DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 166 Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 7-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante: «Finanziamento del censimento intermedio dell’industria e dei servizi nell’anno 1996»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l’articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l’articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93; Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee; Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrita’ e alla responsabilita’ delle autorita’ statistiche nazionali e dell’autorita’ statistica comunitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta», ed in particolare la lettera g); Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell’Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 febbraio 2010; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni generali 1. Il presente regolamento e’ emanato in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall’articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell’Istituto nazionale di statistica, di incremento dell’efficienza e della qualita’ dei servizi e della conoscenza della realta’ economica e sociale del Paese, nonche’ di rafforzamento della funzione statistica. 2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l’organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 51 della Costituzione:
«Art. 51. – Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunita’ tra donne e
uomini.
La legge puo’, per l’ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi e’ chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro».
– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita’ eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
– Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
– La legge 31 dicembre 1996, n. 681 (Finanziamento del
censimento intermedio dell’industria e dei servizi
nell’anno 1996) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’11 gennaio 1997, n. 8.
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15
novembre 1999.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell’art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«634 (Autorizzazione dell’adozione di regolamenti di
delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi
pubblici statali). – Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635 (Modalita’ di attuazione dei regolamenti di cui al
comma 634). – Gli schemi dei regolamenti di cui al comma
634 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del
parere della Commissione di cui all’art. 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14».
– Si riporta il testo dell’art. 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 26 (Taglia-enti). – 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere
oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi
pubblici statali, di cui al comma 634 dell’art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
secondo periodo si intende comunque rispettato con
l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di
quelli che formano oggetto di apposite previsioni
legislative di riordino entrate in vigore nel corso della
XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All’alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All’art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: "e con il Ministro dell’economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa".
6. L’Unita’ per il monitoraggio, istituita dall’art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia’ stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita’ e le modalita’ di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6».
– Si riporta il testo dell’art. 17, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti.) – 1. All’art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: "Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.".
2. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione"
fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle
seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle
finanze".
3. (Abrogato).
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita’ previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell’art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. (Abrogato).
6. All’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
7. (Abrogato).
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita’ amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9. (Abrogato).».
– Si riporta il testo dell’art. 10-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di
"taglia-leggi"). – 1. L’art. 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che
l’effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
o superiore alle 50 unita’, con esclusione degli enti gia’
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche’
di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. All’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
"taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
"Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell’art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: "Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All’art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il terzo periodo e’ soppresso.
4. All’art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che
la Commissione abbia espresso il parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo
dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".».
– Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita’ economica» convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125, supplemento
ordinario.
– Il regolamento (CE) n. 177/08 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un
quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini
statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del
Consiglio e’ pubblicato nella G.U.U.E. del 5 marzo 2008, n.
L 61.
– Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento e del
Consiglio, dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche
europee e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n.
1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunita’
europee di dati statistici protetti dal segreto, il
regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/Euratom
del Consiglio, che istituisce un comitato del programma
statistico delle Comunita’ europee (Testo rilevante ai fini
del SEE e della Svizzera) e’ pubblicato nella G.U.U.E. del
31 marzo 2009, n. 87.
– La raccomandazione della Commissione, del 25 maggio
2005 e’ relativa all’indipendenza, integrita’ e
responsabilita’ delle autorita’ statistiche nazionali e
dell’autorita’ statistica comunitaria, COM (2005) 217
definitivo.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° agosto 2000 recante «approvazione del regolamento di
organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
201 del 29 agosto 2000.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
prof. Renato Brunetta» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale -serie generale – n. 149 del 27 giugno 2008.
– Si riporta il testo del comma 19 dell’art. 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005):
«19. – E’ istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.».
Note all’art. 1:
– Per il riferimento all’art. 26 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si veda nelle note
alle premesse.
