T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-05-2011, n. 3844 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 17 maggio 2006 e depositato in data 15 giugno 2006 le signore D.B.B.C., E.C., G.M., M.L., S.S. hanno chiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa sospensiva, della graduatoria del corsoconcorso per titoli ed esami per il conferimento di 150 posti di educatore asili nido del Comune di Roma, categoria C, nonché il bando del predetto corsoconcorso e ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, ivi compresa la deliberazione del Consiglio comunale di Roma 25.3.1996, n. 45.

A sostegno della domanda le ricorrenti assumono che l’Amministrazione comunale avrebbe illegittimamente valutato i titoli e il servizio prestato in posizione non si ruolo ammettendo, in tal caso, alla procedura non solo coloro che avevano svolto 350 giorni di servizio negli asili nido, ma anche coloro che tale servizio avevano svolto in qualità di insegnante della scuola dell’infanzia. Inoltre, la Commissione esaminatrice avrebbe erroneamente computato quali titoli di servizio i periodi lavorativi inferiori ai quindici giorni lavorativi nell’arco di ciascun mese, sommandoli tra di loro.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso.

La sig.ra Barbera Antonella intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame, attesa altresì la preminenza dell’interesse pubblico in relazione al concorso già espletato nei confronti di un elevato numero di candidati vincitori rispetto alle singole posizioni dei ricorrenti.

Con ordinanza n. 4153/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 13 luglio 2006, la domanda cautelare è stata respinta.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica il Comune di Roma e la sig.ra Barbera hanno depositato memoria conclusionale insistendo sulle rispettive posizioni difensive.

Nel contempo il difensore delle ricorrenti ha prodotto istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, nelle more del giudizio, le ricorrenti sono state immesse in ruolo mediante scorrimento della graduatoria, con effetto satisfattivo della pretesa avanzata, mancando, pertanto, l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il Collegio prende atto di quanto dichiarato da parte ricorrente – confermato anche in udienza -riguardo la mancanza di interesse a coltivare il gravame, atteso l’effetto satisfattivo nei confronti delle ricorrenti derivante dall’immissione in ruolo delle medesime, mediante scorrimento della graduatoria del corso- concorso in esame, e, quindi, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c), del c.p.a dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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