Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17332 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 settembre 2009, la Corte d’ Appello di Napoli, 2A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Benevento appellata da C.G., C.M. e I.F., con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli dei reati di cui all’art. 61 c.p., n. 1, art. 81 cpv. e art. 61 c.p., n. 2, art. 628 c.p., comma 3, n. 1, artt. 56 e 582 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4 e art. 61 c.p., n. 2 per avere, per gelosia, sequestrato M.L., minacciato con una catena di ferro, a salire sull’autovettura della I. per essere portato vicino al fiume Volturno, dove lo buttavano, dopo avergli sottratto il portafogli contenente i documenti di identità e mille/00 Euro e dopo averlo preso a schiaffi, in (OMISSIS), e condannati, ritenuta la continuazione, alla pena di quattro anni di reclusione e duemila Euro di multa ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio e rifusione delle spese. La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza della persona offesa, perchè avvalorata dai tempi e dai modi della denuncia (presentata subito dopo che M. era stata soccorso perchè trovato completamente bagnato), dai rilievi effettuati nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria (che avevano consentito di individuare sia il luogo dove il denunciante venne gettato nel fiume sia il punto in cui riuscì a risalirne la sponda), dalle parziali ammissioni degli imputati contraddette nella loro attendibilità dalla circostanza che si erano disfatti del portafogli del M. gettandolo in un cassonetto della spazzatura (condotta inspiegabile con la ricostruzione per la quale questi l’aveva dimenticato nel veicolo nel quale era spontaneamente salito).

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ondine al reato di sequestro di persona, perchè alcuna coercizione fisica, come più volte detto, era stata posta in essere ai danni del M. ed anche sotto il profilo soggettivo non è possibile configurare il delitto in esame per il quale è richiesta la consapevolezza di infliggere alla vittima un’ illegittima privazione della libertà; – errata applicazione di norme processuali e vizio della motivazione, per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno degli approdi interpretativi cui la Corte di legittimità è pervenuta in tema di contraddittorietà della motivazione, per aver fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni di M.L. senza approfondito esame della sua credibilità ed attendibilità, dal momento che la stessa Corte di appello ha dato atto che la persona offesa aveva ammesso di aver abusato di sostanze alcoliche la sera dei fatti. In ordine agli ulteriori elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata gli imputati avevano offerto compiuta spiegazione; – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di rapina nonchè mancanza di motivazione, perchè si è spiegato che il portafogli venne ritrovato a bordo del veicolo dopo che gli imputati si erano allontanati dal luogo di incontro con M. e, non sapendo di chi fosse, l’avevano gettato in un cassonetto della spazzatura. L’assunto per il quale contenesse mille Euro è inverosimile considerato lo stato di disoccupazione della vittima; – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al delitto di tentata lesione personale, in quanto dagli atti non è emersa alcuna prova certa e alcuna condotta utile a configurare tale reato, perchè anche in questa ipotesi la prova testimoniale deve essere sottoposta ad attento vaglio di attendibilità, a fronte della diversa versione fornita dagli imputati, tutti onesti lavoratori, incensurati che non hanno mai fatto alcuna spedizione punitiva.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè pretende in questa sede di ottenere una lettura alternativa degli elementi probatori, attraverso la valorizzazione della ricostruzione della vicenda per come risultante dalle dichiarazioni degli imputati.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè pur richiamando condivisi canoni ermeneutici in materia di contraddittorietà della motivazione nell’ipotesi in cui essa travisi la prova (nel senso di omessa considerazione di prova decisiva o di riferimento a dato probatorio inesistente), in realtà critica la sentenza impugnata per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e rimprovera ai giudici di merito di non averle sottoposto ad attento vaglio di attendibilità. Ma a tale scopo estrapola dal contesto motivazionale solo alcune frasi (ad esempio l’avere la stessa persona offesa ammesso di aver bevuto due birre e due amari), trascurando l’analisi che di tale ammissione è stata effettuata sì da consentire alla Corte territoriale di considerare irrilevante la circostanza, posto che nonostante l’assunzione delle bevande il M. conservò lucidità sufficiente per trarsi in salvo dopo essere stato gettato nel fiume e per narrare compiutamente quanto gli era accaduto, con riscontrata lucidità, posto che i Carabinieri individuarono, sulla base delle sue indicazioni, il luogo dove fu portato dagli imputati, vicino al fiume, il punto in cui riuscì a risalire il greto, e ritrovarono la catena, con la quale egli aveva denunciato di essere stato minacciato, nella macchina della I.. Ne discende che è stata congruamente giustificata la scelta di ritenere non attendibile la versione difensiva per la quale la catena non sarebbe stata usata per minacciare la vittima al fine di costringerla ad entrare nell’auto. Anche in ordine al portafogli, la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non credibile la versione degli imputati: buttare nel bidone della spazzatura un portafogli asseritamente trovato nella propria auto è una condotta che (con considerazione non manifestamente illogica, perchè corrispondente a massime esperienza comunemente condivise) è stata giudicata del tutto singolare e quindi inidonea a scalfire l’attendibilità della diversa ricostruzione offerta dalla persona offesa, che ha accusato gli imputati di avergli sottratto il portafogli prima di buttarlo in acqua. Anche la mancata acquisizione delle sentenze di cui si chiedeva la produzione è stata congruamente giustificata al rilievo che esse avevano ad oggetto fatti lontani nel tempo.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso. L’attendibilità della versione della persona offesa, anche in relazione al delitto di rapina, è stata oggetto di attento vaglio, in particolare in riferimento alla disponibilità della non trascurabile somma di mille/00 Euro, disponibilità giustificata con la riscossione dello stipendio tre giorni prima dei fatti per cui è processo. L’assunto difensivo, secondo il quale la circostanza sarebbe inverosimile in ragione dello stato di disoccupazione del M., è dedotto in maniera inammissibile, perchè per la prima volta in questa sede introduce un elemento di natura fattuale, non verificabile nel giudizio di legittimità, anche perchè non si indica l’atto del processo dal quale esso dovrebbe risultare, in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) che ne impone l’indicazione specifica.

4. L’ultimo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, mediante il riferimento al contenuto degli atti, peraltro non specificamente indicati, al fine di lamentare l’esistenza di prova certa per ritenere la configurabilità del delitto di lesioni personali tentate. A tale scopo torna ancora sulla questione dell’attendibilità del M. e sulla diversa alternativa versione degli imputati, senza formulare alcuna critica alla congruenza della motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile quella dei ricorrenti ed attendibile quella della persona offesa.

5. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

6. La domanda rassegnata dalla parte civile con le conclusioni scritte depositate è inammissibile, perchè finalizzata ad ottenere in questa sede la liquidazione del danno (quantificato i complessivi Euro 25.000,00) domanda reiterativa di quella proposta in sede di appello, ma senza che fosse stata proposta impugnazione. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue il mancato accoglimento della richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio. Resta ferma la possibilità di azione dinanzi al competente giudice civile.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile la domanda qui presentata dalla parte civile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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