Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 17469 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione del 30.5.1989 Z.T.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova il fratello Z. G., amministratore unico della Alpi Turismo Autonoleggi Liguri Piemontesi s.n.c. (di cui entrambi erano soci paritari al 50%), deducendo gravi inadempienze nella gestione societaria e chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno.

Con altro atto di citazione del 20.1.1992 Z.G., in proprio e quale amministratore della società, conveniva in giudizio a sua volta il fratello, formulando (sulla base di antitetici motivi) identica richiesta risarcitoria.

Riuniti i giudizi ed espletata l’istruttoria, il tribunale accoglieva l’originaria domanda di Z.T.V. (cui nel corso del processo erano succeduti gli eredi R. ed A.) limitatamente alla liquidazione della quota di sua spettanza (il cui valore era stato quantificato in L. 46.701013), mentre rigettava tutte le richiesta risarcitorie.

La sentenza, impugnata da entrambe le parti, veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova che in particolare, sui diversi punti sottoposti al suo esame, rilevava l’impossibilità di procedere alla liquidazione della quota richiesta dagli eredi di Z.T.V., atteso che non risultava conclusa la liquidazione, mentre quantificava il danno da questi denunciato nella somma di Euro 19.184,59, oltre interessi e rivalutazione.

Avverso la decisione R. ed Z.A. proponevano ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato.

Successivamente i ricorrenti ( R.G. e Z.M. F. per Z.R., nel frattempo deceduto) trasmettevano a questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dai loro difensori.

Ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto.
P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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