T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 672 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con atto notificato in data 14.1.2011 e depositato in data 21.1.2011 la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento dell’atto in epigrafe;

– che alla c.c. del 9.2.2011 è stata accolta l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato e fissata l’udienza di merito per il 20.4.2011;

– che in data 12.4.2011 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il decreto SUI in data 22.2.2011, con cui è stato annullato il provvedimento qui impugnato dal ricorrente, sicchè è cessata la materia del contendere;

– che il legale del ricorrente, alla p.u., ha preso atto di detta cessazione del contendere;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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