Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 17460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ne rigetto del motivo del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento in materia di contratti bancari, la corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 24 marzo 2006, rigettava l’appello principale proposto dal Centro Tessile Annunziata s.p.a. nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., B.L., C.C., nonchè gli appelli incidentali del B. e del C., avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 15 aprile 2003.

Ricorre per cassazione il Centro Tessile Annunziata, con un unico motivo.

Resistono con controricorso Uncredit Banca S.p.A., il B., il C..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito, relativo a violazione di legge, nonchè della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della presenza all’odierna udienza del difensore della Unicredit Banca S.p.A., che ha svolto discussione orale.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, a favore della Unicredit Banca S.p.A.; e in Euro 2.400,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, per ciascuno, a favore di B.L. e C. C., oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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