Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

I Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 marzo 2010, la Corte d’Appello di Firenze, 1A sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Pistola appellata da B.M., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di concorso nei delitti di usura continuata aggravata e di estorsione continuata in danno di V.M. e condannato, ritenuta la continuazione concesse le attenuanti generiche e con la diminuente del rito alla pena di due anni sei mesi di reclusione ed Euro 460 di multa.

La Corte territoriale, dato atto che l’imputato aveva presentato richiesta di giudizio abbreviato incondizionato (essendo stato respinto quello condizionato alla trascrizione delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica) sicchè non ne poteva pretendere la trascrizione anche perchè non ne ricorreva la necessità, premesso che la sussistenza dei delitti di usura e di estorsione non era oggetto di discussione, riteneva fondata la prova del concorso dell’appellante con il figlio B.M. stante il chiaro tenore delle conversazione oggetto di intercettazione, che riportava nei passaggi ritenuti significativi, pur dando atto che vi erano conversazioni relative ai normali rapporti personali tra padre e figlio. Le giustificazioni addotte (l’essersi interessato delle questioni intercorrenti fra V. e il figlio sol perchè aveva prestato dei soldi a quest’ultimo) non erano credibili perchè il tenore delle conversazioni rivelava la piena conoscenza della natura usuraria del prestito e il suo concorso nel delitto di estorsione.

Non ricorrevano i presupposti dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. e la pena era stata inflitta in misura adeguata, perchè le riconosciute attenuanti avevano dispiegato il loro pieno effetto in relazione al delitto più grave, sicchè non era necessario formulare alcuna valutazione di prevalenza in relazione alle aggravanti di cui al delitto satellite. La provvisionale era stata quantificata equamente considerata la gravita del danno morale cagionato alla vittima.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento: 1) per violazione di legge, erronea interpretazione ed applicazione di legge: – con riferimento all’art. 268 c.p.p., comma 7 e art. 603 c.p.p., comma 3; – con riferimento all’art. 192 c.p.p., comma 2; con riferimento all’art. 644 c.p., artt. 41 e 25 Cost.; 2) carenza assoluta di motivazione, illogicità e contraddittorietà della stessa; 3) travisamento del fatto. Ed invero in relazione al mancato accoglimento della richiesta di trascrizione delle conversazioni oggetto di intercettazioni la motivazione adottata è manifestamente illogica perchè la prova (intercettazione) è sempre la stessa sia che si opti per l’abbreviato sia che si opti per l’ordinario. La conclusione è che secondo la Corte di appello la prova sia suscettibile di mutazione a seconda della scelta del rito e di conseguenza anche la valutazione di colpevolezza; conclusione, inaccettabile perchè la prova è sempre la stessa. In secondo luogo, la scelta di non volersi avvalere dei poteri d’ufficio si basa sul convincimento che la sintesi operata nei brogliacci sia corretta, laddove invece tale presupposto è dubitabile. La trascrizione avrebbe risolto ogni rischio di arbitrarietà ed avrebbe reso comprensibile la prova tenuto conto dell’uso del dialetto campano.

Peraltro non si spiega quale sia stato l’elemento che ha consentito alla Corte di appello di ritenere provato che B.M. fosse pienamente a conoscenza della vera natura dei rapporto tra il figlio e V.. Ulteriore motivo di doglianza, ex art. 192 c.p.p., riguarda la ritenuta sufficienza del quadro indiziario che muove dall’elemento certo (costituito dalle asserite minacce e indicazioni in tal senso suggerite dal padre al figlio) dal quale ricavare l’elemento incerto (la consapevolezza della loro funzionalità alla restituzione delle somme usurarie) senza l’ausilio di altri elementi indizianti. La motivazione è quindi solo apparente, perchè nulla si sa dei rapporti tra il figlio e il M.. Peraltro il "contributo" prestato sarebbe intervenuto quando il reato di usura era stato già commesso dal figlio, reato di natura istantanea, sicchè non è ipotizzabile un concorso successivo alla consumazione del reato. Nè a diversa interpretazione porta il dettato dell’art. 644-ter c.p.. Anche il dettato dell’art. 25 Cost. preclude che possa ricadere sotto sanzione penale un comportamento che, al momento in cui è posto in essere, non costituisce reato. Imporre la verifica dell’usurarietà in un momento successivo alla stipula del contratto ab origine lecito determinerebbe violazione del principio dell’autonomia privata tutelato dall’art. 41 Cost.. Ne consegue che il delitto di usura ha natura istantanea.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente richiama canoni ermeneutici di questa Corte, ma pretende di applicarli impropriamente.

Va ribadito che "poichè la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un’operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell’esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell’art. 268 c.p.p., comma 8, (Cass. Sez. 1, n. 32851 del 2008).

La 6A sezione penale di questa Corte, con la sentenza richiamata nel ricorso (6.2.2004 n. 4892) aveva spiegato infatti "la scelta del rito abbreviato si fonda sul presupposto della richiesta che il processo sia definito all’Udienza preliminare allo stato degli atti (art. 438), con riferimento al livello di sviluppo raggiunto al momento dalle indagini preliminari e, quindi, nelle condizioni in cui le prove acquisite si trovano. Peraltro la trascrizione delle conversazioni intercettate non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un’operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica – della quale il difensore secondo la disposizione dell’art. 268 c.p.p., comma 8 può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico – per cui risulta ad essa inapplicabile la disposizione dell’art. 438 c.p.p., comma 5, nel senso che, per difetto della natura di prova, la trascrizione non può essere oggetto della richiesta subordinante dell’imputato di integrazione probatoria. E’, quindi, manifestamente infondata l’eccezione d’inammissibilità o d’inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate per difetto di trascrizione di esse col mezzo della perizia".

Nessun rimprovero va quindi mosso alla sentenza impugnata che ha ritenuto, per effetto della scelta di accesso al giudizio abbreviato, utilizzabili i brogliacci, in difetto di diversa iniziativa dell’imputato.

2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè finisce col criticare come assertiva, senza dare alcuna giustificazione di tale convincimento, la spiegazione data dai giudici di merito sul significato della prima telefonata. L’avere infatti ritenuto la Corte territoriale che con essa l’imputato si sia mostrato pienamente informato del rapporto intercorrente fra il figlio e M. è desunto dal contenuto delle frasi oggetto di ascolto. Quale fosse la natura di tale rapporto è dimostrato con il richiamo tra le telefonate fra V. e B.V.. Il ricorso per questo profilo è generico perchè la doglianza è proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3 perchè per la prima volta in questa sede propone denuncia di violazione di legge in relazione all’art. 644 c.p. denuncia che avrebbe dovuto (e potuto) proporre tempestivamente con l’appello.

In ogni caso è infondato perchè "il momento di consumazione del delitto di usura, in caso di rateizzazione nella corresponsione del capitale e degli interessi illeciti pattuiti, si individua nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione.

Cass. Sez. 2, 42322/2009). Ed invero In tema di delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l’illecita pattuizione integra il momento di consumazione e non costituisce un "post factum" penalmente irrilevante. (La Corte ha precisato che il delitto di usura si atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo sino a quando non cessano le dazioni degli interessi: Cass. Sez. 2, 34910/2008).

4. Le ulteriori doglianze, che attengono alla pretesa violazione dei principi stabiliti dagli artt. 25 e 41 Cost., sono inammissibili per genericità, perchè non spiega il ricorrente quale sia lo specifico interesse sul punto, non essendo evidenziato sulla scorta di quali presupposti si affermi la liceità del rapporto originariamente intercorso tra V. e B..

5. Il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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