T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 04-05-2011, n. 842 Aiuti e benefici Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 17 settembre 2007 e depositato il 24 settembre seguente, la ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – il decreto n. 31/07 emanato dal resistente Assessorato, di revoca del precedente n. 59/2004. Quest’ultimo aveva ad oggetto l’approvazione del progetto per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, con contestuale concessione del contributo di Euro 149.459,85, pari al 45% della spesa riconosciuta ammissibile (pari ad Euro 332.133,01).

2. Il ricorso si articola in due motivi di censura con cui si deducono i seguenti vizi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 252 del 1998 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, violazione del principio dell’affidamento, eccesso di potere sotto diversi profili;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 97 Cost., dell’art. 10, commi 7 e 8 del d. P.R. n. 252 del 1998, dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost., violazione del principio dell’affidamento ed eccesso di potere sotto diversi profili.

3. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari e la Prefettura di Palermo che, con memoria, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e chiesto il rigetto dello stesso nel merito.

4. Con ordinanza n. 1657/2007 questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento assessoriale impugnato nei limiti nella stessa indicati; avverso detta ordinanza è stato poi interposto appello dall’Avvocatura dello Stato, accolto dal C.g.a. (cfr. ord. sez. giur. n. 957/2007).

5. All’udienza pubblica del 19 aprile 2011, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.

6. Può prescindersi dai profili in rito eccepiti dall’Avvocatura dello Stato e tesi a revocare in dubbio la parziale ricevibilità del ricorso, poiché lo stesso è complessivamente infondato nel merito.

Ed invero, ritiene il Collegio che la sommaria valutazione sulla cui base è stata accolta l’istanza cautelare debba recedere alla luce dell’approfondimento proprio di questa fase di merito.

7. Ai fini di una migliore comprensione delle questioni sottoposte alla cognizione del Collegio occorre ricostruire succintamente la vicenda sulla quale si è innestata la presente controversia.

8. La ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale ha chiesto ed ottenuto il finanziamento, partecipando al bando sulla misura "4.06" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario su un fondo agricolo di sua proprietà sito in Partinico, località Pacino.

All’esito dell’esame dell’istanza di partecipazione, con decreto n. 59/04, il resistente Assessorato, ha concesso la somma di Euro 149.459,85, pari al 45 per cento della spesa ammessa a finanziamento, cosicché ne è seguita – secondo quanto esposto – la realizzazione dei lavori progettualmente previsti.

In data 19 luglio 2005 l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura ha richiesto alla Prefettura di Palermo le informazioni antimafia sull’impresa ricorrente, cosicché, seguendone una valutazione di sussistenza di elementi preclusivi alla concessione del beneficio finanziario, quali i segnalati "tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta in argomento", l’Amministrazione ha avviato il procedimento di revoca del decreto, poi avvenuta con provvedimento del 31 maggio 2007 ( decreto n. 31/2007), qui impugnato.

9. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità del provvedimento di revoca del finanziamento poiché lo stesso si baserebbe su un’informativa antimafia risalente al giorno 8 maggio 2006, ossia ad una data anteriore di oltre sei mesi da quella di emanazione del medesimo decreto.

Ad avviso della ricorrente, l’elemento di illegittimità deriverebbe dalla previsione normativa di cui all’art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 252 del 1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), secondo cui "la documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio".

La logica di tale impostazione asseritamente preclusiva dell’utilizzo delle informative antimafia oltre il termine previsto dalla predetta disciplina risiederebbe, in tesi, nella compressione della libertà d’impresa e dell’iniziativa economica privata che indubbiamente le informative antimafia positive arrecherebbero in capo ai soggetti nei cui confronti sono rese, posizioni che, secondo la ricorrente, la richiamata formulazione testuale della disposizione regolamentare intenderebbe, seppur in via indiretta, tutelare.

La parte pubblica replica sostenendo che la disposizione di riferimento (art. 2, comma 1, d.P.R. n. 252/1998) si riferirebbe esclusivamente alle informative cd. tipiche e non anche a quelle atipiche, quale quella in argomento. Sotto altro profilo tale limitazione temporale si riferirebbe, ancora, unicamente alla certificazione favorevole per il privato e non anche a quella che, invece, dia atto di cause preclusive alla fruizione del beneficio pubblico.

