T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1163 Monopoli pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto di istituzione della rivendita speciale nr. 6 nel Comune di San Zenone al Lambro presso la Stazione di Servizio sita sull’autostrada A1 e la conseguente soppressione del patentino di vendita di generi di monopolio grazie al quale in precedenza era gestita la vendita di generi di monopolio presso uno dei due punti vendita presenti all’interno dell’area di servizio autostradale.

L.P. era titolare della rivendita ordinaria nr. 4 del Comune di San Zenone al Lambro presso cui si appoggiava per i rifornimenti la società titolare del patentino che era stato soppresso e si doleva con sette motivi di ricorso del fatto che in tal modo avrebbe perso l’aggio del 2,5% che gli spettava sulle vendite effettuate dal punto vendita che gestiva il patentino.

L’amministrazione finanziaria e la società controinteressata A. s.p.a. che aveva richiesto al posto del patentino l’istituzione della rivendita speciale si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ma eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire; la A. s.p.a. formulava altresì l’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica e quella di sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione di atti sopravvenuti.

E’ sufficiente esaminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva data la sua fondatezza e considerando che in ordine logico viene prima delle altre eccezioni.

Secondo un orientamento recentemente ribadito dalla giurisprudenza l’istituzione delle rivendite speciali non richiede il rispetto della distanza dalle altre rivendite, né il rispetto di indici di densità della popolazione dal momento che la loro creazione deriva dalla necessità di soddisfare la necessità di vendita di generi di monopolio che, per le particolari caratteristiche dei luoghi ove le rivendite speciali possono nascere, non potrebbero utilmente essere soddisfatte dalle rivendite ordinarie.

Quindi l’istituzioni di tale tipo di rivendita persegue solo l’interesse di una maggiore diffusione del servizio di distribuzione e vendita di generi di monopolio presso particolari categorie di utenti che altrimenti sarebbe difficilmente realizzare.

Nel caso di specie coloro che percorrono l’autostrada non potrebbero servirsi della rivendita del ricorrente che dista alcuni chilometri e che comporterebbe l’uscita dall’autostrada solo per comprare i generi di monopolio; l’interesse del ricorrente di continuare a fruire della percentuale di aggio che gli spettano sulle vendite effettuate con il patentino che deve rifornire è un interesse di mero fatto che non trova tutela alcuna e che non gli permette di opporsi ad autonome scelte dell’amministrazione.

Oltretutto proprio per la rilevante quantità di tale vendita (l’aggio del 2,5% del ricorrente era pari a euro 80.000 l’anno) si giustifica l’istituzione di una nuova rivendita speciale anche perché il titolare della stessa era divenuto lo stesso dell’altra rivendita speciale già istituita e ciò avrebbe comportato anche una maggiore economia nella questione dei rifornimenti che potevano essere effettuati presso lo stesso deposito.

Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di legittimazione attiva da parte del ricorrente.

Le spese possono essere compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *