T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 3886 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In esito allo svolgimento di procedure di gara, F. e F.C. sono state dichiarate affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania, rispettivamente, per la provincia di Napoli e per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Oggetto dei contratti conseguentemente stipulati è stato il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, previa realizzazione, con project financing, di impianti di CDR e termovalorizzazione, gestiti dall’affidataria per la durata del contratto stesso (dieci anni).

Veniva ulteriormente stabilito che, al termine della durata delle convenzioni, gli impianti di CDR sarebbero rimasti di proprietà dell’Amministrazione, mentre i due termovalorizzatori sarebbero rimasti in proprietà degli affidatari.

Con decreto legge 245/2005, convertito in legge 21/2006, veniva disposta la risoluzione ex lege dei contratti di affidamento, fatti salvi i diritti da essi derivanti; onerandosi, ulteriormente, le ricorrenti dell’obbligo di proseguire nella gestione provvisoria del servizio, fino al subentro di un nuovo affidatario.

Il relativo termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2006, veniva successivamente prorogato al 31 dicembre 2006 e, quindi, al 31 dicembre 2007 (e si protraeva, peraltro, fino al 18 giugno 2008 a seguito di Ordinanze Commissariali).

Stima la ricorrente che il valore degli impianti di CDR passati in proprietà dell’Amministrazione sia pari

– ad Euro 113.688.577,00 (valore non ammortizzato al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR di Caivano, Giugliano, Tufino)

– e ad Euro 91.054.088,00 (valore non ammortizzato al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR di Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Battipaglia, Pianodardine).

Se è pur vero che F. e F.C. avevano inizialmente acconsentito che di tali costi si sarebbe fatto carico il futuro affidatario del servizio, osserva nondimeno parte ricorrente che le relative gare non sono andate a buon fine (una dichiarata deserta per insufficienza delle domande di partecipazione presentate ed un’altra annullata ex lege).

Nel sottolineare che, con decreto legge 90/2008, convertito in legge 123/2008, sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, osserva parte ricorrente che, a fronte di ripetute sollecitazioni volte al riconoscimento degli importi dovuti relativamente al valore non ammortizzato degli impianti CDR passati in proprietà dell’Amministrazione, non è stato fornito alcun riscontro: per l’effetto sollecitando, con il presente mezzo di tutela, l’accertamento delle somme al titolo di cui sopra spettanti e la conseguente condanna della stessa Amministrazione.

Precisa, in proposito, come il suddetto valore – complessivamente ragguagliato ad Euro 204.742.665,00 – è stato stimato dallo stesso Commissario di Governo nei bandi delle gare sopra indicate.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente accertamento della rivendicata pretesa patrimoniale e riveniente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento degli importi come sopra quantificati.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2011.
Motivi della decisione

1. La disamina della presente controversia impone una previa ricognizione del pertinente quadro normativo di riferimento.

Va innanzi osservato che il comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245 (convertito in legge 27 gennaio 2006 n. 21 e recante "Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile") ha disposto che, "al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti".

Il successivo comma 7 (modificato in sede di conversione e, successivamente, dall’art. 3, comma 1bis del decreto legge 9 ottobre 2006 n. 263) ha, poi, previsto che "in funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell’aggiudicazione dell’appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all’utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell’azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato"; ulteriormente ponendo a carico delle "attuali affidatarie del servizio… ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio".

È il caso di segnalare, ulteriormente, che – con riferimento agli impianti in questione – l’art. 6 del decreto legge 25 maggio 2008 n. 90 (convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008 n. 123) ha stabilito che:

– "fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decretolegge 11 maggio 2007 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007 n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino – località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d’appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

– "all’esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDRQ) da utilizzarsi in cocombustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche".

2. Va poi osservato che con Ordinanza commissariale n. 89 del 27 marzo 2006 (modificata dalla successiva Ordinanza n. 110 del 6 aprile 2006) sono stati approvati il bando di gara, i capitolati d’oneri ed i capitolati tecnici per relativi alla gara per l’aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, previa suddivisione nei seguenti tre lotti:

– Lotto 1: servizio nel subATO 2, ATO 5 e ATO 6;

– Lotto 2: servizio nel subATO 1 e ATO 4;

– Lotto 3: servizio nel subATO 3 e ATO 7.

La lettura delle previsioni dei rispettivi capitolati d’oneri conferma la congruenza degli importi come sopra indicati dalla ricorrente F. con riferimento al valore degli impianti in questione.

