Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17674 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel processo a carico di P.C., la CdA di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha sostituito la pena della reclusione con quella della multa di Euro 6840, revocando la sospensione condizionale e confermando nel resto la sentenza. Il P. è imputato del delitto ex art. 483 c.p., per avere, quale legale rappresentante della ditta RR Puglia srl, nella domanda per partecipare alla licitazione privata in favore del Ministero della Difesa, indetta in data 23.12.2002, dichiarato falsamente di essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e/o tasse, mentre, nei confronti della srl risultavano iscritti a ruolo, carichi pendenti, come da certificato dell’Agenzia delle entrate.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione delle legge penale e insufficienza e contraddittorietà della motivazione, atteso che i giudici del merito hanno trascurato di valutare le successive comunicazioni provenienti dalla Agenzia delle entrate di Gioia del Colle, con le quali si correggevano le precedenti informative e si chiariva la mancanza di pendenze.

La natura erronea delle originarie informazioni, in uno con la natura assolutamente farraginosa delle disposizioni relative a definizioni e condoni (tanto che successivi chiarimenti si rendevano necessari), rendono credibile che la condotta addebitata al P. non fosse poi sorretta dal dolo, elemento psicologico necessario per la sussistenza del contestato reato.
Motivi della decisione

Come correttamente fatto notare dal ricorrente, il temine di prescrizione del reato in questione è maturato (il 13.7.2010).

Orbene, in presenza di una censura infondata, ma non inammissibile, deve riconoscersi operatività alla predetta causa estintiva.

La censura appare infondata in quanto le argomentazioni sviluppate nel ricorso riguardano un posi factum rispetto al delitto contestato.

Quanto emerso in sede di controllo esercitato autonomamente ex post dalla Agenzia delle entrate di Gioia del Colle non può riverberarsi sulla condotta tenuta dal P. in data (OMISSIS) (giorno del commesso reato).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato prescritto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *