Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17679 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Catania, sezione per i minorenni, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale B.S. fu condannato alla pena (sospesa) di anni 1 di reclusione ed euro 350 di multa, ritenuta la continuazione e riconosciute le attenuanti generiche, con riferimento ai delitti ex artt. 624 bis e 337 c.p..

Con il ricorso, il difensore deduce erronea applicazione della legge penale in quanto il giudicante ha negato il perdono giudiziale all’imputato in considerazione del fatto che lo stesso non ha confessato di aver commesso i delitti di cui è stato chiamato a rispondere. Così operando, la CdA ha omesso di tenere in considerazione gli altri elementi e gli aspetti positivi sottoposti al suo giudizio.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte di merito ha optato per la conferma della sospensione condizionale della pena (piuttosto che per la concessione del perdono giudiziale), considerando che l’imputato, pur avviato in un percorso di precoce responsabilizzazione (in quanto divenuto padre), tuttavia, con riferimento all’episodio delittuoso del quale è stato chiamato a rispondere, non ha mostrato sintomi di rimeditazione critica del suo operato. Ovviamente, presupposto per tale presa di coscienza, è la ammissione dei fatti che furono a base della meritata punizione. La "confessione", dunque (per esprimersi come si esprime il ricorrente) non viene considerata come "prezzo da pagare" per ottenere il richiesto beneficio, ma come indispensabile prius (logico, oltre che psicologico) perchè possa considerarsi avviato quel percorso di revisione del proprio vissuto cui la Corte minorile ha inteso ancorare la sua decisione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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