Infatti:

– l’art. 2, lett. a) del capitolato d’oneri della gara per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania appartenenti all’ATO 5, all’ATO 6 ed al subATO 2 (Lotto 1) prevedeva che "per l’acquisizione del diritto d’uso" degli impianti di Casalduni, AvellinoPianodardine e Caivano l’aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondere alle precedenti affidatarie "l’importo complessivo di Euro 78.108.975,00 determinato in ragione dei costi non ammortizzate sostenuti dalle precedenti affidatarie del servizio, fino alla data del 15.12.2005, rispettivamente, per Caivano Euro 40.281.874,00, per Avellino Euro 15.846.992,00 e per Casalduni Euro 21.980.109,00 ai fini della successiva destinazione alle precedenti affidatarie del servizio";

– l’art. 2, lett. a) del capitolato d’oneri della gara per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania appartenenti all’ATO 4 ed al subATO 1 (Lotto 2) prevedeva che "per l’acquisizione del diritto d’uso" degli impianti di Giugliano e di Santa Maria Capua Vetere, l’aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondere alle precedenti affidatarie "l’importo complessivo di Euro 58.247.166,00 determinato in ragione dei costi non ammortizzate sostenuti dalle precedenti affidatarie del servizio, fino alla data del 15.12.2005, rispettivamente, per Giugliano Euro 32.162.111,00 e per Santa Maria Capua Vetere Euro 26.085.055,00 ai fini della successiva destinazione alle precedenti affidatarie del servizio";

– mentre l’art. 2, lett. a) del capitolato d’oneri della gara per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania appartenenti all’ATO 7 ed al subATO 3 (Lotto 3) prevedeva che "per l’acquisizione del diritto d’uso" degli impianti di Tufino e di Battipaglia, l’aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondere alle precedenti affidatarie "l’importo complessivo di Euro 68.386.524,00 determinato in ragione dei costi non ammortizzate sostenuti dalle precedenti affidatarie del servizio, fino alla data del 15.12.2005, rispettivamente, per Tufino Euro 41.244.592,00 e per Battipaglia Euro 27.141.932,00 ai fini della successiva destinazione alle precedenti affidatarie del servizio";

pervenendosi ad una complessiva determinazione del complesso di somme spettanti in ragione dei sette impianti di cui sopra ragguagliata ad Euro 204.742.665,00.

Impregiudicato il fatto che la gara come sopra indetta sia andata deserta, va rilevato che anche la successiva gara, indetta con Ordinanza commissariale n. 281 del 2 agosto 2006 (annullata dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 2006, convertito, in legge 6 dicembre 2006 n. 290) ha riportato i medesimi valori sopra indicati riferiti agli impianti in questione.

Conferma dell’esistenza del debito (relativo, appunto, al valore degli impianti) è univocamente argomentabile dal contenuto della nota del Commissario di Governo n. 20352 del 24 agosto 2006, indirizzata a F. e F. Campania.

In essa, in particolare, viene dato atto che "per effetto della risoluzione dei contratti a suo tempo stipulati fra questo Commissariato e codesta Società disposta dal d.l. 245/2005, e sulla base di quanto stabilito dai contratti stessi, a far data dal 15 dicembre 2005 gli impianti di produzione di CDR sono rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione appaltante, che ne è proprietaria, rimanendo, quest’ultima, obbligata a corrispondere alle precedenti affidatarie il valore degli impianti non ancora ammortizzato alla data della risoluzione del contratto"; e si soggiunge che l’Amministrazione appaltante, "essendone contrattualmente obbligata, dovrà utilizzare tali somme solo ai fini della successiva destinazione alle precedenti affidatarie del servizio".

3. Le risultanze delle quali precedentemente si è dato conto univocamente dimostrano la sussistenza e la consistenza del credito con il presente mezzo di tutela vantato dalla ricorrente F.; né può omettere il Collegio di rilevare come concorrente elemento asseverativo della pretesa come sopra fatta valere (pur ribadita la dirimente valenza ricognitiva del debito assunta dagli atti dell’Autorità commissariale di cui sopra) sia rappresentato dall’omessa contestazione, ad opera dell’intimata Amministrazione, delle ragioni di F., avuto riguardo al fondamentale principio sancito al comma 2 dell’art. 64 c.p.a.

In accoglimento del proposto gravame, dichiara quindi la Sezione l’esistenza del credito dalla ricorrente vantato come specificato in dispositivo e, per l’effetto, condanna l’intimata Amministrazione al pagamento dell’importo pure ivi indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ACCERTA l’inadempimento dall’Amministrazione intimata all’obbligo di pagamento nei confronti della ricorrente del valore degli impianti ex CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Battipaglia, Pianodardine;

– CONDANNA la Missione Amministrativo Finanziaria ex OPCM 3756/2009 al pagamento in favore di F., in proprio e nella qualità di incorporante F.C. S.p.A., degli importi di Euro 113.688.577,00 (valore non ammortizzato al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR di Caivano, Giugliano, Tufino) e di Euro 91.054.088,00 (valore non ammortizzato al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR di Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Battipaglia, Pianodardine), per una somma complessiva di Euro 204.742.665,00, oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo;

– CONDANNA la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente F. S.p.A. per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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