Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 5955 Espulsione – Ordine del Questore – Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Savona, pronunciandosi in sede di rito abbreviato, assolveva G.A. dal reato di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 rilevando che l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, era motivato solo sulla base della indisponibilità del vettore o di altri mezzi di trasporto, mentre nulla diceva in relazione alla impossibilità di trattenimento dello straniero nei centri di accoglienza, per cui non era possibile effettuare un controllo sull’operato della P.A..
Contro la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva difetto di motivazione e violazione di legge nella parte in cui non si era ritenuto sufficientemente motivato l’ordine del questore che invece aveva adottato una motivazione sintetica ma completa.
La Corte rileva che la uniforme giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il provvedimento del Questore che ordina l’allontanamento ai sensi del D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, deve contenere un’autonoma motivazione, non potendo richiamare il provvedimento del Prefetto in quanto, mentre questo si riferisce ai presupposti dell’espulsione, quello del questore si riferisce alle sue modalità. In relazione a tali modalità la norma stabilisce che l’espulsione deve essere eseguita in primo luogo con accompagnamento alla frontiera; se ciò non è possibile, perchè lo straniero non è identificato o non ha documenti di viaggio o non vi è disponibilità del vettore, deve essere trattenuto presso un centro di accoglienza;
qualora non vi sia disponibilità di posti come ultima possibilità è previsto l’ordine di allontanamento. Ne consegue che il Questore deve dare conto del perchè non sia stato possibile seguire l’intero iter previsto dalla legge e lo deve fare, non con il semplice richiamo al dettato normativo, ma con una motivazione che dia conto dei motivi che gli hanno impedito di eseguirla con altre modalità, anche se lo può fare in modo sintetico e senza dover specificare i dettagli tecnici che devono restare riservati anche per ragioni di sicurezza. (Sez. 1, 21 settembre 2004 n. 45390, rv. 230391, Sez. 1, 9 febbraio 2006 n. 9121, rv. 233524, Sez. 1, 17 febbraio 2006 n. 8357, rv. 234081).
Nel caso di specie il provvedimento aveva adempiuto a tali obblighi solo in relazione alla indisponibilità del vettore mentre nulla aveva riferito in relazione alla impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di accoglienza e pertanto non era sufficientemente motivato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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