T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 665 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso collettivo – notificato il 17.9.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 2.10.2009 – A.V., L.V., Società Agricola V.C. S.S. di L. ed A. impugnano in parte qua la deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 15 aprile 2009 di approvazione del Piano di Governo del Territorio di Marmirolo.

I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria del Piano delle regole Elaborato di riferimento T09 5000 PR Marmirolo Nord, con riferimento all’osservazione n. 18 di V.A. (fg. 33, mapp. 12 e 13).

2) Falso supposto di fatto. Violazione di legge: art. 57 DPR 10.9.1990 n. 285, R.D. 27.7.1934 n. 1265 art. 338, regolamento regione Lombardia 9.11.2004 n. 6 art. 8.

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Violazione di legge con riferimento all’art. 8 co. 3 L.R. n. 12/05 – Eccesso di potere per abnorme illogicità, irrazionalità, manifesta irragionevolezza.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; vizio di illogicità e manifesta irragionevolezza. Violazione di legge: art. 5 comma 14 D.Lgs. n. 59/05 con riferimento all’osservazione di V. L. n. 21 prot. 1982 avente ad oggetto il fg. 33, mapp.56 – Tavola T01DP Carta condivisa nel Documento di Piano.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Marmirolo, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 14.10.2009 (ord. N. 626/09) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 6.4.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con ricorso collettivo, A.V., L.V. e la Società Agricola V.C. SS di L. ed A. impugnano la deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 15 aprile 2009 di approvazione del Piano di Governo del Territorio di Marmirolo nella parte in cui ha rigettato le osservazione da essi proposte.

In punto di fatto va rilevato che:

A) V.A. è proprietaria dei terreni identificati al fg. 33, mapp. 12 e 13;;

B) V. L. è proprietario dei terreni accatastati al fg 33, mapp. 10 e mapp. 36;

C) sui predetti terreni svolge la propria attività la società agricola V.C. S.S. di L. ed A.;

D) a seguito dell’adozione – da parte del consiglio comunale, con la deliberazione n. 69 del 21.11.2008 – del piano di governo del territorio, sono state dai predetti V. presentate tre distinte osservazioni:

– la n. 18 (prot. 1977 del 10.2.2009), con la quale V.A. ha evidenziato che la previsione di espansione verso nord del cimitero, sui propri terreni, già in passato oggetto di acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, recherebbe grave danno all’azienda agricola V.C. S.S. di L. ed A. che esercita la propria attività su tali terreni, la quale ha avuto autorizzato dalla medesima amministrazione il Piano di utilizzazione agronomica. L’osservante chiede quindi l’eliminazione della destinazione ad area cimiteriale e la classificazione dell’intera area in ambito 9 sistema ambientale – ambiti agricoli ad uso specifico;

– la n. 20 (prot. 1980), con cui V. L. – in relazione alla previsione posta dall’art. 35.6 delle norma tecniche di attuazione, che stabilisce in m. 200 verso la campagna e in m. 100 verso l’abitato le fasce di rispetto cimiteriale – chiede che venga stabilita la sola fascia di m. 100 così da consentire l’eventuale realizzazione, sui propri terreni, di edifici a servizio dell’attività agricola;

– la n. 21 (prot. 1982) con la quale V. L. chiede – in relazione a quanto previsto nel Documento di Piano – tavola T01 DP Carta condivisa paesaggio, che calcola la distanza di rispetto dagli allevamenti dal limite nord della proprietà e non dagli allevamenti – la modifica della perimetrazione e che venga chiarito che l’eventuale riduzione della fascia di rispetto da 600 a 300 metri, così come consentito dal regolamento locale di igiene RLI, comporterà la realizzazione delle idonee barriere a verde a carico dei nuovi Ambiti di Trasformazione e che tali fasce vengano correttamente e preventivamente previste nelle schede degli Ambiti di Trasformazione.

