Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

che si riportano ai motivi dei rispettivi ricorsi.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 6 maggio 2010,confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che dichiarava S.O. e F.R. colpevoli di tentata estorsione aggravata dall’uso delle armi e in più persone riunite, in danno di M.G., titolare di un esercizio commerciale a Vibo Valentia e il secondo anche di porto e detenzione in luogo pubblico di una pistola e 10 munizioni e danneggiamento per aver esploso 10 colpi d’arma da fuoco contro la serranda del predetto esercizio commerciale e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e, per lo S., anche alla recidiva, applicata la diminuzione per il rito, condannava S.O. alla pena di anni due, mesi 11 di reclusione e Euro 667 di multa e F.R., con la continuazione, alla pena di anni tre, mesi due di reclusione e Euro 800 di multa, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni morali e materiali nei confronti della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

Proponevano autonomo ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati Nell’interesse di S.O. venivano dedotti i seguenti motivi:

a) difetto di motivazione per avere la Corte ritenuto attendibile la dichiarazione della parte offesa in sede di conversazioni ambientali sapendo di essere intercettata;

b) difetto di motivazione con riferimento al contenuto della conversazione intercettata, per niente minacciosa e violenta, inidonea ad alterare la libertà psichica della vittima;

c) violazione di legge con riferimento all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, non configurabile per il solo fatto di essere stato accompagnato da terze persone estranee ai fatti di causa. Il difensore di F. R. deduceva i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione avendo la Corte territoriale effettuato una valutazione parcellizzata delle intercettazioni telefoniche, nonchè motivazione contraddittoria in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni intercettate, mancando la potenzialità della minaccia a incutere paura alla parte offesa, ritenendo mancare alcuna connessione o contestualità tra l’incontro del F. con la persona offesa e le fasi precedenti e successive che hanno visto protagonisti altri interlocutori che hanno iniziato e proseguito il progetto estorsivo senza portarlo a termine;

b) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in mancanza di accertata insufficienza o inidoneità degli apparati interni della Procura presso il Tribunale di Vibo Valentia, nonchè delle eccezionali ragioni di urgenza, stante il lasso temporale trascorso tra la denuncia del danneggiamento e la richiesta di intercettazione (circa un mese);

c) violazione di legge con riferimento all’aggravante del numero di persone riunite mancando la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si era realizzata la violenza o la minaccia.

Con motivi nuovi ex art. 611 c.p.p. il difensore di F. R. evidenziava il difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del numero di persone riunite.
Motivi della decisione

1) Entrambi i ricorsi sono infondati riproponendo, peraltro, le medesime questioni già motivatamente e correttamente disattesa dalla Corte territoriale. In ordine logico va esaminato, preliminarmente, il motivo di ricorso di F.R. relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la carenza di motivazione sulla inidoneità degli impianti installati presso gli uffici della Procura della Repubblica di Vibo Valentia e sulla insussistenza di eccezionali ragioni di urgenza.

Tali doglianze sono state già, con motivazione coerente logica, disattese dalla Corte territoriale che ha evidenziato come gli impianti installati presso gli uffici della Procura non erano dotati di uomini e mezzi necessari all’espletamento di idonei servizi di osservazione, controllo e appostamento con riscontro delle conversazioni captate e al tempestivo intervento volto a individuare e assicurare alla giustizia gli autori dei reati in corso di accertamento. Con riferimento alle eccezionali ragioni di urgenza, sono state individuate nell’esigenza della ricerca della prova in tempi rapidi, non compatibili con i mezzi in dotazione ai locali della Procura Vibo Valentia, con il pericolo di pregiudicare irreparabilmente l’acquisizione di elementi di prova indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini concernenti i fatti di causa.

2) Con riferimento ai motivi di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, relativi all’accertamento della responsabilità per i reati rispettivamente ascritti, la Corte territoriale, conformemente alle valutazioni della Tribunale, ha attribuito attendibilità alle dichiarazioni captate della persona offesa, chi ha rievocato, essendo inconsapevole della intercettazione, fatti vissuti in prima persona.

La Corte di merito, con valutazione logica, non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che sia il tenore delle conversazioni, sia il contesto in cui le stesse sono avvenute evidenziano come la parte offesa fosse all’oscuro dell’attività di intercettazione, emergendo dalle conversazioni come il M. fosse spaventato dalle vicende narrate e preoccupato di salvaguardare l’incolumità del suo nucleo familiare e l’integrità dei beni aziendali, ammonendo anche il suo interlocutore, col quale aveva una relazione sentimentale, alla massima cautela e riserbo.

Evidenziano, inoltre, i giudici di merito, la sostanziale identità delle versioni fornite dalla convivente e dal fratello, escludendo che potesse trattarsi di soluzione di comodo, elaborate artatamente per fronteggiare una situazione critica aziendale, sotto il profilo economico.

La Corte ha ritenuto anche non esservi alcun dubbio in ordine alla identificazione di entrambi gli imputati, con riferimento sia ai nomi, ai riferimenti personali e familiari e alle circostanze evidenziate dalla parte offesa nel corso delle conversazioni captate (pag. 4 e 5 sent.).

3) Sussiste, nella fattispecie, la idoneità della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, dovendo essere valutata con giudizio ex ante e cioè nella obiettiva capacità di porre in essere un attacco alla libertà psichica della vittima e sulla libertà di determinazione del soggetto passivo che viene, in conseguenza, a trovarsi in stato di costrizione morale, conseguente alla pressione morale esercitata sull’animo del M. con la richiesta di somme di danaro.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’idoneità delle minacce ad incutere paura e a limitare la libertà psichica della parte offesa dal tenore delle richieste estorsive avanzate degli imputati evidenziando le dirette, continue e crescenti pressioni, nei confronti del M., poste in essere mediante danneggiamento dei beni aziendali con l’uso di armi e minacce esplicite di morte indirizzate anche ai familiari.

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile, come non può revocarsi in dubbio nella fattispecie, con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

4) Con riferimento all’aggravante di più persone riunite, l’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 2, (richiamata in tema di estorsione dall’alt 629 c.p.) nella ipotesi in cui il fatto sia commesso da più persone riunite, non si configura solo quando più persone concorrano nel reato in una medesima unità di tempo e di luogo, ma anche quando l’intervento di più persone non si verifichi in un contesto unico bensi in momenti diversi purchè le condotte siano finalizzate allo stesso scopo di intimidire la vittima.(Sez. 6, Sentenza n. 32412 del 16/07/2010 Cc. (dep. 30/08/2010 ) Rv. 248286;

Sez. 1, Sentenza n. 40494 del 25/09/2007, Ud. dep. 05/11/2007, Rv.

237862).

La finalità della aggravante è quella di reprimere condotte che abbiano una maggiore potenzialità intimidatrice per il numero dei soggetti che commettono il reato: ciò si realizza non solo quando più persone agiscano in unico contesto ma anche quando intervengono in tempi diversi con la medesima finalità come è avvenuto nella specie.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistere tale circostanza aggravante in quanto S.O. si è recato dal M. dopo essere stato preannunciato da F.R., tenendo un comportamento chiaramente estorsivo desumibile dalla circostanza di essersi presentato al negozio della parte offesa, in due diverse occasioni, accompagnato da due soggetti diversi, ( P. la prima volta e Fo. la seconda), utilizzando espressioni verbali evocative della compartecipazione di altri soggetti alla condotta criminosa ("… dimmelo che interveniamo, vediamo cosa vogliono …") Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorso, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, oltre al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile M.G. liquidate in Euro 2000,00, oltre iva e cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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