T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 664 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25.6.2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 23.7.2005, M.E.H. – cittadino marocchino – impugna il provvedimento indicato in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:

1) "Violazione degli artt. 2, c. 6 del T.U., 3 del Reg., 13 del D.Lgs. n. 286/98", poiché il decreto non è stato tradotto in lingua araba né in altra lingua conosciuta dallo straniero;

2) "Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90", per mancata comunicazione del preavviso di diniego, che ha impedito al ricorrente di presentare le proprie osservazioni;

3) "Difetto di motivazione nonché eccesso di potere per travisamento e falsa rappresentazione dei fatti", sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare d’ufficio – tramite la Direzione provinciale del Lavoro – la sussistenza della quota e ciò anche in relazione alla circostanza che, nel medesimo periodo in cui è stata valutata la domanda di rinnovo, era stato emanato il DPCM 17.12.2005 nuovo decreto flussi 2005.

Si è costituito in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 13.9.2007 (ord. N. 707/07) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, così motivando: "Rilevato, ad un sommario esame:

– che l’art. 24 comma 4 del D. Lgs. 286/98 consente al cittadino straniero di convertire il proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), solo se egli sia precedentemente rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del primo titolo abilitativo ottenuto;

– che ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. g) sono ammessi ingressi in deroga alle quote per "lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati";

– che anche l’art. 40 comma 23 del D.P.R. 394/99 non ammette la conversione per i titoli abilitativi emessi in deroga alle quote d’ingresso;

– che pertanto nella specie appare mancare il presupposto per la conversione, avendo il ricorrente beneficiato soltanto del primo permesso stagionale, per cui è tenuto ora a rientrare nel paese d’origine (cfr. ordinanza Sezione 20/6/2006 n. 1082);".

Alla pubblica udienza del 6.4.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, il cittadino extracomunitario M.E.H. – di nazionalità marocchina – impugna il provvedimento del Questore di Bergamo, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad esso rilasciato dalla Questura di Bari in data 19.3.2005.

Il ricorso non risulta fondato.

Già in sede cautelare è stato evidenziato come la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato per lavoro stagionale si ponesse in contrasto con il chiaro dettato legislativo.

Invero, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del T.U. di cui al D. Lgs 286/1998, "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni".

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, "L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4"; mentre, ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del d.P.R. 394/1999, "I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno…").

Pertanto, come già affermato dalla Sezione (cfr. TAR Brescia, 4.8.2008 n. 851):

" nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all’attività per specifiche tassative ragioni – visti di ingresso e permesso di soggiorno per ragioni di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche.

In altri termini, il permesso di soggiorno abilita alla permanenza in Italia per i motivi per i quali è stato rilasciato, salva la possibilità di svolgere ulteriori attività, là dove ciò sia espressamente consentito dalla legge (come avviene per i titolari di permessi lavorativi – cfr. art. 6 del T.U.). E" inoltre prevista la conversione del permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi diversi, ma anche in questi casi soltanto in presenza dei presupposti specificamente individuati dalla legge (cfr. l’art. 6, cit., per i permessi per motivi di studio e formazione, nonché gli arttt. 14 ss. e 39 del d.P.R. 394/1999).

In particolare, per quanto riguarda i permessi stagionali, va rilevato (cfr. TAR Marche 2 marzo 2007 n. 183) che: a) l’autorizzazione al lavoro stagionale è caratterizzata dalla provvisorietà dell’impiego; b) al termine del periodo lavorativo, e quindi alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma solo rientrando nel suo paese acquisisce il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. In tal modo, solo al secondo ingresso in Italia è possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

Conclusivamente la conversione (il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato) è subordinata, oltre che alla verifica della capienza delle quote di ingresso, alla circostanza di avere "rispettato" (adempiuto) le previsioni del permesso di soggiorno (ivi compreso il "rientro" nel Paese di provenienza al termine della stagione).

Se tale è il contesto normativo, correttamente e senza l’esercizio di alcun margine di apprezzamento discrezionale, il Questore ha emanato l’atto di diniego.

Venendo alla disamina dei tre motivi di ricorso articolati dal ricorrente, va osservato quanto segue.

1) Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata traduzione del provvedimento non si risolve in una ipotesi di illegittimità, ma solo in una mera irregolarità che consente la salvaguardia del diritto di difesa dell’interessato, reintegrandolo nelle sue facoltà di proporre impugnazione, laddove si dimostri che l’omissione abbia impedito la tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale; ipotesi che, nel caso concreto, è da escludere dato che il ricorrente ha mostrato di avere compreso la portata lesiva dell’atto di diniego e ha conseguentemente proposto in termini il ricorso.

2) La natura strettamente vincolata dell’atto di diniego comporta la non annullabilità – ai sensi dell’art. 21 octies della legge 7.8.1990, n. 241, nel testo introdotto dall’art. 14 della legge 11.2.2005 – del provvedimento in relazione all’eccepita (secondo motivo) manca comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/90 (cfr. Cons. St., Sez. V, 28 luglio 2008 n. 3707).

3) Parimenti in presenza di potere vincolato non è configurabile il vizio di eccesso di potere (di cui al terzo motivo di ricorso) che è correlato con l’esercizio della discrezionalità amministrativa (cfr.

ex multis Cons. St., Sez. VI, 27 dicembre 2006 n. 7974).

Sussistono, attesa la natura della controversia, giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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