T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1171 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’ordinanza indicata in epigrafe con cui le era stato ingiunto di rimuovere e smaltire dei rifiuti situati in alcuni terreni di sua proprietà sulla base di tre motivi di ricorso.

Alla camera di consiglio del 19.6.2007 l’istanza cautelare veniva respinta.

In prossimità dell’udienza di merito la società depositava una nota nella quale faceva presente la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione.

Il Collegio non può che prenderne atto dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione del fatto che il provvedimento dell’amministrazione comunale appariva corretto tanto è vero che la sopravvenuta carenza di interesse deriva dalla presentazione di un’istanza di condono, deve essere pronunciata condanna alle spese della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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