Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 05-05-2011, n. 17695 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della Libertà di Salerno, con Ordinanza emessa il 20.12.2010, ha rigettato l’istanza di riesame avanzata dal C. I. a cui il GUP presso quel Tribunale emise il 29.11.2010 misura di custodia cautelare carceraria per tentato omicidio aggravato in danno di CI.Ga., fatto perpetrato il (OMISSIS).

Ricorre avverso l’Ordinanza del Riesame la difesa del C. e si duole della erronea applicazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (per il ritenuto metodo mafioso), la quale ha impedito (per l’applicazione della prevista inversione dell’onere dimostrativo) di segnalare l’assenza di esigenze cautelari in ragione del lasso di tempo intercorso dal fatto (circa 9 anni), erronea in quanto non soggettivamente riferibile al C. che non concordò con l’esecutore materiale del reato, il S., le modalità attuative dell’atto illecito, con conseguente scostamento dall’art. 59 c.p., tema su cui la difesa ha insistito all’odierna udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso – che originariamente si appunta sul solo aspetto delle esigenze cautelari – è infondato e viene rigettato.

Esso, infatti, trascura la complessiva motivazione dell’Ordinanza impugnata secondo cui le modalità mafiose, che connotano l’aggressione punitiva in danno del CI., sono derivate dalla valutazione dello scopo ritorsivo specifico (punire chi denunciò l’autore di spaccio di stupefacente), vaglio che risulta connotato da ragionamento plausibile e da corretto utilizzo della massima di esperienza circa il costume presso la delinquenza campana: si tratta di una realtà, conosciuta attraverso l’informazione giornalistica, giudiziaria e letteraria, suscettibile – pertanto – di verifica empirica.

Anche se il prevenuto non si rese diretto e materiale autore del fatto ritorsivo, da lui scaturì, tuttavia, l’ideazione criminosa e ritorsiva, si rivela intrisa della logica mafiosa a cui allude la decisione: scarso rilievo, pertanto, assume nella dinamica della vicenda la successiva esecuzione del programma.

Irrilevante, conseguentemente, si profila la censura tratteggiata sulla scorta dell’art. 59 c.p., chiaro essendo che al momento dell’iniziativa, erano perfettamente presenti al prevenuto i profili connotativi dell’incarico omicidiario.

Ma, soprattutto, dimentica che le esigenze cautelari (primario oggetto del ricorso) dipendono dalla considerazione della pericolosità sociale del C. per precedenti specifici, quanto a violenza ed ad intimidazione nel contesto di promozione di sodalizio associato dedito al traffico di droga (Ord. pag. 9).

Sicchè, anche a voler escludere la lamentata inversione dell’onere probatorio, il provvedimento censurato resiste alla critica volta a lamentare l’assenza di effettive esigenze cautelari, anche a distanza di tempo (i precedenti indicati dai giudici salernitani sono assai prossimi nel tempo al delitto qui considerato e tratteggiano il quadro di persona dedita all’altrui intimidazione anche con l’uso della violenza). In tal senso non si ravvisa vizio di effettivo interesse nell’Ordinanza dedotta nel ricorso.

La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Delega la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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