T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 670

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2.11.2010 K.A. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto Cat.A12/2010/ Imm.ne/2^ Sez./db del 25.10 2010 con il quale il Questore della Provincia di Brescia rigettava l’istanza, proposta in data 18.9.2010, di conversione del permesso di soggiorno per motivi di affidamento in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Esponeva in fatto il ricorrente, di nazionalità albanese, di essere entrato in Italia nel gennaio 2010 ed in quanto affidato allo zio Hoxha Mandir in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Brescia -Sezione Volontaria Giurisdizione- del 22.1.2010, gli venne rilasciato il permesso di soggiorno per minore età scaduto in data 17.9.2010.

L’istanza come sopra proposta venne rigettata dal Questore di Brescia in quanto il minore non risultava in possesso dei requisiti previsti dall’art.32 del D.Lvo 286/98, come modificato dalla legge 94/2009, entrata in vigore l’8.8.2009.

A sostegno del gravame l’istante deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere in quanto

trattandosi nel caso di specie di minore in situazione di affidamento formale su provvedimento del Tribunale, non assimilabile al "minore non accompagnato", dovrebbe essergli rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’art.31 c.2 della legge 94/2009. In sostanza al compimento della maggiore età, il minore in questione dovrebbe, sempre ad avviso del ricorrente, godere dell’automatico rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art.32, c.1 del D.Lgs 286/98, non rientrando tale situazione nella fattispecie di cui ai successivi commi 1 bis e 1 ter.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva l’amministrazione resistente, tramite l’Avvocatura dello Stato, che, dopo aver ribattuto alle difese avversarie, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di giudizio.

Con ordinanza n.822 del 25.11.2010 questo Tribunale rigettava l’istanza di misura cautelare richiesta.

Al contrario, la VI Sezione del Consiglio di Stato, riconoscendo la "non irretroattività" di quanto disposto in materia dalla legge n.94/2009, con ordinanza n.5804/2010 accoglieva l’istanza, condizionando la misura cautelare alla iscrizione del ricorrente ad un progetto di integrazione sociale e civile, come previsto dalla norma, iscrizione, di cui in verità non risulta provata l’effettuazione.

All’odierna pubblica udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso ad avviso del collegio appare destituito di fondamento.

La tesi del ricorrente in effetti si impernia sulla giurisprudenza (cfr Cons. Stato, Sez.VI 21.10.2009, n.6450, TAR Toscana, Sez.II, 16.12.2009, n.3750, TAR Lazio,Sez. II quater, 18.11.2010, n.33581)

in base alla quale, ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età, divenuto maggiorenne, l’art.32 del D.Lgs n.286/98 va interpretato nel senso che i commi 1 bis ed 1 ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma in quanto idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro. Ne discende, secondo la rammentata giurisprudenza, che il diritto di conversione deve essere riconosciuto ai minori "comunque" (termine,peraltro, espunto dalla novella giurisdizionale) affidati a persone, enti, istituti, ecc. Nel caso di specie, pertanto, poiché il ricorrente risulta affidato con decreto del Tribunale di Brescia ad un zio, di cui peraltro si disconosce il grado di parentela, la Questura di Brescia avrebbe dovuto rinnovargli il permesso per conversione.

Ad avviso del Collegio tale giurisprudenza non appare estensibile al caso di specie.

In realtà il ricorrente risulta entrato in Italia nel gennaio 2010, successivamente all’entrata in vigore (8.8.2009) della modifica dell’art. 32 del D.Lgs 296/98 con la legge n.94/2009 e affidato giudiziariamente alla tutela di uno zio residente in Italia in data 22.1.2010. Ha compiuto la maggiore età il 17.9.2010, giorno in cui veniva a scadere il permesso rilasciatogli per miniore età. Ha presentato domanda di conversione il 18.9.2010.

Come si vede la situazione in cui versa il ricorrente afferisce ad un epoca posteriore alla entrata in vigore della modifica dell’art.32 del T.U 296/98, sicchè appare indubbia l’applicazione al caso di specie della modifica legislativa sopra ricordata, la quale, come ha più volte affermato questo Tribunale, è stata introdotta per arginare il fenomeno dei minori extracomunitari che a poche settimane, come nel caso di specie, dal raggiungimento della maggiore età si introducono nel territorio italiano al fine di ottenere, in quanto soggetti non espellibili, un permesso di soggiorno per minore età subito dopo convertibile in permesso di lavoro. Ed è noto che per ottenere tale risultato i minori ricorrono all’affidamento di qualche zio con l’avallo dei genitori rimasti in patria, peraltro, il più delle volte espresso in modo irrituale ovvero con atti non riconoscibili in sede internazionale.

Il problema, ad avviso del Collegio, sorge allorquando si ritiene (in modo apodittico) che la novella che ha modificato l’art.32 del D.Lgs 286 consente una deroga retroattiva a situazioni sorte antecedentemente alla sua entrata in vigore. A tale proposito appare necessaria una pronuncia della Corte costituzionale, peraltro, già invocata dal TAR Piemonte con l’ordinanza della Sez.II n.130/2011.

In disparte il principio che ogni procedimento amministrativo è retto dalle norme vigenti al momento in cui si dispiega, nel caso che ne occupa la vicenda oggetto del giudizio si è svolta dopo l’entrata in vigore della nuova norma. Di ciò si è reso conto anche il ricorrente, tanto è vero che ha fatto ricorso, ai fini della conversione, non alla possibilità di accedere ex post ad un progetto biennale e civile e sociale, come indicato dal Consiglio di Stato nella ordinanza n.5804 del 17.12.2010 -peraltro, inutile, atteso che all’istante difetta anche il secondo requisito della presenza sul territorio italiano di tre anni- bensì alla possibilità di conversione automatica per i minori comunque affidati.

Il fatto è che se appare non illogico sollevare qualche perplessità nei confronti dell’art.32, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 286/98, così come modificati dalla lett.V, co.22 dell’art.1 della legge 94/09, nella parte in cui non si opera alcuna distinzione tra i minori stranieri giunti sul suolo italiano prima dell’entrata in vigore della novella legislativa e coloro che sono entrati dopo, non appare assolutamente illogica la scelta del legislatore di imporre condizioni più restrittive, al fine di evitare la elusione del sistema dei flussi, quali la preventiva frequentazione di un progetto di integrazione civile e sociale per almeno di due anni e la permanenza sul territorio italiano da almeno te anni. Né appare illogica la nuova norma che dispone di comprendere tra i minori non accompagnati, com’è noto già obbligati al possesso dei requisiti sopra indicati, anche coloro che fossero affidati ovvero sottoposti a tutela in epoca successiva all’entrata in vigore della norma medesima, considerato l’irrituale fenomeno degli affidamenti parentali ormai divenuto insostenibile, di cui costituisce facile esempio il caso di specie.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 1000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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