Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8.10.2009, il Tribunale di Mondovì dichiarò R.R. responsabile del reato di truffa e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino deducendo violazione di legge in ragione della modifica dell’art. 62 bis cod. pen. intervenuta con D.L. n. 92 del 2008 in quanto il Tribunale ha concesso le attenuanti generiche solo in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputato. Il ricorso è infondato.

Trattandosi di norma di diritto penale sostanziale meno favorevole, la stessa non è applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2 cod. pen..

Nel caso di specie il reato è stato commesso il (OMISSIS), mentre l’art. 62 bis cod. pen., comma 3 che vieta di porre per ciò solo l’assenza di precedenti condanne a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato introdotto con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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