– Per il riferimento all’art. 2 comma 634, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
– Per il riferimento al decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2 Compiti dell’ISTAT 1. L’ISTAT – Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attivita’ secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialita’, obiettivita’, affidabilita’, qualita’ e riservatezza dell’informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale. 2. L’ISTAT esercita i compiti definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonche’ di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all’integrita’ e alla responsabilita’ delle autorita’ statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo: a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell’informazione statistica, a coordinare tutte le attivita’ connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell’articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009; b) allo svolgimento dell’attivita’ di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell’ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati; c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, nonche’ a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 15 del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989:
«Art. 15 (Compiti dell’ISTAT). – 1. L’ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico
nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale ed affidate alla esecuzione dell’Istituto;
c) all’indirizzo e al coordinamento delle attivita’
statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale di cui all’art. 2;
d) all’assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale di cui all’art. 2,
nonche’ alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
dal comitato di cui all’art. 17, dell’adeguatezza
dell’attivita’ di detti enti agli obiettivi del programma
statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli
enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei
censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche’ sulle
statistiche riguardanti fenomeni d’interesse nazionale e
inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle
analisi e degli studi effettuati dall’Istituto ovvero da
altri uffici del Sistema statistico nazionale che non
possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell’Annuario statistico italiano e del
Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di
dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita’ di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti al Sistema
statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali
operanti nel settore dell’informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni
statistiche per conto di enti e privati, remunerate a
condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l’ISTAT si
puo’ avvalere di enti pubblici e privati e di societa’
mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche’
mediante partecipazione al capitale degli enti e societa’
stessi.
3. L’ISTAT, nell’attuazione del programma statistico
nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui
all’art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L’ISTAT, per l’esercizio delle sue funzioni, procede
con periodicita’, almeno biennale, alla convocazione di una
Conferenza nazionale di statistica.
5. L’ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza
dell’Avvocatura dello Stato.».
– Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009,
si veda nelle note alle premesse.
– Per il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 si veda nelle
note alle premesse.
– Per il riferimento alla raccomandazione della
Commissione europea del 25 maggio 2005 si veda nelle note
alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 73, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2007, n. 300, supplemento ordinario):
«73 (Coordinamento delle attivita’ relative
all’informazione statistica). – Ai fini dell’attuazione del
comma 4-bis dell’art. 13 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul
coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche
amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo
scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione
statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati
rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di
unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il
Comitato di cui all’art. 17 del medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione
con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto
dei principi di unicita’ del sistema informativo, raccolta
condivisa delle informazioni e dei dati e accesso
differenziato in base alle competenze istituzionali di
ciascuna amministrazione. Per l’adeguamento del sistema
informativo dell’ISTAT e il suo collegamento con altri
sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori
risorse assegnate all’art. 36 della legge 24 aprile 1980,
n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente
legge. All’art. 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008".».
– Si riporta il testo dell’art. 8, comma 2, della
citata legge 31 dicembre 1996, n. 681:
«2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione
della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti
di cui al comma 1, che contengano le informazioni
utilizzate per fini statistici, sono concordate con
l’Istituto nazionale di statistica.».

Art. 3 Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica 1. Le funzioni direttive dell’ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica. 2. Il comitato e’ composto: a) dal presidente dell’Istituto, che lo presiede; b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell’ISTAT; c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere; e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu’ complessi sistemi d’informazione; f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 3. Il comitato puo’ essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. 4. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell’economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. 5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu’ di due volte. 6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche’ atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all’articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all’assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresi’, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. 7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita’. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell’informazione statistica, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989. 8. Il comitato e’ costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
– Si riporta il testo degli articoli 3 e 12 del gia’
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 3 (Uffici di statistica). – 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell’ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall’ISTAT. Ad
ogni ufficio e’ preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell’ISTAT.
3. Le attivita’ e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche’ dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita’ sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l’ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu’ di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall’art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l’interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall’ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita’ secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all’art.
17.».
«Art. 12 (Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica). – 1. Al fine di garantire il principio della
imparzialita’ e della completezza dell’informazione
statistica e’ istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la commissione per la garanzia
dell’informazione statistica. In particolare, la
commissione vigila:
a) sulla imparzialita’ e completezza dell’informazione
statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle
norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle
informazioni fornite all’ISTAT e ad altri enti del Sistema
statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la
protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle
medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi
in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;
b) sulla qualita’ delle metodologie statistiche e delle
tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella
conservazione e nella diffusione dei dati;
c) sulla conformita’ delle rilevazioni alle direttive
degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell’esercizio delle attivita’ di
cui al comma 1, puo’ formulare osservazioni e rilievi al
presidente dell’ISTAT, il quale provvede a fornire i
necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla
comunicazione, sentito il comitato di cui all’art. 17;
qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la
commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico
nazionale ai sensi dell’art. 13, ed e’ sentita ai fini
della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali
nell’ambito del Sistema statistico nazionale.
