Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17376 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l PG Dott. SALVI Giovanni per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16/20 settembre 2010, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.S.W. e O.O. (nonchè di altri non ricorrenti) perchè gravemente indiziati del delitto di cui all’art. 416 c.p. per aver fatto parte ( O. con ruolo di vertice) di associazione per delinquere finalizzata alla clonazione e all’utilizzo di carte di credito nonchè del delitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 (5 violazioni per A. e 9 per O.).

Il Tribunale, rigettate le eccezioni di omessa notifica dell’ordinanza cautelare, di mancata traduzione della stessa in lingua nota agli indagati alloglotti e di mancata trasmissione dei "brogliacci" delle intercettazioni telefoniche, dato atto della inesistenza di contestazioni in ordine alla gravità indiziaria (sicchè rinviava per essa all’ordinanza genetica), osservava che le esigenze cautelari erano da individuare nel pericolo di reiterazione in ragione della provata appartenenza ad associazione per delinquere dotata di ramificazioni extraEuropee (i codici donati erano di provenienza statunitense) e delle ripetute condotte illecite, portate a segno anche dopo l’arresto in flagranza di O. e S. A.. Unica misura idonea appariva essere quella in atto perchè la reiterazione delle condotte induceva fondatamente a formulare giudizio negativo sulla capacità di rispettare le prescrizioni che misure meno afflittive comporterebbero.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi (di identico contenuto) gli indagati, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della normativa processuale per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili gli esiti delle operazioni di captazione telefonica senza che fossero stati trasmessi i "brogliacci" ovvero le trascrizioni o i supporti informatici, non potendosi ritenere equivalente la trasfusione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione nelle annotazioni di polizia giudiziaria; – carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla doglianza in merito alla mancata trasmissione del c.d. brogliacci, tenuto conto della decisione n. 20300 del 2010 delle SSUU e della conforme sentenza n. 4021 del 2010 secondo cui gli atti di intercettazione assumono il valere di elementi probatori solo se le difese hanno avuto concreta possibilità di prenderne cognizione diretta, non limitata agli schemi riassuntivi ed alle trascrizioni effettuate dalla p.g..
Motivi della decisione

1. Il primo motivo correttamente cita la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 2000 del 22.4-27.5.2010 e altrettanto correttamente rammenta che con tale decisione (conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare anche se non depositate:

Corte Cost. 10 ottobre 2008 n. 336) ha fissato i principi utili a garantire il diritto di difesa attraverso la richiesta al pubblico ministero di rilasciare copia del dato fonico al fine di verificarne, attraverso l’ascolto, la rispondenza al dato riportato nei c.d. brogliacci. Ma dopo tale corretta premessa i ricorrenti si dolgono non del fatto che il pubblico ministero, tempestivamente interpellato subito dopo la notifica/esecuzione della misura cautelare personale, abbia omesso di rilasciare copia delle registrazioni delle conversazioni oggetto di intercettazione, ma della mancata allegazione alla richiesta di emissione della misura cautelare delle trascrizioni di esse nei c.d. brogliacci. Sfugge ai ricorrenti che correttamente l’ordinanza impugnata ha rammentato che il contenuto dei brogliacci è stato trasfuso nell’annotazione di polizia giudiziaria, allegata dal pubblico ministero alla richiesta e quindi trasmessa al Tribunale. Come rammentato anche nella citata sentenza n. 20300 delle Sezioni Unite "la peculiarità della situazione che qui si esamina scaturisce dalla considerazione che, a ben vedere, non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al GIP atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p.g. con i brogliacci o forme consimili e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare. Si tratta, invece, di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo………La questione, quindi, investe non la produzione, ab imis, della prova, che è stata a suo tempo prodotta in forma idonea ad essere a quel momento valutata ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare, ma la possibilità della sua ulteriore valutazione, della sua verifica, in sede di riesame, ove ivi richiamata, e quindi riproposta, in violazione di tale diritto di difesa".

Il buona sostanza, il GIP in sede di emissione della misura, prima, e il Tribunale in sede di riesame, poi, hanno avuto contezza del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione attraverso la trasposizione dei c.d. brogliacci nell’annotazione di polizia giudiziaria. Tale modo di procedere non ha determinato alcuna menomazione del diritto di difesa, perchè si tratta comunque di atto di polizia giudiziaria riproduttivo di quanto contenuto nel supporto magnetico di registrazione. Il diritto della difesa, di verificare la corrispondenza di quanto riportato nei "brogliacci" ovvero nell’annotazione di p.g. che li riproduce, si esplica con la possibilità di ottenere dal pubblico ministero la riproduzione del supporto magnetico di registrazione delle conversazioni, perchè solo attraverso la sua audizione si rende effettivo il controllo della fedeltà del brogliaccio (ovvero dell’annotazione che riporta il contenuto del brogliaccio) al dato fonico. Per questo profilo il ricorso è quindi infondato.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo di ricorso, che riporta brani della citata sentenza 20300/2010 ma dopo averli estrapolati dal contesto che, come sopra riportato, individua la concrete modalità di esercizio del diritto di difesa, diritto che, si ribadisce, va esercitato attraverso la richiesta rivolta al pubblico ministero di rilasciare copia delle registrazioni delle conversazioni oggetto di intercettazione anche se non depositate, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 336/2008. 3. I ricorsi debbono in conseguenza esser rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Copia delle presente sentenza va inviata al Direttore dell’istituto carcerario dove i ricorrenti sono detenuti.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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