In sede di approvazione definitiva del piano di governo del territorio l’Amministrazione, in conformità al documento contenente "proposta di controdeduzione alle osservazioni e recepimento parere" predisposto dai redattori del piano (cfr. il doc. n. 6 del Comune), assumeva le seguenti determinazioni sulle tre osservazioni:

– respingeva l’osservazione n. 18 in quanto "la previsione del Piano dei Servizi e quindi di PGT non si ritiene modificabile, al fine della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale per servizi cimiteriali";

– respingeva l’osservazione n. 20 in quanto "Ai sensi della normativa vigente ed in conformità al parere espresso dall’ente competente Asl ed al recepimento del medesimo, la fascia di rispetto cimiteriale viene fissata alla distanza di 200 m. dal confine del campo cimiteriale, ivi compresi gli eventuali ampliamenti previsti. Successivamente all’approvazione del PGT tale distanza di rispetto potrà essere modificata in seguito all’adozione da parte del Comune del Piano cimiteriale redatto ai sensi della L.R. 22/2003 e del R.R. 6/2004 s.m.i.";

– respingeva l’osservazione n. 21 in quanto "il Documento di Piano definisce gli allevamenti esistenti censiti agli atti del Comune di Marmirolo ed individua la fascia di rispetto minima attuabile (con l’obbligo di opere di mitigazione da eseguirsi nel rispetto del R.L.I.) ai sensi del R.L.I. vigente in caso di insediamento dei nuovi A.T. residenziali verso allevamenti esistenti. Il Documento di Piano, ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i., non agisce direttamente sul regime giuridico dei suoli e pertanto la definizione dei limiti di rispetto è da considerarsi indicativa, in funzione anche della scala di redazione della cartografia al 10.000. L’effettiva distanza dagli allevamenti va determinata dal perimetro dell’insediamento destinato all’allevamento stesso e pertanto la verifica dovrà essere effettuata in sede di proposta di intervento (piano attuativo e/o pratica edilizia). Relativamente alla possibilità di riduzione delle fasce di rispetto, si rinvia ai disposti del R.L.I. vigente, cui sono sottoposti anche gli ambiti di trasformazione, che dovranno tenerne conto in sede di attuazione. Non si propongono modifiche agli elaborati dal PGT".

Il ricorso non risulta fondato.

In via generale, va ricordato (cfr. Cons. St., Sez. IV, 24 febbraio 2011 n. 1222) che le scelte effettuate in sede di strumento urbanistico costituiscono espressione di ampi poteri discrezionali e, come tali, sono insindacabili se non per errori di fatto, irrazionalità, abnormità o altri profili di eccesso di potere e, in ragione di tale discrezionalità, l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione delle scelte operate se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione dello strumento urbanistico né una precedente destinazione di un’area comporta che siano definitive ed immodificabili le relative posizioni, spettando per legge alle autorità urbanistiche il potere di mutare le relative previsioni.

Ancora, le osservazioni formulate dai proprietari interessati – per orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr., ex multis: Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2010 n. 6911) – costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore.

Ciò premesso può passarsi alla disamina delle quattro doglianze articolate dai ricorrenti.

Con il primo motivo – in relazione alla reiezione dell’osservazione n. 18 – viene lamentano che la previsione di espansione del cimitero a nord, sui terreni su cui opera l’azienda agricola, non ha considerato la possibilità di procedere con ampliamento a sud, in tal modo evitando di interessare nuovamente la proprietà V., già oggetto nel passato di altra acquisizione.

La censura non risulta fondata.

Innanzi tutto va rilevato che nella fattispecie non viene in rilievo, contrariamente a quanto evidenziato dai ricorrenti, un’ipotesi di reiterazione del vincolo espropriativo scaduto sulla medesima area, trattandosi di una nuova previsione di ampliamento, a distanza di anni, del cimitero su ulteriori terreni della ricorrente.

La relazione al Piano dei Servizi (cfr. l’estratto prodotto come doc. n. 7 dal Comune) evidenzia, a pag. 39, la necessità dell’ampliamento del cimitero esistente nel capoluogo in relazione alla richiesta di tombe di famiglia giacenti (20), in assenza di disponibilità alcuna di tale tipologia.

Nel mentre la difesa dell’Amministrazione ha poi rilevato che lo sviluppo verso nord ove è allocata la proprietà dei ricorrenti è stata necessitata, posto che in direzione sud ed ovest ciò non era possibile di espansione per la presenza dell’aggregato urbano, mentre in direzione est vi erano ostacoli di tipo ambientale (la presenza di un fossato e del sedime di una ex ferrovia).

