Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1029/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Claudio Rovis – Presidente f.f., relatore

Fulvio Rocco – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 740/2009 , proposto da Sit-In Sport Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Vaccher, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Valeria Zambardi in Venezia, Santa Croce n. 205,

contro

il Comune di Ronco all’Adige (Vr), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

e nei confronti

di Limonta Sport Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione comunale dd. 16 gennaio 2009 n. 6, avente ad oggetto: “aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto dei lavori di realizzazione dell’ampliamento degli impianti sportivi di via Mazzini”; in parte qua del verbale di gara in data 8.1.2009; della nota comunale in data 20.1.2009 prot. n. 723; in parte qua del bando di gara; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 13.3.2009 e depositato presso la Segreteria il 19.3.2009, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 25 marzo 2009 (relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la regolarizzazione documentale risulta preclusa in relazione a dichiarazioni e documenti espressamente richiesti a pena di esclusione, i quali avrebbero dovuto essere validamente prodotti entro il termine concesso per la presentazione dell’offerta: diversamente, infatti, l’esercizio del potere amministrativo si risolverebbe in una palese violazione della par condicio rispetto a quelle imprese concorrenti che abbiano, invece, puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis della gara. In altri termini, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nella lex specialis della gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente l’esclusione in conseguenza della violazione di prescrizioni univoche, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione;

che l’indicazione in lettere non riveste una valenza puramente formale, essendo essa destinata non soltanto a discriminare tra le offerte dei concorrenti nella fase dell’aggiudicazione, ma anche a produrre i suoi effetti per tutta la durata del rapporto fra aggiudicatario ed Amministrazione, concorrendo a dirimere qualsiasi controversia possa insorgere in merito ai prezzi offerti delle singole voci di cui si compone l’oggetto dell’appalto e quindi essendo finalizzata alla certezza dell’offerta nel corso dell’intera durata del rapporto;

che, dunque, il ricorso – ove la ricorrente contesta la propria esclusione dalla gara disposta dalla stazione appaltante per aver omesso l’indicazione dei prezzi offerti in lettere, indicazione richiesta dal bando a pena di esclusione – risulta infondato e va respinto;

che le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 marzo 2009.

Il Presidente f.f., relatore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 740/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *