MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 novembre 2012, n. 267 Regolamento riguardante i proventi delle attivita’ del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5
a 10 dell’articolo 7, inerenti l’istituzione di un apposito centro di
responsabilita’ amministrativa presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore
dei lavori pubblici e l’afflusso dei proventi delle attivita’ del
Servizio tecnico centrale nell’unita’ previsionale di base relativa
al medesimo centro di responsabilita’;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l’articolo
43, comma 4;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica ed i relativi decreti attuativi;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
ed i relativi decreti attuativi;
Visto l’articolo 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008
con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le
costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008,
n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche
per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2005, n. 222;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996
con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, concernente il regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare
l’articolo 8, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed in
particolare l’articolo 59;
Visto l’articolo 28, comma 4, dell’allegato XXI al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio
2000, n. 120, recante «Criteri generali per l’adozione dei
regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
generale del 14 luglio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata legge n.
400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre
2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di
Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega
al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011
recante l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario
di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dott. Mario Ciaccia, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attivita’ ricomprese
all’articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:
a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui
all’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all’articolo
59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
ed alla vigilanza sugli stessi;
b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai
per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche,
compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento
termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9
gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
c) al rilascio del certificato di idoneita’ tecnica per i sistemi
costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008;
d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi
prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5
novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008;
e) al rilascio dell’autorizzazione alla produzione di elementi
prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5
novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008;
f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi
antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008;
g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi
strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare
incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della
completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio
della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008;
h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove
geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all’articolo 8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile
1993, n. 246, ed all’articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;
i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di
materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura
CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
j) al rilascio del certificato di idoneita’ all’uso tramite
procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
k) all’abilitazione di organismi di certificazione degli
stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonche’
vigilanza sugli stessi ai sensi dell’articolo 5 decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
m) al rilascio dell’accreditamento degli organismi di ispezione
di tipo B ai sensi dell’articolo 28, comma 4, dell’allegato XXI al
decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
n) al rilascio dell’abilitazione degli organismi di
certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove;
alle attivita’ di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio
di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246.

Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all’espletamento delle attivita’ previste
dall’articolo 1 del presente regolamento sono a carico dei
richiedenti ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e gli importi delle relative tariffe sono
indicati negli allegati I e II del presente regolamento che verra’
aggiornato, con le medesime procedure, ogniqualvolta si renda
necessario e, comunque, almeno ogni due anni.
2. A copertura dell’attivita’ di vigilanza, svolta dal Servizio
tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui
all’articolo 1, gia’ rilasciati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, versano, entro sessanta giorni dalla stessa,
una aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I,
corrispondente ai giorni restanti di validita’ dell’atto
amministrativo stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
amministrazioni dello Stato.

Art. 3

Utilizzo dei proventi

1. I proventi connessi con le attivita’ di cui al presente
regolamento sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreti del Ministro dell’economia e finanze,
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Centro di
responsabilita’ «5-Consiglio superiore dei lavori pubblici» con
esclusione delle spese di personale.

Art. 4

Modalita’ di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita’ richieste ai
sensi dell’articolo 1 e delle spese vive relative alle attivita’
fuori del territorio nazionale, si effettua mediante versamento su
conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale
della Banca d’Italia di Roma.
2. Il pagamento delle spese per le prove di laboratorio e’
effettuato direttamente dal richiedente a favore del laboratorio di
prova.
3. Nella causale del versamento occorre specificare:
a) nei casi di cui all’articolo 1, lettere da a) ad m):
1) il riferimento all’articolo 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e la prestazione richiesta, con riferimento
alla lettera dell’elenco di cui all’articolo l del presente
regolamento;
2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici –
Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 – Roma, che effettua la
prestazione;
3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate
eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)»;
b) nei casi di cui all’articolo 1, lettera n):
1) il riferimento all’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e la prestazione richiesta
con riferimento alla lettera dell’elenco di cui all’articolo 1 del
presente regolamento;
2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici –
Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 – Roma, che effettua la
prestazione;
3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate
eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)».
4. L’inizio dell’attivita’ istruttoria da parte del Servizio
tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per le istanze presentate dopo l’entrata in vigore del
presente regolamento, e’ subordinato alla acquisizione
dell’attestazione di avvenuto versamento degli importi dovuti.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 novembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ciaccia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 179

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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