Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17381 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18.2.2010, il Tribunale di Oristano applicò a B.A., ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di mesi 2 di reclusione sostituita con Euro 2.280,00 di multa ed Euro 300,00 di multa per i reati appropriazione indebita aggravata e danneggiamento.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge in quanto:

1. la pena può essere applicata in misura maggiore di quanto previsto nel decreto penale di condanna solo a seguito di giudizio immediato e non anche nelle altre forme di definizione conseguenti all’opposizione;

2. l’eventuale ritenuta incongruità della pena da parte del G.I.P, avrebbe dovuto comportare il rigetto della richiesta;

3. il sostituto processuale del difensore non poteva modificare i termini dell’accordo precedentemente manifestato dal difensore.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che il difensore Avv. Fallica era munito di procura speciale alla definizione del procedimento con riti alternativi e che esercitò le relativa facoltà formulando una proposta.

All’udienza il sostituto processuale Avv. Piras, che non consta fosse munito di procura speciale, modificò la proposta, non solo rettificando gli errori di calcolo, ma escludendo anche la subordinazione della richiesta di applicazione di pena alla sospensione condizionale.

L’accordo per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell’atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per lo "intuitu personae" ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicchè non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 c.p.p. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14164 del 3.11.1999 dep. 13.12.1999 rv 215012 citata anche nel ricorso).

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per l’ulteriore corso.

La decisione assunta rende superfluo esaminare gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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