3. La commissione e’ composta di nove membri, nominati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
quali sei scelti tra professori ordinari in materie
statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del
Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di
enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande
prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono
essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che
abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione e’ eletto dagli
stessi membri.
5. Abrogato.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all’anno
e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione
al Parlamento sull’attivita’ dell’ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell’ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione
provvede il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un
apposito ufficio, che puo’ avvalersi anche di esperti
esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. I compensi di cui all’art. 20 per i membri della
commissione sono posti a carico del bilancio dell’ISTAT.».

Art. 4

Consiglio

1. Il consiglio dell’ISTAT programma, indirizza e controlla
l’attivita’ dell’Istituto.
2. Il consiglio e’ composto:
a) dal presidente dell’Istituto, che lo presiede;
b) da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato
di cui all’articolo 3;
c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di
statistica o di ricerca statistica.
3. Il direttore generale dell’Istituto partecipa alle riunioni del
consiglio e ne e’ il segretario.
4. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla
carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato
successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato
quadriennale dei membri rimasti in carica.
5. Il consiglio e’ costituito con la nomina della maggioranza
assoluta dei propri membri. Per la validita’ delle sedute occorre la
presenza di almeno tre componenti. Per la validita’ delle
deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parita’ di voti prevale quello del presidente.

Art. 5 Uffici dirigenziali e organizzazione interna 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell’ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 223/2009 e dell’assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e, comunque, secondo i seguenti criteri: a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonche’ degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre; b) qualificazione, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale, alla quale puo’ essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale al quale e’ corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area ricerca secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non piu’ di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi; c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici tecnici generali, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalita’ previste dall’articolo 3, comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area ricerca; d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessita’ delle strutture cui sono preposti; e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall’ISTAT un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l’Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso; f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l’attivita’ di formazione e qualificazione professionale, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell’ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata: «Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», posta alle dirette dipendenze del presidente dell’Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell’economia e finanze, nonche’ con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali; g) semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest’ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all’Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell’applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dall’articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell’Istituto, sentito il consiglio nel caso dell’incarico di direttore generale. 3. Il presidente puo’ delegare, per l’esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell’Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonche’ ai dirigenti dei servizi ed uffici dell’Istituto stesso, nei limiti e con le modalita’ che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.

Note all’art. 5:
– Per il riferimento all’art. 2, comma 634, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
– Per il riferimento al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, si veda nelle note alle premesse.
– Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000 si veda nelle note in
premesse.
– Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009 si
veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il comma 3 dell’art. 6 del citato decreto
legislativo n. 419 del 1999:
«3. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge,
in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e con istituzioni universitarie, attivita’
di formazione e qualificazione professionale per gli
addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso
la costituzione di una struttura permanente. Le
disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano al personale dell’ISTAT con
qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo
entro il limite del 5 per cento del relativo organico.».
– Si riporta il testo degli articoli 7 e 50 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). – 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita’ previste dall’art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita’, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative
funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in
tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita’, l’IPOST e’ soppresso.
3. Le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l’INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l’Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e’ soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all’INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonche’,
per quanto concerne la soppressione dell’ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l’ENAM, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l’ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell’INPS e dell’INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita’ di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell’art. 40, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall’ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area
VII. Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato art. 40, comma 2, puo’
essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le
professionalita’ impiegate in attivita’ di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarita’ dei
relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all’incarico di componente
dei collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e’ conferito
dall’amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.";
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
"Il presidente ha la rappresentanza legale
dell’Istituto, puo’ assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e’ scelto in base a criteri di
alta professionalita’, di capacita’ manageriale e di
qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell’ente. E’ nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e’ adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l’intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo’ comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.";
c) al comma 4, dopo il primo periodo e’ aggiunto il
seguente: "Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche’ si proceda alla nomina del nuovo
titolare.";
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il
consiglio di amministrazione" e "il consiglio" sono
sostituite dalle parole "il presidente"; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall’espressione
"Il consiglio e’ composto" a quella "componente del
consiglio di vigilanza.";
e) al comma 6, l’espressione "partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo’ assistere a quelle del consiglio di vigilanza" e’
sostituita dalla seguente "puo’ assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza";
f) al comma 8, e’ eliminata l’espressione da "il
consiglio di amministrazione" a "funzione pubblica";
g) al comma 9, l’espressione "con esclusione di quello
di cui alla lettera e)" e’ sostituita dalla seguente "con
esclusione di quello di cui alla lettera d)";
h) e’ aggiunto il seguente comma 11:
"Al presidente dell’ente e’ dovuto, per l’esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.".
