T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-05-2011, n. 3840 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 6 maggio 2006 e depositato il successivo 23 maggio 2006 la signora S.V. ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa sospensiva, della graduatoria del corsoconcorso per titoli ed esami per il conferimento di 150 posti di educatore asili nido del Comune di Roma, categoria C, nonché il bando del predetto corsoconcorso e ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, chiedendo la declaratoria del diritto della ricorrente medesima alla esatta valutazione dei titoli posseduti e alla conseguente attribuzione del relativo punteggio, pari a 7,20, con conseguente condanna dell’Amministrazione comunale alla collocazione della ricorrente nella giusta posizione della graduatoria.

A sostegno della domanda, la ricorrente assume che l’Amministrazione comunale avrebbe illegittimamente ed erroneamente valutato alcuni titoli, con riferimento al servizio prestato quale addetta ai trasporti, per un totale di giorni 580, autocertificati e comunicati ulteriormente con il certificato di servizio rilasciato dal medesimo Comune. Pertanto, deduce motivi di violazione di legge ed eccesso sotto svariati profili e chiede l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso e ha depositato documentazione, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.

Con ordinanza n. 3338/2006, pronunciata nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2006, la domanda cautelare è stata respinta.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica Roma Capitale (già Comune di Roma) ha depositato memoria conclusionale insistendo sulla propria posizione difensiva.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011 il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso da parte della stessa e la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il Collegio prende atto di quanto dichiarato da parte ricorrente in udienza riguardo la mancanza di interesse a coltivare il gravame e rileva, come nelle relative more, sia venuto a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio stesso.

Sulla base di ciò, atteso il sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c), del c.p.a.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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