DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36
dell’articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in
particolare il comma 8 dell’articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le disposizioni gia’ contenute nell’articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio
fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialita’, buon andamento, responsabilita’, efficacia ed
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrita’ e lealta’
nel servizio alla nazione. Essa e’ condizione di garanzia delle
liberta’ individuali e collettive, nonche’ dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche’ le norme di
attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano
l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi’ esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.

Art. 2

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la
pubblicazione, in conformita’ alle specifiche e alle regole tecniche
di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.

Art. 3

Pubblicita’ e diritto alla conoscibilita’

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell’articolo 7.

Art. 4

Limiti alla trasparenza.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
comportano la possibilita’ di una diffusione dei dati medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche’ il loro trattamento secondo
modalita’ che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita’
tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi
dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche’ a
dirigenti titolari degli organi amministrativi e’ finalizzata alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita’
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi
restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da
disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati
personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalita’ di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita’ e
degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal
lavoro, nonche’ le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196
del 2003.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle
informazioni di cui all’articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia
statistica, nonche’ quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi
non soggetti agli obblighi di pubblicita’ previsti dal presente
decreto, la Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5

Accesso civico

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,
l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo’
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2,
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e’ disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
cosi’ come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del
Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui
all’articolo 43, comma 5.

Art. 6

Qualita’ delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita’ delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrita’, il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestivita’, la semplicita’ di consultazione, la comprensibilita’,
l’omogeneita’, la facile accessibilita’, nonche’ la conformita’ ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita’ secondo quanto previsto
dall’articolo 7.
2. L’esigenza di assicurare adeguata qualita’ delle informazioni
diffuse non puo’, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati
in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l’integrita’.

Art. 8

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e
15, comma 4.

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilita’ delle informazioni
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e’ collocata
un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di
pubblicazione di cui all’articolo 8, comma 3, i documenti, le
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili,
con le modalita’ di cui all’articolo 6, all’interno di distinte
sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate
nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti
possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 3.

Art. 10

Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, di cui
al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarita’ e la tempestivita’ dei flussi informativi
di cui all’articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale
sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi
e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell’articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori
o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrita’ sono specificate le modalita’, i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle
iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui
all’articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ ed il
relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15,
comma 1, nonche’ i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita’ al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresi’, come dimensione principale ai
fini della determinazione degli standard di qualita’ dei servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi’ come
modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.

Art. 11

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si
intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. Alle societa’ partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e alle societa’ da esse controllate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita’ di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione
europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorita’ indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
provvedono all’attuazione di quanto previsto della normativa vigente
in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti.

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano
l’istituzione, l’organizzazione e l’attivita’. Sono altresi’
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme
giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle
attivita’ di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle
pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilita’ e comprensibilita’ dei dati, dell’organizzazione
dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
d) all’elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della
durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita’
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita’ professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e’ previsto un compenso, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato, nonche’ la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia
dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento
della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,
il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita’ del
dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell’incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato
l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui
all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del
personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito
del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica
e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo
complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo
indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito
di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la
indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione
di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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