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
presidente dell’ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all’art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e’ ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all’art. 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche’ dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e’
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all’art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88, non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l’attivita’
istituzionale degli organi collegiali di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche’ la partecipazione all’attivita’ istituzionale degli
organi centrali non da’ luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed
il funzionamento degli enti di cui all’art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati
alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione dell’art.
1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994.
Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso,
le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all’organizzazione ed al funzionamento all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’Istituto affari sociali di cui all’art.
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 novembre 2007, e’ soppresso e le relative funzioni sono
trasferite all’ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi
e passivi. Lo svolgimento delle attivita’ di ricerca a
supporto dell’elaborazione delle politiche sociali
confluisce nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL in
una delle macroaree gia’ esistenti. Con decreti di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La
dotazione organica dell’ISFOL e’ incrementata di un numero
pari alle unita’ di personale di ruolo trasferite, in
servizio presso l’Istituto degli affari sociali alla data
di entrata in vigore del presente decreto. L’ISFOL subentra
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi
i rapporti di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio
statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e’
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all’ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e’ istituito
presso l’ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita’ e le
passivita’ risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l’ENPALS. La dotazione organica dell’ENPALS e’ aumentata di
un numero pari alla unita’ di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell’ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell’ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il commissario straordinario e il
direttore generale dell’Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all’art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e’ soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell’economia e delle finanze e all’ISTAT. Le
funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o piu’
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’,
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l’ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e’ attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita’ dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
19. L’Ente italiano montagna (EIM), istituito dall’art.
1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’
soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede
a titolo universale al predetto ente e le risorse
strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite
al Dipartimento per gli affari regionali della medesima
Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le date di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso la Presidenza, nonche’, limitatamente ai
ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le
istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di
apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello
previsto per la Presidenza e’ attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per
i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di
destinazione subentrano nella titolarita’ dei rispettivi
rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
20. Gli enti di cui all’allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e’ trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu’ elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell’amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita’ rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi’
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita’ delle attivita’ di interesse
pubblico gia’ facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l’attivita’ facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia’ a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l’Istituto
nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati
nell’allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati tempi e concrete
modalita’ di trasferimento dei compiti e delle
attribuzioni, nonche’ del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L’Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e’ soppresso. Le
funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu’ decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e’ attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita’ dei rispettivi rapporti.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’
sostituito dal seguente: "Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell’economia
e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo
economico".
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell’art. 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro
trenta giorni decorrenti dalla medesima data e’
ricostituito il consiglio di amministrazione della Sogin
S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. e’
effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze
d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all’anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita’ con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse
disponibili.
25. Le commissioni mediche di verifica operanti
nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e
le regioni, le predette commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle ASL territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.
27. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione
delle attivita’ imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita’.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All’art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: "nonche’ di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell’art. 4-bis, comma
8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e’ trasferita al
Ministero per lo sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita’ nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 6
della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e’ autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall’art. 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’art.
102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e’ soppressa. Il Ministero dell’interno
succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,
comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al
Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell’interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita’ delle
attivita’ di interesse pubblico gia’ facenti capo
all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l’attivita’ gia’ svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell’art. 102
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e’ soppresso
dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato art. 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell’interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all’applicazione dell’art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi’ coperte, evitando l’aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.».
«Art. 50 (Censimento). – 1. E’ indetto il 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni,
di cui al regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche’ il 9°
censimento generale dell’industria e dei servizi ed il
censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine e’
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno
2011, di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per
l’anno 2013.
2. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettere b), c) ed e)
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’ISTAT
organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il
Piano generale di censimento e apposite circolari, nonche’
mediante specifiche intese con le province autonome di
Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel
rispetto della normativa vigente. Nel Piano generale di
censimento vengono definite la data di riferimento dei
dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le
metodologie di indagine e le modalita’ di organizzazione ed
esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui
sono tenuti i rispondenti nonche’ gli uffici di censimento,
singoli o associati, preposti allo svolgimento delle
procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle
amministrazioni pubbliche di fornitura all’ISTAT di basi
dati amministrative relative a soggetti costituenti unita’
di rilevazione censuaria. L’ISTAT, attraverso il Piano e
apposite circolari, stabilisce altresi’:
a) le modalita’ di costituzione degli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento
delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i
criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d’intesa
con la Conferenza unificata, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita’ delle rispettive
tipologie di incarico, le modalita’ di selezione ed i
requisiti professionali del personale con contratto a tempo
determinato, nonche’ le modalita’ di conferimento
dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d’intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell’economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, il
trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le
modalita’ di diffusione dei dati, anche con frequenza
inferiore alle tre unita’, ad esclusione dei dati di cui
all’art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti
parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n.
322/1989 e successive modifiche e del codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a
scopi statistici e di ricerca scientifica, nonche’ la
comunicazione agli organismi di censimento dei dati
elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all’ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, le modalita’ per il
confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati
rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonche’, d’intesa con il
Ministero dell’interno, le modalita’ di aggiornamento e
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano
generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
Patto di stabilita’ interno, nei limiti delle risorse
trasferite dall’ISTAT. Per gli enti territoriali per i
quali il Patto di stabilita’ interno e’ regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite
dall’ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6,
lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all’esecuzione dei censimenti,
l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell’ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e,
comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime
risorse, l’ISTAT puo’ avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
dando apposita comunicazione dell’avvenuto reclutamento al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell’economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e’
definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla
base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dell’adozione
del Piano generale di censimento di cui al comma 2, l’ISTAT
provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate
ad effettuare la rilevazione sui numeri civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con
popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la
predisposizione di liste precensuarie di famiglie e
convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali
attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel
rispetto della riservatezza, l’ISTAT stabilisce la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi
dell’anagrafe della popolazione residente, utili per le
operazioni censuarie, che i comuni devono fornire
all’ISTAT. Il Ministero dell’interno vigila sulla corretta
osservanza da parte dei comuni dei loro obblighi di
comunicazione, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54,
commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. L’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e’ sostituito dal seguente: "6. L’INA promuove la
circolarita’ delle informazioni anagrafiche essenziali al
fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali
e locali collegate la disponibilita’, in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita’, alla cittadinanza, alla
famiglia anagrafica nonche’ all’indirizzo anagrafico delle
persone residenti in Italia, certificati dai comuni e,
limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle
entrate". Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione ai
sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare
il regolamento di gestione dell’INA con quanto previsto dal
presente comma.
6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di
cui all’art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto dall’ISTAT e dalle regioni e province autonome
in data 17 dicembre 2009:
a) l’ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
predetto Protocollo, secondo il Piano generale di
censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le regioni organizzano e svolgono le attivita’ loro
affidate secondo i rispettivi piani di censimento e
attraverso la scelta, prevista dal Piano generale di
censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a
partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l’erogazione di appositi contributi;
c) l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del
predetto art. 17, comma 4, ad avvalersi delle forme
contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il
2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento
da parte dell’ISTAT e’ data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell’economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle
operazioni del 6° Censimento generale dell’agricoltura sono
autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di
rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura
autonoma limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le
modalita’ previste dalla normativa e dagli accordi di cui
al presente comma e dalle circolari emanate dall’ISTAT, tra
i dipendenti dell’amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra
personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L’ISTAT
provvede con proprie circolari alla definizione dei
requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di
censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche’ dei
coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle
peculiarita’ delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei
alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il
personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV –
VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all’art. 7 del presente decreto, che risultino in esubero
all’esito della soppressione e incorporazione degli enti di
ricerca di cui al medesimo art. 7, sono trasferiti a
domanda all’ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a
seguito di apposita rimodulazione dell’organico e con le
modalita’ ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario
dell’80 per cento di cui all’art. 1, comma 643, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche’ a
quelli derivanti dalle ulteriori attivita’ previste dal
regolamento di cui all’art. 17, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti
dei complessivi stanziamenti previsti dal citato art. 17.».
