T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-05-2011, n. 3838 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che la Società ricorrente ha proposto ricorso contro Roma Capitale per l’accertamento del silenzio e dell’ inerzia mantenuti dall’Amministrazione capitolina oltre il termine prefissato, in relazione alle opere di urbanizzazione afferenti al Piano di Zona B 29 Ponte Galeria e per la conseguente declaratoria di illegittimità del presunto silenzio dell’Amministrazione;

– Che, in particolare, la ricorrente chiede di ordinare il completamento delle opere di urbanizzazione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, lamentando il ritardo nella realizzazione della viabilità interpiano ed eccependo, altresì, l’omissione da parte dell’Amministrazione di adeguate informazioni in ordine alle difficoltà riscontrate nel rispetto dei termini previsti;

– Che il Comune intimato, costituitosi in giudizio, controdeduce con ampia memoria l’infondatezza della predetta pretesa;

– Che il Collegio ravvisa la non fondatezza del ricorso, in quanto nella specifica fattispecie in esame non appare possibile individuare un silenzio inadempimento, addebitabile alla Amministrazione, da poter far valere davanti a questo giudice;

– Che, infatti, ai sensi dell’art. 2, l. 241/90, all’obbligo per l’amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine alle pretese di parte ricorrente non sembra corrispondere alcun interesse legittimo pretensivo differenziato e qualificato ad un bene della vita, per il cui conseguimento sarebbe necessario l’esercizio di un potere amministrativo, non differenziandosi, la posizione della società ricorrente, da quella di tutti gli altri cittadini e soggetti dell’ordinamento alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere di urbanizzazione cittadine, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le priorità attribuite dalla Comunità, a mezzo delle proprie Istituzioni esponenziali secondo un criterio di rappresentanza democratica;

– Che, laddove la ricorrente intendesse invece far valere un inadempimento contrattuale del Comune in relazione a convenzioni urbanistiche stipulate fra le parti, in disparte ogni questione di giurisdizione, dovrebbe venire in rilievo, quanto alle difficoltà di realizzazione della viabilità in esame (di cui peraltro la ricorrente risulta essere stata tempestivamente e puntualmente informata da parte dell’amministrazione), la clausola del disciplinare generale di norme, patti, oneri e condizioni della Convenzione per la Concessione del Diritto di Superficie ex art. 35 della Legge 865/71, espressamente approvato dalle Società stipulanti all’ atto della stipula delle Convenzioni per la concessione del diritto di superficie, che "dispensa da responsabilità" il Comune per la realizzazione delle opere di viabilità come quella in esame;

– Che il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, e che le spese seguono la soccombenza e sono disposte come in dispositivo.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese sono poste a carico del ricorrente nella complessiva misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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