Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con citazione dell’11 maggio 2000 il Comune di Ravanusa propose opposizione al d.i. del Tribunale di Agrigento, sezione di Licata, emessa in data 23 febbraio 2000 su istanza dell’ing. V. S., per L. 75.169.463 oltre interessi a titolo di rimborso spese ed accessori, relative all’incarico professionale di redazione del progetto per la costruzione della strada di collegamento tra la S.S. (OMISSIS) e quella di scorrimento veloce per (OMISSIS), giusta deliberazione della G.M. n. 522 del 1985, eccependo, tra l’altro, l’esistenza di clausola arbitrale e la nullità della deliberazione di incarico. Nella resistenza dell’opposto, il GOA, con sentenza 11 dicembre 2001, respinse l’opposizione, decisione riformata dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza 632/2005, che revocò il d.i. con condanna dell’opposto a 2/3 delle spese dei due gradi, sul presupposto che la pretesa riguardava il rimborso delle spese e degli oneri accessori calcolati nella misura del 30% dell’onorario richiesto di L. 217.567.187 ai sensi della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 13 e non, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, il corrispettivo residuale.
La L. 1 luglio 1977, n. 404, art. 6, comma 4, esclude qualsiasi valutazione forfettaria delle spese per incarichi a più professionisti ma nella specie, essendo contestato il diritto all’onorario, non risultando alcun parere di congruità, non poteva darsi luogo alla liquidazione della somma accessoria in mancanza della liquidazione principale. Ricorre S. con due motivi, illustrati da memoria, resiste il Comune.
Motivi della decisione
Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., per essere stata eccepita l’inammissibilità del primo motivo di gravame/posto che il Comune col quinto ed ultimo motivo di opposizione al d.i. si era limitato a dedurre genericamente l’irritualità ed erroneità della parcella, come rilevato dal primo giudice.
Col secondo motivo si deducono violazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 13, comma 2 e vizi di motivazione per avere il giudice del gravame ritenuto di accogliere l’appello nella parte in cui il Comune aveva lamentato che il Consiglio dell’ordine aveva vidimato la parcella limitatamente alle voci concernenti il rimborso spese e gli accessori senza indicare l’importo degli onorari ritenuti congrui da porre a base del calcolo in percentuale, non considerando il duplice regime previsto dalla normativa e che il parere era stato espresso limitatamente al rimborso spese, non perchè l’onorario non fosse ritenuto congruo, ma solo perchè si trattava di un progetto in attesa di approvazione in linea tecnica.
Le censure, come articolate, non appaiono meritevoli di accoglimento.
La Corte di appello, esaminati i motivi di gravame, ha statuito nel senso che era contestato il diritto all’onorario, peraltro non oggetto del giudizio, nè era stato espresso alcun parere di congruità in ordine all’onorario; come logica conseguenza, non potendosi procedere alla liquidazione del compenso principale nè ad un accertamento della sua congruità, in assenza di specifica domanda, non poteva darsi luogo alla liquidazione del relativo rimborso spese, cioè in sostanza di un accessorio in mancanza della liquidazione principale.
Ciò premesso, col primo motivo , pur lamentando la pretesa novità del primo mezzo di gravame, si è costretti ad ammettere che già l’atto di opposizione aveva dedotto l’irritualità ed erroneità della parcella.
Sul punto la Corte di appello, a pagina quattro, ha rilevato l’ammissibilità dell’impugnazione del Comunetin quanto il relativo tema di indagine era stato tempestivamente affrontato in primo grado in ordine alla necessità che si sottoponessero ad esame di congruità "non liquidazioni forfettarie e a percentuale ma compensi preventivamente determinati e certi", donde l’illegittimità del parere espresso dall’ordine professionale, tematiche che il primo giudice avrebbe dovuto considerare e trattare in diritto.
Anche dal consentito riscontro dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo emerge che erano state dedotte l’inesistenza e l’inesigibilità del credito perchè il rimborso delle spese doveva avvenire dopo l’approvazione tecnica del progetto. La seconda doglianza , pur in astratto da considerare in ordine ai due distinti regimi da applicare, sostanzialmente ammette la mancanza del parere per l’onorario, trattandosi di progetto in attesa di approvazione tecnica, con ciò avvalorando la tesi della Corte di appello della impossibilità di liquidare un rimborso a percentuale rispetto ad un onorario non definitivamente accertato, anzi contestato. Va, poi, rilevato che, di regola, gli ordini professionali esprimono pareri solo in ordine agli onorari, essendo le spese quelle documentate o forfettariamente determinate, con la conseguenza che è da considerarsi anomala la richiesta di un decreto ingiuntivo sulla base di un parere espresso limitatamente alle spese, e che, stanti le contestazioni, è onere del creditore dimostrare l’esigibilità e la congruità del compenso principale, parametro imprescindibile per liquidare la voce accessoria. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1400 di cui 1200 per onorari, oltre accessori.
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