T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 05-05-2011, n. 3891 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnata determinazione di rimozione di un’insegna a lettere inscatolate con scritta, collocata all’esterno del locale, è stata adottata da parte dell’amministrazione comunale sulla base del richiamato rapporto amministrativo della Polizia Municipale di cui al n. 58396/2010 del 19.11.2010 con il quale è stata contestata la violazione del disposto di cui all’articolo 23 del d. lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada);

Considerato che, ai sensi dell’articolo 23, comma 13 bis, del codice della strada, rubricato "Pubblicità sulle strade e sui veicoli", "13bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.455,00 a Euro 17.823,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.";

Considerato che il provvedimento, con il quale l’amministrazione proprietaria della strada ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e, pertanto, le controversie relative all’impugnazione del provvedimento in questione sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria, trattandosi di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 febbraio 2010, n. 1626 e Cass. SS.UU, 6 giugno 2007, n. 13230 e id., n. 563/2009);

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;

Considerato che, in applicazione del principio della translatio iudicii, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77, recentemente disciplinato dall’articolo 59 della legge 28 giugno 2009, n. 69, e ora regolato dall’articolo 11 c.p.a., il processo, proposto dinanzi a giudice carente di giurisdizione, può essere riassunto dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;

Considerato che nel provvedimento impugnato vi è la specifica indicazione del TAR Lazio quale autorità cui presentare ricorso avverso lo stesso e che, pertanto, la detta circostanza induce il Collegio a disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione salva la riproposizione della controversia innanzi al giudice ordinario in conformità dell’articolo 11, comma 2, c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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