T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-05-2011, n. 3851 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che l’avvocato N.D.C. dal giorno 13 marzo 2001è comproprietaria di un immobile sito in Roma, alla via Fasana n. 16, acquistato a seguito di una vendita mediante pubblico incanto, e riferisce di esserne entrata in possesso in data l0 dicembre 2001, venendo a conoscenza della presenza di una struttura di tipo metallico, insistente sul lastrico solare, infissa al suolo ed ancorata ai muri perimetrali portanti, di mq 26,98;

– Che in data 19 marzo 2002 l’interessata presentava pertanto al Dipartimento IV – Ufficio speciale Condono Edilizio, domanda di sanatoria per abusi edilizi ai sensi dell’ art. 40, ult. c. della legge n.47/85; ma che il predetto ufficio in data 25 giugno 2002 rigettava la domanda di sanatoria, sulla base della seguente motivazione: " con riferimento alla lettera delle SS.LL. inviata ai sensi dell’art. 40, c. 6 ex lege 47/85, pervenuta all’Ufficio Speciale Condono Edilizio il 18.3.2002 ed acquisita al n. 37087, si comunica che detta istanza non può essere accolta essendo decorsi oltre 120 giorni -termine previsto dall’art. 40 c. 6, ex lege 47/85 – dalla data di trasferimento dell’immobile interessato dalle opere abusive ";

– Che l’interessata, che si rappresenta e difende in proprio, eccepisce di non aver potuto inviare la domanda nei termini, perché sarebbe venuta a conoscenza della presenza del manufatto quando il termine di 120 giorni era già inutilmente decorso, ed impugna il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria del 18 giugno 2002 deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili: eccesso di potere, ingiustizia e contraddittorietà manifesta, violazione di legge, erroneità dei presupposti, violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, mancanza di istruttoria, apoditticità del provvedimento, erroneità della causa;

– Che, in particolare, la ricorrente si ritiene ingiustamente penalizzata dalla mancanza di descrizione dell’abuso negli atti della procedura esecutiva, nonché dall’impossibilità di immettersi immediatamente in possesso dell’immobile per la presenza della persona esecutata, ed in merito al dies a quo del termine previsto dal c. 6 dell’art. 40 della legge n. 47/85 sostiene la necessità di una sua interpretazione in combinato disposto con l’art. 17 della medesima legge n. 47/85 riferito agli abusi c.d. "formali", rilevando che altrimenti andrebbe considerata costituzionalmente illegittima, e a tal fine solleva una questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza;

– Che, inoltre, la ricorrente sostiene che l’art. 40 citato porrebbe a carico dell’acquirente un adempimento il cui assolvimento risulterebbe impossibile nel caso in cui il decreto di trasferimento venga notificato oltre i 120 gg. dalla sua formale adozione, senza che all’interessato sia data alcuna possibilità di conoscere altrimenti dell’abuso edilizio, e quindi individua il corretto dies a quo non dalla data di adozione del decreto di trasferimento, ma da quella della sua notifica;

– Che l’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, controbatte con ampia ed articolata memoria le deduzioni di parte ricorrente;

– Che il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene inderogabile e decadenziale il termine di 120 giorni;

– Che, infatti, occorre considerare che l’abuso edilizio costituisce una pacifica fattispecie di illiceità permanente riferita all’immobile, non sanabile né dal tempo né dalla buona fede dell’acquirente, e che la possibilità di procedere alla sua sanatoria in via generale ed astratta, costituisce una palese deroga ai fondamentali principi di legalità, responsabilità e certezza giuridica tipici di ogni moderno Stato di diritto, conseguendone il carattere del tutto eccezionale, e quindi tassativo e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva, sia delle norme di c.d. "condono edilizio" approvate dal legislatore pro tempore, e quindi della legge n. 47/1985 e dei termini tassativi da essa posti per le domande di condono per gli abusi preesistenti (salvo ulteriori deroghe di legge), sia, ed a maggior ragione, dell’art. 40, comma 6, norma speciale all’interno di una norma speciale di sanatoria, che pone per la sanatoria uno specialissimo termine "permanente" di 120 giorni da qualsiasi acquisto a seguito di procedure concorsuali o fallimentari;

– Che, pertanto, né l’interessata aveva alcun margine di affidamento nel computare il decorso del termine in modi diversi dal chiaro disposto normativo, né il Comune aveva alcun margine istruttorio e discrezionale per poter accogliere l’istanza giunta fuori termini;

– Che neppure appaiono convincenti le ulteriori doglianze e le argomentazioni atte a sollevare una questione di costituzionalità, circa la pretesa disparità di trattamento ed irragionevolezza derivanti dalla citata norma, considerato che, come sopra indicato, il citato art. 40 pone una palese deroga di favore rispetto alla disciplina generale dell’Ordinamento per i casi di abusivismo "sostanziale" (pertanto non suscettibili di "ordinario" titolo in sanatoria), e che la inusuale lunghezza del termine di 120 giorni deve ritenersi volta proprio ad ovviare ad ogni possibile contrattempo o ritardo, tale da impedire ad ogni soggetto, che accetti di concorrere all’acquisto di un immobile accettando gli oneri ed i rischi delle predette procedure, di verificare e sanare eventuali abusi edilizi avvalendosi della eccezionale facoltà di sanatoria secondo i comuni canoni di ordinaria diligenza;

Che il ricorso deve pertanto essere respinto e che le spese, attesa anche la complessità della vicenda in esame, possono essere compensate.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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