T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-05-2011, n. 3839 Condono Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che la società ricorrente ha acquistato alcuni immobili adibiti ad uso commerciale nell’ambito di una procedura di cartolarizzazione e vendita del patrimonio immobiliare di alcuni enti previdenziali, ed ha poi presentato al Comune intimato tre domande di condono per taluni abusi edilizi riscontrati negli stessi immobili, avvalendosi della deroga al termine ultimo per la sanatoria disposta dall’art. 40 della legge n. 47/1985 per le per gli immobili acquistati a seguito di esecuzioni immobiliari, reso applicabile anche alle procedure di cartolarizzazione dall’ art. 2, comma n. 59, della legge n. 662/1996;

Che il Comune ha respinto le predette domande di condono, eccependo la loro presentazione oltre il previsto termine massimo di 120 giorni dalla data della stipula mediante rogito notarile;

Che con il ricorso viene impugnato il predetto diniego, deducendone l’illegittimità:

1) per eccesso di potere per violazione di legge – errore scusabile;

2) per violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 40 l. n. 47/1985 così come richiamato dall’art. 2. comma 59, l. n. 662/1996, in relazione all’art. 3 della Costituzione, per diversità di trattamento in medesime situazioni;

Che, da alcune incongruenze formali, la società ricorrente deduce una superficialità istruttoria, che avrebbe riguardato la pedissequa applicazione dell’art. 2, comma 59, della legge n. 662/96, senza aver considerato che il mero richiamo all’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, in mancanza di adeguati chiarimenti, era suscettibile di ingenerare un errore scusabile del privato interessato circa i termini di decorrenza del previsto termine di 120 giorni, stante la profonda differenza fra la procedura di cartolarizzazione in esame e quella di esecuzione immobiliare o fallimentare cui la norma richiamata si riferisce;

Che, laddove si dovesse invece ritenere il provvedimento conforme a legge, allora, prosegue la società ricorrente, si paleserebbe una grave violazione della parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., in quanto entrambe le disposizioni richiamate, prevedendo il medesimo termine di 120 giorni pur in presenza di condizioni molto diverse, assicurerebbero una tutela ingiustificatamente differenziata fra le due fattispecie, atteso che nella cartolarizzazione la stipula mediante rogito del notaio scelto dall’acquirente avviene ben prima e senza analoghe garanzie, rispetto al decreto di trasferimento che conclude la procedura di esecuzione immobiliare o fallimentare dopo lo svolgimento dell’asta pubblica e la predisposizione di una dettagliata analisi della situazione di regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile;

Che il Comune intimato si è costituito in giudizio per contro dedurre la piena conformità del proprio operato al vigente disposto normativo;

Che il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene inderogabile e decadenziale il predetto termine di 120 giorni;

Che, infatti, occorre considerare che l’abuso edilizio costituisce una pacifica fattispecie di illiceità permanente riferita all’immobile, non sanabile né dal tempo né dalla buona fede dell’acquirente, e che la possibilità di procedere alla sua sanatoria in via generale ed astratta, costituisce una palese deroga ai fondamentali principi di legalità, responsabilità e certezza giuridica tipici di ogni moderno Stato di diritto, conseguendone il carattere del tutto eccezionale, e quindi tassativo e non suscettibile di applicazione, analogica o estensiva delle norme di c.d. "condono edilizio" approvate dal legislatore pro tempore, e quindi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, che viene richiamato e reso applicabile da un’ulteriore legge speciale (art. 2. comma 59, l. n. 662/1996) a meri fini di massimizzazione degli introiti finanziari nelle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio pubblico senza in nulla modificare la precedente norma speciale di sanatoria. Pertanto, né l’interessato aveva alcun margine di affidamento nel computare il decorso del termine in modi diversi dal chiaro disposto normativo, né il Comune aveva alcun margine istruttorio e discrezionale nel respingere l’istanza giunta fuori termini;

Che neppure appaiono convincenti le ulteriori doglianze circa la pretesa disparità di trattamento derivante dalle due citate norme (che potrebbero comunque motivare una questione di costituzionalità, ma non l’accoglimento del ricorso), considerato che, come sopra indicato, il citato art. 40 pone una palese deroga di favore rispetto alla disciplina generale dell’Ordinamento, e che la censura in esame si potrebbe al più risolvere in una sua illegittimità, per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei cittadini, derivante dall’eccessiva lunghezza del termine di 120 giorni, mentre, al contrario, nulla viene credibilmente dedotto circa l’eccessiva ristrettezza del medesimo termine di 120 giorni in caso di cartolarizzazione, tale da impedire ad un operatore professionale come la ricorrente, di verificare e sanare eventuali abusi edilizi avvalendosi della eccezionale facoltà di sanatoria secondo i comuni canoni di ordinaria diligenza;

Che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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