Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enerale in persona del Dott. Riello Luigi che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 2008 dichiarava G. L. colpevole di associazione per delinquere, concorso in riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata, provenuto di furto, ricettazione di carte di circolazione e di certificati di proprietà di autovetture, documenti tutti provenuto di furto, contraffazione di targa dell’autovettura, occultamento e distruzione della targa e dei documenti di circolazione di autovettura e lo condannava, con la continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione e Euro 3000 di multa.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 9/4/2010, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall’imputato, dichiarava non doversi procedere per il reato associativo ascrittogli al capo 52 perchè estinto per prescrizione, riducendo la pena, per i restanti reati, nella misura di anni quattro, mesi sei, giorni 20 di reclusione e Euro 2800 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione per l’omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto, mancando l’indicazione del luogo e data del commesso reato, rilevando l’indeterminatezza dei reati sotto il profilo spazio-temporale:

b) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio, mancando la consapevolezza dell’origine delittuosa delle autovetture, in quanto l’appartenenza all’arma dei Carabinieri del soggetto che reperiva le autovetture era tale da ingenerare nell’imputato un legittimo affidamento sulla liceità della attività che veniva svolta.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) Con riferimento al primo motivo va rilevato, conformemente alla valutazione dei giudici di merito, che non sussiste indeterminatezza del capo d’imputazione che indichi quale "non noto" la data e il luogo del riciclaggio di autovetture oggetto di furto, ove nel corrispondente capo d’imputazione venga indicata la data e il luogo del furto dei moduli poi falsificati al fine del riciclaggio delle autovetture, implicanti un preciso riferimento temporale all’epoca del riciclaggio, possibile dal giorno successivo all’epoca del furto.

Tale eccezione, comunque, configura una nullità a regime intermedio che, risulta sanata qualora l’interessato abbia successivamente esercitato, dopo il rigetto di identica eccezione all’udienza preliminare, la scelta del rito abbreviato, esplicazione del proprio diritto di difesa, in modo tale da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento cautelare, (cfr Sez. 4, Sentenza n. 10481 del 22/11/2007 Cc. (dep. 07/03/2008) e la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 39298 del 26/09/2006 Ud. (dep. 28/11/2006) Rv. 234835), potendo essere dedotte nel giudizio abbreviato soltanto le inutilizzabilità patologiche e le nullità assolute.

2) Con riferimento al secondo motivo di ricorso la Corte territoriale ha escluso la dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della buona fede, dell’imputato, evidenziando come l’appartenenza all’arma dei Carabinieri del soggetto che reperisce in territorio italiano le autovetture cedute ad acquirenti cagliaritani, previo riciclaggio delle stesse, costituiva un "chiarissimo segnale" di attività illecita, trattandosi di traffico di larghe proporzioni di autovetture di prestigio che rendeva necessaria la movimentazione di cospicui capitali, incompatibili con il modesto stipendio di appuntato dei Carabinieri, nonchè vincoli e duraturi rapporti con esponenti della criminalità in grado di procurare i veicoli, non rilevando che qualche operazione sia stata realizzata con riferimento a veicoli di provenienza lecita, al fine di giustificare l’attività commerciale e mascherare meglio le operazioni illecite. Inoltre l’imputato, che trattava direttamente con gli acquirenti, in locali messi a disposizione da terzi, aveva la possibilità di compiere le opportune verifiche in ordine alla regolarità dei veicoli, esaminando i numeri di telaio o di targa, consegnando direttamente ai clienti le false documentazioni delle autovetture acquistate e fornendo menzognere dichiarazioni, proseguendo nell’attività illecita anche dopo la scoperta dei primi casi di riciclaggio. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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