Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 551/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 2009/95, proposto da De Marchi Napoleone e De Marchi Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Steccanella e Giorgio Pinello, con domicilio presso il secondo in Venezia, S. Polo, n. 3080/L, come da procura a.l. a margine del ricorso,

contro

– Il Comune di Istrana, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Barel, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Minelli in Venezia, Campo S. Angelo, n. 3830, come da delibera della G.M. n. 246 del 23.06.95 di autorizzazione a stare in giudizio e procura a.l. a margine dell’atto di costituzione;

– il Ministero dei beni culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ria ex lege,

per l’annullamento

1) del provvedimento prot. n. 3462 del 4.04.95, recante diniego di concessione in sanatoria di fabbricato costruito a ridosso di immobile tutelato, su conforme parere della soprintendenza per i BAA di Venezia;

2) dell’ordinanza in data 20.04.95 con la quale il sindaco di Istrana ordina la demolizione entro 90 giorni;

3) per quanto occorra, del parere della Soprintendenza per i BAA di Venezia, nella parte in cui afferma che il fabbricato, a ridosso di Villa Lattes, soggetta alla L. n. 1089/39, non è compatibile con la tutela cui è sottopost detto immobile;

4) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente..

Visto il ricorso, notificato il 13.06.95, e depositato presso la segreteria il 23.06.1995, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Istrana, e dell’amministrazione dei BAC depositati, rispettivamente, il 5.07.95 e il 3.07.95;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Zancan, in sostituzione dell’avv. Pinello, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Gasparini per il Ministero dei BAC, nessuno comparso per il Comune.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO

I signori De Marchi, in relazione all’ampliamento, realizzato intorno agli anni ’80, di un corpo edilizio (tettoia o “barco”) nel proprio fondo agricolo posto a confine con la settecentesca Villa Lattes a Istrana, in aderenza ad una barchessa della villa (manufatto che essi dicono esistere fin dagli inizi del ‘900, il 30.04.86 chiedevano la concessione edilizia in sanatoria al comune. Il complesso, comprensivo di altri annessi, di mq. 187 circa, costituisce pertinenza dell’abitazione dei ricorrenti.

Il comune respingeva la richiesta di sanatoria con provvedimento in data 4.04.95 poiché la Soprintendenza ai BAC, nel parere all’uopo richiesto, aveva ritenuto tali manufatti incompatibili con la tutela dell’immobile citato. Seguiva, poi, l’ordinanza sindacale in data 20.04.95, di demolizione dei manufatti abusivi.

Contro tali determinazioni insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo, i seguenti motivi:

1) quanto al diniego di sanatoria: a) violazione e falsa applicazione degli art. 31-33 della l. n. 47/85, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e omessa motivazione, sul rilievo che, risalendo il manufatto ad epoca anteriore alla l. n. 1150/42 (come attesta la perizia), non andava applicata la l. n. 47/85, e che il medesimo manufatto rientra nella proprietà del ricorrente e non ricade sull’edificio tutelato, né su fasce di rispetto del vincolo;

b) violazione e falsa applicazione degli art. 31-33 citati, sull’assunto che non è ammessa una valutazione discrezionale quale è quella di non compatibilità;

c) falsa applicazione dell’art. 33 cit., ed eccesso di potere per omessa istruttoria, sull’assunto che il manufatto è anteriore al vincolo, donde l’inapplicabilità dell’art. 33;

d) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irragionevolezza, sul rilievo che non sono stati considerati partitamente i distinti manufatti abusivi;

e) illegittimità derivata dall’illegittimità del parere della Soprintendenza;

2) (relativamente all’ordinanza di demolizione): a) illegittimità derivata rispetto al diniego;

b) violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, sull’assunto che non è stato comunicato l’avvio del procedimento, obbligo operante anche in caso di procedimento a valutazione vincolata;

3) (quanto al parere della soprintendenza): a) violazione dell’art. 32 della L. n. 47/85, sull’assunto che, non esistendo fasce di rispetto relativamente all’immobile tutelato, non occorreva acquisire il parere dell’amministrazione preposta al vincolo;

b) eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sul rilievo che la Soprintendenza avrebbe dovuto esplicare le ragioni dell asserita non compatibilità.

Si è costituito il Comune, eccependo che, pur in mancanza di vincolo diretto o indiretto, ha ritenuto opportuno acquisire il parere della soprintendenza, poiché l’art. 40 delle NTA ivi prevede “zona a parco privato”, ove sono ammessi solo il restauro conservativo e che, pur essendo facoltativo il parere, una volta richiestolo, il comune ne è rimasto vincolato.

Resiste anche l’amministrazione dei BAC, eccependo che il fabbricato in questione non è anteriore al vincolo, non figurando nella mappa catastale allegata alla pratica di imposizione del vincolo, e che lo stesso è stato eretto in tempi recenti, come dimostrano i materiali usati.

Replica con memoria conclusionale parte ricorrente, ribadendo le tesi e le argomentazioni sostenute.

All’udienza i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.

D I R I T T O

1- La controversia all’esame, per quanto alimentata da numerosi mezzi di impugnazione, si riduce a pochi nodi fondamentali, che si manifestano decisivi ai fini della definizione della medesima.

