Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17522 Sospensione dei termini processuali in periodo feriale non operatività della sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La società Tecnosystem s.n.c. terza pignorata nel procedimento esecutivo per pignoramento presso terzi intentato da B. I. nei confronti di Edilflaminio s.r.l., interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata ex art. 549 cod. proc. civ., con la quale, accogliendo la domanda del creditore procedente B., era stato accertato il credito della medesima Tecnosystem s.n.c. nei confronti della società esecutata Edilflaminio s.r.l..

2.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 13 aprile 2006 e notificata il 9/14 giugno 2006, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’unico appellato costituito, B.I..

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione la Tecnosystem di Massimo Innocenzi e Angela Incomini s.n.c., a mezzo di due motivi. Non si difendono gli intimati.
Motivi della decisione

Il presente ricorso per cassazione è inammissibile.

Il ricorso risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta il 28 settembre/6 ottobre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 13 aprile 2006 e notificata il 14 giugno 2006.

Trattandosi di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto ai sensi dell’art. 548 c.p.c., va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.

In particolare, va ribadito il principio per il quale "al termine per impugnare la sentenza che accerta l’obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, perchè, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, anche per tale procedimento sussiste l’interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso" (così già Cass. S.U. n. 10369/98, nonchè successivamente, tra le altre, Cass- n. 4375/03, n. 14601/04, n. 7345/09 e Cass. ord. n. 2486/03, n. 2627/03, n. 15010/08).

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma secondo, c.p.c. va computato a decorrere dal 14 giugno 2006, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè era già scaduto alla data del 28 settembre 2006, quando il ricorso venne spedito per le notifiche agli intimati. Ne segue che l’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, non avendo resistito gli intimati.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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