Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 giugno 2010, la Corte d’ Appello di Messina, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da B.G., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia per aver falsamente dichiarato di essere disoccupato in tal modo ottenendo prestazione specifica in regime di esenzione totale per Euro 9,76 e condannato, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 equivalente alla contestata aggravante, alla pena di sei mesi di reclusione e quattrocento Euro di multa.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di L.G.M. e della documentazione acquisita ed integrato il delitto in esame in quanto la dichiarazione non corrispondente al vero da parte dell’interessato che aveva l’obbligo di dire la verità costituiva condotta idonea a trarre in inganno l’ente. Non ricorrevano i presupposti per riconoscere l’imputato meritevole delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali. La pena era stata quantificata in misura adeguata.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 640 c.p. per avere la sentenza impugnata giustificato la conferma della sentenza di primo grado con motivazione meramente apparente in quanto a fronte di specifico motivo di appello con il quale si rilevava che non era stata acquisita la prova della effettiva fruizione della prestazione, perchè la teste L.G. aveva riferito di non essere a conoscenza della circostanza, la Corte territoriale assumeva che sarebbe stato onere della difesa … dimostrare l’infondatezza di tale accusa, con conseguente inammissibile inversione dell’onere della prova. Inoltre l’imputato aveva agito in assoluta buona fede atteso che comunque, per le sue condizioni reddituali, aveva diritto all’esenzione; – motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione al meccanismo di determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nulla avendo detto la sentenza in relazione a queste ultime e non avendo dato giustificazione della quantificazione della pena.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso;

1.1. è infondato nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di avere affermato una sorta di inversione dell’onere della prova, perchè la sentenza impugnata ha rammentato che la prova della responsabilità in ordine al delitto contestato era stata raggiunta sulla scorta non solo della testimonianza del funzionario dell’ente ma anche della documentazione acquisita. Solo dopo tale spiegazione ha aggiunto che sarebbe dovuto essere onere della difesa dimostrarne l’infondatezza;

1.1. è inammissibile nella parte in cui, al fine di sostenere l’assunto difensivo per il quale la condotta addebitata sarebbe inidonea ad integrare il contestato delitto di truffa, introduce un dato di natura fattuale, costituito da condizioni reddituali che comunque gli davano diritto all’esenzione del ticket, che non risultando dal testo della sentenza e non essendo comunque dedotto come omessa risposta a specifica questione sollevata con i motivi di appello, non può costituire argomento di censura in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è manifestamente infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere omesso di motivare in ordine al diniego delle chieste attenuanti generiche, perchè, contrariamente a quanto affermato la sentenza impugnata ha espressamente preso in considerazione tale richiesta e l’ha motivatamente rigettata "in considerazione dei diversi procedimenti esistenti a suo carico e risultanti dal certificato in atti del Casellario giudiziale";

2.2. è manifestamente infondato nella parte in cui censura la motivazione in relazione alla determinazione della pena, posto che, per effetto del non contestato giudizio di equivalenza fra l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e l’aggravante di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1 la pena detentiva è stata quantificata in misura corrispondente al minimo edittale.

3. Tuttavia la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perchè i fatti debbono essere diversamente qualificati come violazione dell’art. 316-ter c.p., comma 2 (Cass. S.U. 10.12.2010 – 25.2.2011 n. 7537). Copie della presente sentenza e degli atti vanno trasmesse al Prefetto di Messina per quanto di competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, qualificati i fatti come fattispecie ex art. 316-ter cod. pen., perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Atti al Prefetto di Messina per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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