T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 673

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento in questa sede impugnato il Questore di Mantova ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (rilasciato il 4.7.2007 e valido sino al 4.7.2009) presentata il 21.7.2009 dal cittadino cinese Y.W., rilevando che il predetto, nonostante la richiesta i integrazioni documentali rivoltagli dagli uffici, non aveva provveduto a presentare la documentazione richiesta (copia delle ultime tre buste paga percepite), sicché la domanda risultava incompleta e quindi non accoglibile.

Con ricorso notificato il 21.2.2011 e depositato il 1.3.2011 Y.W. lamenta:

1) Violazione degli artt. 7 e 10bis della L. n. 241/1990, evidenziando che sono mancate sia la comunicazione di avvio del procedimento sia il preavviso di rigetto;

2) Violazione dell’art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 286/1998, per non avere la Questura tenuto conto delle sopravvenienze favorevoli al richiedente il rinnovo;

3) Eccesso di potere per sviamento, per errore di fatto, per difetto di istruttoria e per illogicità e contraddittorietà della motivazione;

4) Violazione dell’art. 3 comma 3 DPR 394/1999; per mancata traduzione in lingua cinese.

In sostanza il ricorrente sostiene di non comprendere la lingua italiana sicché all’atto della presentazione agli uffici della Questura non ha compreso il contenuto delle richieste istruttorie e successivamente non ha ricevuto la richiesta del 16.12.2009, in quanto non ritirata essendosi egli recato in Cina per alcuni mesi, facendo ritorno in Italia solo il 6.2.2010.

Alla c.c. del 23.3.2011 è stata assunta ordinanza collegiale n. 462/11 (depositata il 24.3.2011) con la quale è stato richiesto alla Questura di Mantova di depositare "una relazione di chiarimenti sui fatti di causa con allegata la relativa documentazione", con rinvio per l’ulteriore trattazione alla c.c. del 20.4.2011.

In data 6.4.2011 l’Avvocatura erariale ha depositato la relazione istruttoria in data 21.3.2011 della Questura di Mantova, senza alcun documento giustificativo allegato.

Con tale relazione si sostiene:

a) che il 18.8.2009 veniva rappresentata all’odierno ricorrente la necessità di integrare la documentazione sia verbalmente sia per iscritto, assegnando il termine di 30 giorni, senza che detto adempimento venisse portato a termine dal cittadino extracomunitario.

b) che il 16.12.2009 veniva inviata al W.Y. una ulteriore comunicazione, con concessione di ulteriore termine di trenta giorni,

c) che il decorrere infruttuoso di tale termine determinava l’emissione del diniego.

Con memoria depositata il 15 aprile 2011, il legale del ricorrente contesta gli assunti della Questura, evidenziando la mancata produzione della documentazione attestante l’effettuazione delle comunicazioni al ricorrente.

Il ricorso risulta fondato, sotto l’assorbente primo profilo, limitatamente alla mancata adozione del preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/90.

Invero, per giurisprudenza consolidata, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce procedimento ad iniziativa di parte, sicché l’Amministrazione non è tenuta ad emettere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 (cfr. ex multis T.A.R. Basilicata, 13 maggio 2008 n. 200). Ad opposta conclusione deve giungersi in relazione al richiamato art. 10 bis, che è stato introdotto dalla l. n. 15 del 2005. Tale istituto è volto a consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell’adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall’Amministrazione ostative all’accoglimento dell’istanza. La norma si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte ad eccezione di quelli espressamente esclusi (procedure concorsuali e procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti da enti previdenziali).

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato (cfr. la sentenza Sez. VI 17.1.2011 n. 256 ed i precedenti ivi richiamati) che il preavviso di rigetto trova applicazione anche nel caso di diniego rinnovo del permesso di soggiorno, evidenziando che ciò accade ove non si tratti di ipotesi di strettamente vincolate – ove l’Amministrazione si limita a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa (come, ad es., una condanna penale) – ma si presentino ipotesi in cui viene in rilievo la valutazione di elementi su cui possono incidere le sopravvenienze e rispetto al quale l’interessato può fornire – se coinvolto in sede procedimentale – gli opportuni chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l’Amministrazione non è in grado di rispettare i tempi procedimentali.

Alla stregua delle suddette considerazioni, atteso che l’Amministrazione non ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante l’effettuazione di siffatto incombente procedimentale, deve ritenersi provato ex art. 64 c.p.a. quanto affermato dal ricorrente.

va soggiunto (in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo) che l’art. 5 comma 5 d.lg. 286 del 1998 costituisce una clausola di salvaguardia per i soggetti che, all’attualità, dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, in base a nuovi elementi sopravvenuti.

In tale contesto, la considerazione degli elementi sopravvenuti successivamente alla scadenza dl permesso da rinnovare costituisce il fondamento della norma di cui all’art. 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, dal momento che l’autorità procedente deve tener conto della situazione presente " al momento della decisione del rinnovo del permesso " da concedere o negare e non alla data della scadenza del permesso rinnovando (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 27 agosto 2009 n. 2270 e precedenti ivi richiamati).

Conclusivamente, con assorbimento degli ulteriori motivi, il gravame deve essere accolto con annullamento dell’atto impugnato.

In esito alla presente sentenza la Questura di Mantova è quindi tenuta a ripronunciarsi sulla domanda di rinnovo del permesso, previa corretta instaurazione del contraddittorio con il cittadino extracomunitario.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti la spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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