MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, l’adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le
materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo
10;
Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante:
«Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso
da quello in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale»;
Visto l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante:
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, nonche’ per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita’ e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita’ soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
a) «societa’ tra professionisti» o «societa’ professionale»: la
societa’, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli
V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste
dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.
183, avente ad oggetto l’esercizio di una o piu’ attivita’
professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi
o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «societa’ multidisciplinare»: la societa’ tra professionisti
costituita per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali ai sensi
dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel
sistema ordinistico, la cui costituzione e’ consentita ai sensi
dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
2. Per le associazioni professionali e le societa’ tra
professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma
l’applicazione dell’articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Art. 3

Conferimento dell’incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da
soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della
professione svolta in forma societaria, sono imposti alla societa’
obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal
presente capo.

Art. 4

Obblighi di informazione

1. La societa’ professionale, al momento del primo contatto con il
cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le
seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione
dell’incarico conferito alla societa’ sia affidata ad uno o piu’
professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilita’ che l’incarico professionale conferito alla
societa’ sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attivita’ professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra
cliente e societa’, che siano anche determinate dalla presenza di
soci con finalita’ d’investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a),
la societa’ professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto
dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle
qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche’ l’elenco dei
soci con finalita’ d’investimento.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione
prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei
professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da
atto scritto.

Art. 5

Esecuzione dell’incarico

1. Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista
puo’ avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita’, della
collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari
attivita’, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili,
puo’ avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti
e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell’articolo
4, commi 2 e 3.
2. E’ fatta salva la facolta’ del cliente di comunicare per
iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione
del comma 1.

Art. 6

Incompatibilita’

1. L’incompatibilita’ di cui all’articolo 10, comma 6, della legge
12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu’
societa’ professionali si determina anche nel caso della societa’
multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione
della societa’ all’ordine di appartenenza.
2. L’incompatibilita’ di cui al comma 1 viene meno alla data in cui
il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il
trasferimento dell’intera partecipazione alla societa’ tra
professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il
rapporto sociale.
3. Il socio per finalita’ d’investimento puo’ far parte di una
societa’ professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita’ previsti per
l’iscrizione all’albo professionale cui la societa’ e’ iscritta ai
sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o
superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non
colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi
disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilita’ ai sensi del comma 3 la
mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione
personali o reali.
5. Le incompatibilita’ previste dai commi 3 e 4 si applicano anche
ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa’, le
quali rivestono la qualita’ di socio per finalita’ d’investimento di
una societa’ professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di
incompatibilita’, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione
all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio
professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito
disciplinare per la societa’ tra professionisti e per il singolo
professionista.

Art. 7

Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita’
notizia ai fini della verifica dell’incompatibilita’ di cui
all’articolo 6, la societa’ tra professionisti e’ iscritta nella
sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale
di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di
societa’ tra professionisti.
3. L’iscrizione e’ eseguita secondo le modalita’ di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica
l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 8

Obbligo di iscrizione

1. La societa’ tra professionisti e’ iscritta in una sezione
speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il
collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
2. La societa’ multidisciplinare e’ iscritta presso l’albo o il
registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attivita’
individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Art. 9

Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all’articolo 8 e’ rivolta al
consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui
circoscrizione e’ posta la sede legale della societa’ tra
professionisti ed e’ corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della societa’ in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci
professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio
cui e’ rivolta la domanda.
2. La societa’ tra professionisti costituita nella forma della
societa’ semplice puo’ allegare alla domanda di iscrizione, in luogo
del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione
autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione
della societa’.
3. Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale,
verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, iscrive la societa’ professionale nella sezione speciale
di cui all’articolo 8, curando l’indicazione, per ciascuna societa’,
della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale
unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale
rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche’ degli eventuali
soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
4. L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione
speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la
rappresentanza della societa’.
5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le
deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o
dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino
variazioni della composizione sociale, sono comunicate all’ordine o
al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle
relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo o del registro.

Art. 10

Diniego d’iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo
d’iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal
presente capo, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale
competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della
societa’ professionale i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, la societa’ istante ha diritto di presentare per
iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data
ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. La lettera di diniego e’ comunicata al legale rappresentante
della societa’ ed e’ impugnabile secondo le disposizioni dei singoli
ordinamenti professionali. E’ comunque fatta salva la possibilita’,
prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorita’ giudiziaria.

Art. 11

Cancellazione dall’albo
per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui e’
iscritta la societa’ procede, nel rispetto del principio del
contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora,
venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente
regolamento, la societa’ non abbia provveduto alla regolarizzazione
nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si
e’ verificata la situazione di irregolarita’, fermo restando il
diverso termine previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 12

Regime disciplinare della societa’

1. Ferma la responsabilita’ disciplinare del socio professionista,
che e’ soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al
quale e’ iscritto, la societa’ professionale risponde
disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche
dell’ordine al quale risulti iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista,
anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della
societa’, e’ ricollegabile a direttive impartite dalla societa’, la
responsabilita’ disciplinare del socio concorre con quella della
societa’.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 febbraio 2013

Il Ministro
della giustizia
Severino

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Registro n. 3, foglio n. 79

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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