T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 671 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Marocco, ha presentato il 4.9.20109 istanza alla Questura di Brescia per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 1 ter L. 102/09.

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 30.12.2010 e depositato il 14.1.2011, A.H. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito in 90 gg. dall’art. 2 c. 4 della L. n. 241/1999.

Con ordinanza collegiale n. 418/11 depositata il 11.3.2011, è stato ordinato all’amministrazione intimata di depositare una relazione di chiarimenti, con rinvio alla c.c. del 20.4.2011.

Il 6.4.2011l’Avvocatura erariale ha depositato la nota 31.3.2011 della Prefettura di Brescia, con la quale si comunica che le parti sono state convocate presso SUI per il 10.2.2011 e che le stesse hanno ivi sottoscritto il contratto di soggiorno.

Alla c.c. del 20.4.2011, il legale del ricorrente ha preso atto di tale comunicazione dichiarando la sopravvenuta carenza d’interesse.

Di quanto precede va quindi dato atto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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