In primo luogo, la risoluzione dipenderà dalla questione dell’anteriorità, o meno, rispetto all’epoca di imposizione del vincolo sulla villa settecentesca tutelata ai sensi della legge n. 1089/39, dei manufatti che si assumono abusivi. In secondo luogo, occorrerà decidere se, pur essendo situati i medesimi corpi edilizi, a rigor di termini, fuori dalla superficie sulla quale sorge la villa, e pur in mancanza di una fascia di rispetto (del vincolo), possa ritenersi legittima la richiesta di parere all’organo preposto alla tutela dell’immobile in aderenza al quale è stato realizzato l’interevento edilizio in contestazione. Infine (in collegamento con il quesito che precede, occorrerà stabilire se esistesse, nel caso di specie (e in ipotesi similari), un potere discrezionale di verificare la compatibilità o meno dell’intervento abusivo con il complesso immobiliare tutelato (e farne dipendere la definizione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria).

2- Quanto al primo quesito, Si osserva che, a detta dei ricorrenti esisteva fin dai primi anni del ‘900 un “barco” (tettoia), poi adibito a magazzino e ricovero di attrezzi agricoli. Nella perizia prodotta a corredo della richiesta di sanatoria (doc. 9 di parte ricorrente) si conclude, in considerazione delle caratteristiche costruttive e dei materiali, che il manufatto “risale nella sua edificazione ad un periodo che si aggira tra il 1920 e il 1930”. La dichiarazione di importante interesse della villa settecentesca in questione –ai sensi della l. 20.06.1909 n. 364, con la conseguente sottoposizione alla relativa tutela- avveniva per la prima volta con decreto del Ministero della pubblica istruzione datato 25 aprile 1933. L’amministrazione dei BAC ha anche eccepito, nelle sue difese, che, in base all’analisi dei materiali adoperati, si può dire che l’insieme dei corpi edilizi in questione risalgono ad epoca recente e che, se un corpo edilizio esisteva prima lo stesso non è oggi riconoscibile, trasformato come è dagli interventi edilizi recenti.

Orbene, avuto anche riguardo al periodo di tempo occorso per la conclusione del procedimento di sottoposizione a tutela, ma sopratutto alla vaghezza delle espressioni usate dal perito in ordine alla collocazione temporale del fabbricato (sopra testualmente riportate), il Collegio ritiene che non possa considerarsi provato da parte dei ricorrenti l’anteriorità del manufatto rispetto alla sottoposizione a tutela della villa.. Cadono, di conseguenza, le censure incentrate sulla asserita anteriorità del manufatto abusivo rispetto all’imposizione del vincolo.

3- Per quanto concerne il secondo quesito, preliminarmente si osserva che, sul piano sostanziale, appare ictu oculi la non compatibilità di manufatti del genere di quelli realizzati a fianco di uno dei corpi edilizi facenti parte del complesso tutelato (barchessa), dal momento che, con tutta evidenza, una simile visuale manifesta di per sé sola la sminuizione della tutela approntata nei riguardi della ville settecentesca in questione.

Ora, pur trattandosi di manufatti che, a stretto di rigore, non insistono sul sedime del complesso immobiliare tutelato, ma al confine con il medesimo, deve ritenersi legittima la richiesta di parere all’amministrazione preposta alla tutela della villa, considerando, da un lato, che una questione di compatibilità si poneva, per così dire, ictu oculi da un punto di vista sostanziale (come appena rilevato), dall’altro che il pregresso P.d.F. destinava a “zona a parco privato e di interesse storico- artistico”, tanto che l’art. 40 delle N.d.A. vi consente solo interventi di restauro e risanamento conservativo, senza aumenti di volumetria, anche al fine di armonizzare l’area contigua al complesso tutelato alla situazione scaturente dall’imposizione del vincolo.

4- Quanto al terzo quesito (strettamente collegato a quello appena esaminato), sembra evidente che, con specifico riguardo al caso di specie, il Comune correttamente ha ritenuto opportuno acquisire, prima di rilasciare la concessione edilizia in sanatoria, l’avviso della soprintendenza, avuto riguardo anche alla destinazione di zona delle aree dove insiste la proprietà dei ricorrenti (che esso comune si è sforzato di armonizzare con la tutela della villa), di cui si detto poco sopra.

Si intende che, una volta deciso (legittimamente, ad avviso del Collegio) di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela, l’amministrazione comunale si era in buona misura autovincolata, di modo che la sua decisione circa la domanda di sanatoria era in buona misura obbligata (sempre che, nel parere fornito dalla soprintendenza non si ravvisassero evidenti profili di illegittimità o di irragionevolezza, il che non è, come si è detto più addietro).

Dalle considerazioni fin qui svolte discende la conclusione che appaiono legittimi tanto il provvedimento di diniego di sanatoria, quanto il parere della Soprintendenza sulla quale esso diniego è basato. Quanto all’ordinanza di demolizione, la sua legittimità discende per ìconsequentiam dalla appena accertata legittimità degli atti presupposti. Si manifestano, dunque, infondate tutte le censure proposte. Conclusivamente, per le ragioni su esposte, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 19 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g 2009/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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