Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 05-05-2011, n. 17310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l’appello proposto da B.G. avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello aveva negato la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

Che il B. ha manifestato la volontà di proporre ricorso innanzi questa corte, con dichiarazione ricevuta in carcere dal direttore dell’istituto, in seno alla quale ha riservato al proprio difensore la enunciazione dei motivi;

che nessun ulteriore e tempestivo ricorso è stato depositato, con la indicazione delle doglianze.
Motivi della decisione

Che è onere della parte, che può provvedervi sia personalmente che a ministero del proprio difensore, abilitato, corredare la impugnazione di motivi, enunciati ai sensi dell’art. 581 c.p.p.;

che dunque nel caso in esame, non vi è stato alcun adempimento in tal senso;

che il ricorso è, pertanto inammissibile;

che in conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro 500 da versare alla cassa delle ammende.

Che a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 500 a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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