– Si riporta il testo dell’art. 22 del citato decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 22 (Compiti del consiglio). – 1. Il presidente
convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua
discussione.
2. Spetta al consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno,
un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese
previste per il successivo triennio e le previsioni annuali
di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di
quelle a carico del bilancio statale, seguendone
periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento e’
altresi’ inserito, con atto separato, il piano annuale di
attuazione del programma statistico nazionale di cui
all’art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative
variazioni e il conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo
dell’Istituto, determinando gli uffici centrali e
periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e
la dotazione di personale e di mezzi, nonche’ il
regolamento organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione
finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della
natura specifica e dell’autonomia dell’ISTAT;
e) di deliberare la partecipazione dell’ISTAT al
capitale di enti e societa’, ai sensi dell’art. 15, comma
2;
f) di nominare su proposta del presidente il direttore
generale e i direttori centrali dell’Istituto.
3. Per la validita’ delle sedute del consiglio occorre
la presenza di almeno sei componenti. Per la validita’
delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parita’ di voti
prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto,
quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il
Ministro del tesoro.».

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’articolo 16, comma 4, gli articoli 17 e 18 e, all’articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3. 2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4. 3. Nelle more della riorganizzazione di cui all’articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalita’ di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. 4. Al fine di garantire la continuita’ e la funzionalita’ dell’Istituto nelle more dell’approvazione della pianta organica e dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente puo’ conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell’Istituto in possesso delle specifiche qualita’ professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalita’ dell’Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali. 5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all’ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 173

Note all’art. 6:
– Si riporta il comma 4 dell’art. 16, e gli articoli 17
e 18 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989:
«4. Il presidente puo’ delegare, per l’esercizio di
particolari attribuzioni, la legale rappresentanza
dell’Istituto al direttore generale, ai direttori centrali,
nonche’ ai dirigenti dei servizi ed uffici dell’Istituto
stesso, nei limiti e con le modalita’ che saranno previsti
nel regolamento di organizzazione di cui all’art. 22.».
«Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento
dell’informazione statistica). – 1. E’ costituito il
comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica per l’esercizio delle funzioni direttive
dell’ISTAT nei confronti degli uffici di informazione
statistica costituiti ai sensi dell’art. 3.
2. Il comitato e’ composto:
a) dal presidente dell’Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle
amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni
finanziarie, dotate dei piu’ complessi sistemi di
informazione statistica, indicate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell’ISTAT;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i
propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui
all’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) da un rappresentante dell’UPI;
e) da un rappresentante dell’Union-camere;
f) da tre rappresentati dell’ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli
dotati dei piu’ complessi sistemi d’informazione;
h) dal direttore generale dell’ISTAT;
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di
ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed
affini.
3. Il comitato puo’ essere integrato, su proposta del
presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni
statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del
rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui
alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi
membri possono essere confermati per non piu’ di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell’art. 3,
nonche’ atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui
all’art. 2. Le direttive sono sottoposte all’assenso della
amministrazione vigilante, che si intende comunque dato
qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa
non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente,
il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del
presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli
enti rappresentati ne ravvisino la necessita’.
8. Il comitato e’ costituito con la nomina della
maggioranza assoluta dei propri membri.».
«Art. 18 (Consiglio dell’ISTAT). – 1. Il consiglio
dell’ISTAT programma, indirizza e controlla la attivita’
dell’Istituto.
2. Il consiglio e’ composto:
a) dal presidente dell’Istituto, che lo presiede;
b) da tre membri designati, tra i propri componenti,
dal comitato di cui all’art. 17;
c) da cinque membri nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari
oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca
statistica;
d) dal presidente della commissione per la garanzia
dell’informazione statistica di cui all’art. 12.
3. Il direttore generale dell’Istituto partecipa alle
riunioni del consiglio e ne e’ il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni;
allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle
funzioni anche se siano stati nominati nel corso del
quadriennio.
5. Il consiglio e’ costituito con la nomina della
maggioranza assoluta dei propri membri.».
– Per l’art. 22 del decreto legislativo n. 322 del
1989, si veda nella note all’art. 5.
– Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda
nelle note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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