Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17334 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 giugno 2010, la Corte d’Appello di Brescia, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Mantova appellata da D.G.S., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata ( art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1) e sostituzione di persona ( art. 62 c.p., n. 2 e art. 494 c.p.) in concorso di persona non identificata in danno di R.E. al quale sottraeva la somma di Euro 8100,00 e documenti, con la recidiva infraquinquennale e lo condannava, ritenuta la continuazione, alla pena di quattro anni dieci mesi di reclusione ed Euro 1.500 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità al rilievo che agli atti risultava acquisita la rinuncia a presenziare all’udienza del 4 dicembre 2008 dinanzi al Tribunale e dato atto della correttezza della scelta del primo giudice di dare lettura delle dichiarazioni rese dal R. non essendo prevedibile la sua successiva irreperibilità, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del sicuro riconoscimento operato da R. e dell’esatto rilevamento dei numeri di targa. Le lacune di memoria del testimone S. erano giustificate e comunque non smentivano quanto riferito da R..

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) ricorso dell’avv. Alessandro Ferrari: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 420-ter c.p.p. perchè l’assenza dell’imputato all’udienza del 4.12.2008 dinanzi al Tribunale di Mantova non è stata conseguenza di scelta di rinunciare a comparire (in quanto agli arresti domiciliari per altra causa) ma di impedimento legittimo come attestato da certificato medico, sicchè anche la Corte di appello ha erroneamente valutato la dichiarazione dell’imputato essendosi soffermata solo sull’intestazione dello stampato; – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 512 c.p.p. per l’acquisizione, nonostante l’opposizione della difesa, della denuncia sporta dal R. e del verbale di individuazione di persona da lui compiuta tenuto conto che l’imprevedibilità della irreperibilità era contraddetta dalla mancata comparizione all’udienza di incidente probatorio; – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. per non esser stato dato alcun rilievo agli elementi favorevoli all’imputato, in particolare le dichiarazioni del teste S..
Motivi della decisione

1. In ordine alle eccezioni in rito le doglianze sono infondate:

1.1. quanto alla mancata traduzione in udienza, il controllo degli atti (consentito in quanto si verte in ipotesi di vizio in procedendo) da conto della correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale. La contestualità della certificazione medica nulla toglie alla chiara indicazione della volontà espressa dall’imputato di rinunciare a comparire, anche perchè la certificazione medica, datata 1.12.2008, non poteva di per sè valere ad attestare l’assoluta impossibilità a presenziare all’udienza del successivo giorno 4;

1.2. quanto all’utilizzabilità delle dichiarazioni del teste R., la sentenza di appello ha correttamente motivato con l’imprevedibilità della sua successiva irreperibilità e con la accuratezza delle ricerche; quanto al riconoscimento, va rammentato, per come risulta dalla sentenza di primo grado, che da R. è stato effettuato non solo in sede di individuazione fotografica ma anche con formale ricognizione in occasione di incidente probatorio in data 28.5.2007, verbale che è stato acquisito e che è pienamente utilizzabile, perchè effettuato nel contraddittorio delle parti, atto che contiene la chiara indicazione da parte della persona offesa che il soggetto riconosciuto era l’autore della rapina subita e per la quale è processo.

2. Nel merito, i giudici di merito hanno giustificato il convincimento di affidabilità del riconoscimento effettuato da R., in quanto persona che ha avuto modo di osservare meglio l’autore materiale della rapina, ed hanno spiegato le ragioni per le quali il teste S. in sede di formale ricognizione indicò erroneamente l’autore della rapina (peraltro riconosciuto al dibattimento). L’attendibilità della ricognizione ha trovato conforto nella circostanza che il numero di targa (individuato con due varianti alfanumeriche) nonchè la marca e il modello del veicolo a bordo del quale i rapinatori si allontanarono hanno portato all’individuazione dell’automobile di proprietà del ricorrente. Per contro i giudici di merito hanno adeguatamente indicato le ragioni per le quali le giustificazioni fornite sul punto dall’imputato sono risultate del tutto inadeguate.

3. in ordine all’aggravante del numero delle persone riunite, la Corte territoriale ha spiegato che, sulla scorta delle testimonianze, doveva necessariamente esserci un’altra persona che si trovava alla guida della Lancia, mentre l’imputato si sporgeva dal finestrino e faceva segno al R. di accostare e fermarsi.

4. le attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravita del fatto e dei precedenti penali; la difesa non ha peraltro indicato in maniera specifica quali elementi integrassero le condizioni necessarie per ritenere l’imputato meritevole di attenuazione della pena.

5. La quantificazione della pena è stata adeguatamente giustificata, tanto più che quella base è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale stabilito dall’art. 648 c.p., comma 3, con aumenti modesti per la contestata e sussistente recidiva e per la continuazione.

6. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, on condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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