Ciò precisato, ad avviso del Collegio va condivisa la posizione dell’Avvocatura dello Stato: ed invero, molteplici sono i dedotti indici di ordine testuale e sistemico – puntualmente richiamati dall’Avvocatura dello Stato – che inducono a ritenere che una limitazione temporale di tal natura sia correlata esclusivamente alle cd. informative tipiche.

Peraltro, l’art. 2, comma 2, del d. P.R. n. 252 del 1998 (secondo cui "I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, d’ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione") dà conto della irrilevanza della data di "scadenza" del documento prefettizio ai fini dell’adozione del richiesto provvedimento finale (e del suo contrarius actus).

Il rispetto del termine di utilizzabilità dell’informativa, ove inteso rilevante anche per l’informativa atipica, non può che valutarsi in relazione all’avvio dell’istruttoria, qui incontestatamente avvenuta nei termini di legge (cfr. la comunicazione di avvio del procedimento citata dalla difesa erariale).

Il motivo si appalesa, pertanto, infondato.

10. Con il secondo motivo si deduce che gli elementi richiamati nell’informativa resa dalla Prefettura di Palermo si riferirebbero a circostanze relative a soggetti (marito e cognato della ricorrente) che non ricoprono alcun ruolo nella ditta beneficiaria del finanziamento e che rispetto a questa sarebbero "terzi".

Sotto altro profilo, si evidenzia che l’informativa antimafia del 22 giugno 2006 sarebbe viziata poiché ha omesso di indicare che la condanna a carico del sig. Primavera Salvatore, coniuge della ricorrente, per il reato di cui all’art. 416bis c.p., costituirebbe oggetto di una sentenza ex art. 444 c.p.p. non equiparabile, in tesi, ad una sentenza di condanna.

Il motivo è infondato.

Quanto alla rilevanza del rapporto di coniugio, la giurisprudenza ha di recente sottolineato, proprio in materia di informative antimafia relative a procedure di affidamento di contratti pubblici e con enunciazione di un principio di diritto che va qui condiviso, che "a tutela dell’interesse pubblico, la regola della personalità della responsabilità va mitigata con la presunzione della continuità di rapporti tra coniugi che rende non opportuno il mantenimento di un contratto d’appalto del tipo di quello per il quale è controversia. In tale caso è onere dell’interessato provare l’inesistenza di tali rapporti o, meglio, la dissociazione, non potendosi escludere la influenza negativa non appariscente del coniuge pluripregiudicato sull’imprenditore. In difetto di tale prova, l’Amministrazione correttamente rescinde il contratto d’appalto. E ciò senza violare alcuna disposizione del nostro ordinamento" (cfr. C.g.a., sez. giur., 26 ottobre 2010, n. 1324).

Quanto alla dedotta illegittimità asseritamente data dalla mancata indicazione che la condanna a carico del marito della ricorrente deriva da una sentenza ex art. 444 c.p.p., tale elemento di natura formale, ai fini della legislazione di riferimento, non può che essere considerato irrilevante, dovendosi ritenere tale tipologia di sentenza sufficiente a dar luogo – in relazione alla condotte dalle stesse emergenti – alle specifiche valutazioni prefettizie di che trattasi. A ciò va aggiunto che, del resto, un’informativa antimafia quale quella in argomento, può prescindere, comunque, da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all’ impresa, nonché dall’esistenza di specifiche cause interdittive tipiche, giustificandosi, essa, sulla mera considerazione del pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che (pur non potendo essere puramente immaginario) non si richiede affatto che sia pienamente provato, essendo sufficiente che sia fondato su elementi presuntivi ed indiziari, la cui valutazione (a tale fine) è rimessa alla discrezionalità del Prefetto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della illogicità e/o incoerenza.

11. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, poiché infondato, va rigettato.

12. Le spese e gli onorari del giudizio possono, in via d’eccezione, essere integralmente compensati tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda contenziosa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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