Con la seconda doglianza, si contesta la reiezione dell’osservazione n. 20 con la quale veniva richiesta l’applicazione di una fascia di rispetto di m. 100 in luogo di quella di m. 200, sostenendo che – in forza dell’art. 57 del DPR 10.9.1990 n. 285 – la fascia di rispetto sarebbe stata ridotta a m. 100.

Il motivo non è fondato.

I ricorrenti muovono dall’affermazione che il cit. art. 57 del regolamento di polizia mortuaria avrebbe operato una riduzione della fascia di rispetto al di sotto del limite di m. 200 posto dall’art.338 del TU delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

A prescindere dalla correttezza di siffatta opzione ermeneutica, va osservato che i ricorrenti non tengono conto della specifica disposizione dettata dall’art. 8 del regolamento regionale Lombardo 9.11.2004 n. 6, il quale dispone che:

" 1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

2. La zona di rispetto ha un’ampiezza di almeno 200 metri ed all’interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell’ASL e dell’ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del piano cimiteriale di cui all’articolo 6 o di sua revisione. Internamente all’area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, per l’esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra). "

Nel respingere l’osservazione, il Comune ha dunque correttamente evidenziato che la fascia di rispetto è da determinarsi in generale in m. 200, soggiungendo che tale distanza potrà essere modificata in seguito all’adozione da parte del Comune del Piano cimiteriale redatto ai sensi della L.R. 22/2003 e del R.R. 6/2004.

Con il terzo motivo, viene contestata la legittimità della previsione – risultante, a detta dei ricorrenti, dal Documento di Piano – tavola T01 DP Carta condivisa paesaggio – che calcola la distanza di rispetto dagli allevamenti dal limite nord della proprietà e non dagli allevamenti.

I ricorrenti muovono dal presupposto che la distanza in questione sia quella da rispettare da parte degli allevamenti rispetto agli insediamenti residenziali (cfr. pag. 15 del ricorso "Tale misurazione…produce il doppio effetto, da un lato di ricomprendere gli edifici destinati all’allevamento e le aree di lavorazione connesse, poste a sud dell’area di proprietà, nell’interno della fascia di rispetto ideata dal comune verso le barriere a verde dell’AT limitrofo e, d’altro canto, ovviamente riducendone le potenzialità di utilizzo e di sfruttamento economico."). Peraltro, come emerge dalla stessa tav. 9 (prodotta come doc. n. 13 del Comune), è esattamente l’opposto, dato che la tavola evidenzia gli allevamenti esistenti, fra i quali quello dei ricorrenti, e indica, con un cerchio, la fascia di rispetto da osservarsi da parte delle nuove edificazioni rispetto agli stessi. Pertanto la fascia di rispetto deve intendersi come operante non già a carico delle proprietà dei ricorrenti ricadenti in zona agricola, bensì a danno delle area di sviluppo edilizio che non potranno comunque prevedere la reale edificazione sui sedimi ricadenti all’interno di detto ambito di rispetto.

Inoltre, va soggiunto che, giusta le prescrizioni per l’attuazione degli ambiti di trasformazione in relazione all’AT 6 (cfr. doc. n. 12 del Comune) (pag. 24/25) la "realizzazione di fasce verdi con funzione di filtro ambientale per la separazione delle nuove aree edificate con le aree agricole" è posta a carico dei soggetti che realizzeranno detti interventi.

Infine, con la quarta censura si evidenzia che le previsioni urbanistiche qui avversate si porrebbero in contrasto con l’art. 5 comma 14 D.Lgs. n. 59/05, non essendosi tenuto conto del pregresso ottenimento – da parte dell’ Azienda Agricola V.C. S.S. di L. ed A. -dell’autorizzazione integrata ambientale.

Anche tale motivo non risulta fondato.

Come si è visto esaminando le precedenti doglianze, l’attività di allevamento alla quale afferisce l’autorizzazione integrata ambientale ottenuta dall’azienda agricola non viene ad essere affatto limitata dalle previsioni urbanistiche qui avversate. Peraltro, occorre rilevare che, anche ove così non fosse, non potrebbe però affermarsi che il pregresso ottenimento della autorizzazione ambientale costituisca di per sé elemento ostativo alla modifica della zonizzazione urbanistica da parte dell’amministrazione in sede di esercizio della potestà urbanistica ad essa commessa.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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