T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui era stato disposto il diniego della prosecuzione dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Il provvedimento dell’Amministrazione provinciale era motivato sulla base della mancata produzione della documentazione necessaria per i controlli cui è subordinato il rinnovo dell’iscrizione al Registro dei Recuperatori.

Nell’unico motivo di ricorso la società lamenta la violazione dell’art. 216,coma 4, D.lgs. 152/06 e del principio di proporzionalità nonchè l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta, difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta.

Non è stato concesso dalla Provincia di Milano un termine congruo e ragionevole per consentire la produzione della richiesta documentazione e non è stato effettuato alcun sopralluogo per verificare il rispetto delle prescrizioni, assumendo un provvedimento gravemente lesivo che non sarebbe aderente alla concrete circostanze del caso.

La Provincia di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La Provincia resistente, esaminando la domanda di rinnovo dell’autorizzazione, rilevava la non corretta compilazione delle schede tecniche, l’insufficienza della relazione tecnica e la mancata dimostrazione del possesso delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività quali l’autorizzazione allo scarico, le autorizzazioni edilizie.

Veniva richiesta detta documentazione con fax del 5.8.2009 cui veniva risposto con la semplice comunicazione dei dati anagrafici; la richiesta veniva reiterata per fax in data 9.7.2010

In mancanza di un’esauriente risposta in data 30.9.2010 veniva spedito il preavviso di rigetto che, in mancanza di valida notifica, veniva reiterato presso la residenza del legale rappresentante.

In data 16.11.2010 i consulenti della società hanno chiesto una proroga di trenta giorni per il deposito della documentazione, ma il 13.1.2011 non essendo pervenuta alcuna risposta veniva emesso il provvedimento impugnato.

Dalla ricostruita situazione di fatto si può ricavare che la società ricorrente è stata per oltre un anno inadempiente rispetto alla richiesta di documentazione richiesta; in mancanza di questa non può essere pretesa un’istruttoria esauriente che presuppone un completo invio della documentazione necessaria a certificare le condizioni che poi debbono essere oggetto del controllo.

Afferma la Provincia non senza fondamento che la richiesta del 20.5.2008 poteva essere dichiarata fin da subito irricevibile, mentre l’ente ha tentato in più occasioni di farsi consegnare la documentazione necessaria.

Non si ravvisa pertanto alcuna violazione né dell’art. 216 T.U. Amb. né del principio di proporzionalità dal momento che a fronte di un’inerzia prolungata della società istante non è dato comprendere quale altro provvedimento avrebbe dovuto assumere la Provincia di Milano.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese possono essere compensate sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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