Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7.5.10 la Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna emessa il 25.10.07 dal Tribunale di Trapani nei confronti di P.S. per ricettazione di un telefonino cellulare di provenienza furtiva.

Tramite il proprio difensore il P. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) violazione dell’art. 533 c.p.p. per essere stata affermata la penale responsabilità del P. nonostante che non fosse stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio la reale disponibilità, da parte dell’imputato, della scheda telefonica a lui intestata, da cui erano partite le uniche due telefonate, che ben potevano essere state effettuate da uno qualsiasi dei familiari del ricorrente con l’inserimento della scheda predetta; b) violazione degli artt. 648 e 712 c.p. nella parte in cui era stata affermata la consapevolezza, da parte del P., della provenienza illecita del telefonino, pur in assenza di prove a riguardo, a tal fine non bastando il mero sospetto.

1 – Il ricorso è infondato.

Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del merito.

Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr.

Cass. Sez. 2 n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497;

n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), deve darsi atto che i giudici del merito – con argomentare esauriente, logico e scevro da contraddizioni – sono risaliti al ricorrente perchè nel telefonino rubato era stata inserita la scheda telefonica intestata al P..

La congettura che detta scheda possa essere stata usata da altro componente il nucleo familiare dell’odierno ricorrente – congettura che, per altro, viene ventilata soltanto nel ricorso per cassazione in esame – non può farsi valere ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): infatti, affinchè sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione non basta rappresentare la mera possibilità di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza: a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata (cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99;

Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1 n. 13528 dell’11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).

2. il motivo che precede sub b) è infondato, avendo i giudici del merito fatto corretta applicazione del costante orientamento di questa S.C. in base al quale, a, fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può ricavarsi anche sulla base dell’omessa, o non attendale, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es. Cass. Sez. 1 n., 6949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2 n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2 n. 9861 del 8.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 1 n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91).

3 – Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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