T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1168 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava la revoca del permesso di soggiorno motivata sulla mancanza di una valida attività lavorativa,essendo stata documentata all’atto del rilascio l’esistenza di un rapporto di lavoro con una società poi coinvolta in un procedimento penale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Tre sono i motivi di ricorso.

Il primo eccepisce la mancata notifica dell’avviso di avvio del procedimento.

Il secondo denuncia la violazione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286/98 poiché sulla base di un’indagine penale sono stati ritenuti inesistenti tutti i contratti di lavoro stipulati senza un controllo in concreto su tale assunto e quindi con evidente carenza di motivazione.

Il terzo motivo lamenta la circostanza che non sia stato concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22 D.lgs. 286/98 e che non si sia tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva nel frattempo trovato una nuova attività lavorativa.

Alla camera di consiglio del 16.12.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non può essere accolto.

A fronte delle indagini svolte circa l’utilizzazione delle due società presso cui ha lavorato il ricorrente per il rilascio di falsa documentazione necessaria per ottenere permessi di soggiorno, questi non ha fornito alcuna prova per dimostrare che vi era stato un rapporto di lavoro effettivo magari con soggetto che aveva usufruito delle prestazioni in nero del ricorrente coperte con la documentazione intestata alle ditte in realtà inesistenti.

Non possono essere accolti vizi di natura procedimentale ex art. 7 L. 241/90, poiché risulta che l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela non è stato notificato per irreperibilità del ricorrente.

Quanto al difetto di motivazione il riferimento alle indagini penali è motivo sufficiente in mancanza di un principio di prova che un rapporto di lavoro di qualunque tipo esisteva realmente.

Quanto al’ultimo motivo di ricorso, esso risulta parimenti infondato poiché l’applicazione dell’art. 22 T.U. Imm. appare possibile quando vi sia la prova che lo straniero abbia perso il lavoro, non quando si presuppone che il rapporto non sia mai esistito.

Infine la generica disponibilità all’assunzione del ricorrente non è sufficiente a modificare il provvedimento assunto perché intervenuta dopo la notifica del provvedimento.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *