Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 4/2/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Urbino, appellata da G.M., dichiarato colpevole di tentata estorsione continuata per aver inviato a D.S. tre lettere anonime contenenti la richiesta di L. 300 milioni per non rendere pubblica l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata nei collegi universitari di (OMISSIS), dal D. medesimo, insieme alla moglie, vittima di omicidio qualche mese prima.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge e omessa motivazione per avere posto a base della perizia calligrafica scritture di comparazioni illegittimamente acquisite e, quindi inutilizzabili, con conseguente nullità della perizia;

b) difetto di motivazione con riferimento alle risultanze della perizia psichiatrica, avendo omesso la Corte di pronunciarsi sul contenuto del verbale di visita medico collegiale del 21/3/2003 della commissione medica di PS, da cui si evince che l’imputato, a seguito di trattamento chemioterapico, presentava un deficit mentale.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) La perizia calligrafica ha la funzione di accertare l’autenticità della scrittura e il giudice di merito non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticità, al fine di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione, essendo utilizzabili, anche le scritture dell’imputato acquisite in altro procedimento e non contestate, quanto alla loro autenticità. Nella fattispecie la Corte territoriale ha evidenziato come le scritture di comparazione, ancorchè non acquisite a seguito di saggio grafico da parte dall’imputato, appartenevano con assoluta certezza al G., come è stato accertato in altro procedimento penale a suo carico al quale si riferiscono. Sussiste, quindi, l’idoneità alla comparazione delle scritture, anche se appartenenti ad un diverso processo, ove ne sia stata contestata l’autenticità, non trovando applicazione l’art. 238 c.p.p. che fa riferimento alle modalità di acquisizione dei verbali di prove di altri procedimento, non vertendosi in tema di inutilizzabilità dei verbali di dichiarazioni, ma di acquisizione di documenti che non assumono rilevanza probatoria penale quanto al loro contenuto, al solo scopo di verificare l’autenticità della scrittura a seguito della disponenda ctu calligrafica.

2) Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, ha valutato, con argomentazioni logiche, insindacabili in sede di legittimità, il verbale di visita medico collegiale in data 21/3/2003, ritenendo che la patologia fisica di cui ha sofferto l’imputato a seguito di una neoplasia pineale da cui è derivato un deterioramento mentale del ricorrente, non potesse configurare un vizio totale o parziale di mente.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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