Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-04-2011) 05-05-2011, n. 17304

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.P. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 14 gennaio 2009 della Corte di appello di Firenze (che in parziale riforma della sentenza 12 giugno 2007 del Tribunale di Pistoia, ritenuta contestata la sola recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 1, ha determinato la pena in anni 1 di reclusione per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione delle norme di cui agli artt. 178, 179 e 420 ter c.p.p..

La soluzione della questione procedurale proposta comporta un richiamo alla cronologia della vicenda che è stata così caratterizzata:

a) l’udienza preliminare del giorno 13.10.2006 è stata rinviata per l’adesione del difensore all’astensione proclamata dall’U.C.P.I, all’udienza del giorno 10.11.2006;

b) il difensore, 17 giorni dopo la fissazione della nuova udienza, invia a mezzo fax in data 30.10.2006 e poi deposita in cancelleria, 06.11.2006, istanza di rinvio, motivata dall’esistenza di un legittimo impedimento, dovuto a concomitanti e pregressi impegni professionali presso il Tribunale di Lucca in composizione collegiale, indicando – a suo dire – pure le ragioni per cui era impossibile avvalersi di sostituti ex art. 102 c.p.p.;

c) la Corte di appello ha ritenuto l’istanza non tempestiva e mancante delle indicazioni per cui il difensore titolare non poteva avvalersi di un sostituto processuale.

Ad avviso del ricorrente invece non solo sussistevano tutti i presupposti per disporre il rinvio dell’udienza preliminare, ma la Corte di appello si è limitata a rigettare l’eccezione senza fornire alcuna motivazione alla decisione presa, soprattutto con riferimento alle doglianze specifiche proposte con l’atto di impugnazione, ed ha pure indicato un fatto in contraddizione con quanto risulta pacificamente in atti, atteso che le motivazioni per cui non era possibile designare un sostituto ex art. 102 c.p.p. erano state compiutamente indicate nell’istanza di rinvio.

Il motivo è palesemente infondato.

E’ giurisprudenza consolidata che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, la tempestività della comunicazione dell’impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell’impedimento (cass. pen. sez. 6, 16054 del 02/04/2009 Rv. 243524).

Inoltre, l’impedimento a comparire si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, solo quando è posto alla cognizione ed all’apprezzamento del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni (Cass. pen. sez. 2, 20693/2010 Rv. 247548).

Orbene nella specie, pur ammesso che il difensore abbia giustificato validamente l’impossibilità di avvalersi di un sostituto, egli è venuto meno all’onere della tempestiva comunicazione nei termini come indicati nel provvedimento 20 marzo 2006.

Risulta infatti che l’istanza di rinvio, formalmente depositata il 6 novembre (giusta attestazione della cancelleria), e cioè quattro giorni prima dell’udienza da rinviare, con la prospettazione dell’impedimento, era basata su di un "impedimento noto al difensore già alla data dell’udienza precedente" e quindi il protratto silenzio del difensore sul punto e la corrispondente mancata tempestiva deduzione, della esistenza di altra udienza fissata, ha reso necessariamente tardiva la presentazione della istanza di rinvio.

Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta volontarietà delle lesioni arrecate al sovr. D., frutto invece di condotta involontaria e non di dolo consapevole ed intenzionale.

La doglianza non supera la soglia dell’ammissibilità.

Anche questa doglianza non supera appunto la soglia dell’ammissibilità dato che le censure proposte tendono a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi.

L’argomentare del provvedimento impugnato risulta infatti immune da illogicità di sorta, ed appare altresì sicuramente contenuto entro i margini accettabili della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass. pen sezione. 1, 46997/2007).

La decisione pertanto, in punto di volontarietà delle lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, si sottrae a ogni sindacato in sede di scrutinio di legittimità, posto che le deduzioni, le doglianze ed i rilievi espressi si sviluppano tutti negli ambiti delle censure di merito, con non consentite interpretazioni alternative, e pertanto, integrando motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, vanno dichiarati inammissibili a sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Il ricorso quindi, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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