T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 663 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 29.5.2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 27.6.2007, R.F. impugna il provvedimento indicato in epigrafe, contestando l’insussistenza della capacità economica.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame e depositando relazione in data 12.6.2007 della Prefettura di Mantova.

Alla Camera di consiglio del 22.11.2007 la Sezione ha accolto ai fini di un riesame la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato (ord. n. 905/07).

In data 6.3.2008 i legali del ricorrente hanno presentato istanza di prelievo, con allegata ulteriore documentazione asseritamente comprovante l’espansione dell’impresa del ricorrente.

Con memoria depositata il 4.3.2011, l’Avvocatura dello Stato insiste per i rigetto.

Con atto in data 14.2.2011 l’avv. Monica Bosi ha dichiarato di rinunciare al mandato conferitole dal ricorrente. Con atto in data 18.2.2011 l’avv. Adriana Vignoni ha dichiarato di rinunciare al mandato conferitole dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 6.4.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, R.F. impugna il provvedimento dell’Ufficio territoriale del Governo/Prefettura di Mantova con cui è stata respinta l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 14.3.06 a favore del cittadino extracomunitario Servan Tudor.

Va preliminarmente rilevato che il ricorso può passare in decisione nonostante l’avvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avv. Monica Bosi e dell’avv. Adriana Pignoni, difensori del ricorrente.

Invero, va ricordato che la rinuncia al mandato da parte del difensore costituito in giudizio non determina interruzione e non è neppure causa di sospensione (cfr. ex multis T.A.R. Basilicata, 11 giugno 2010 n. 374, Cons. St., Sez. IV, 12 marzo 2010 n. 1457) e ciò in quanto solo la sostituzione del difensore ad opera della parte conferisce pieno effetto alla rinuncia del precedente procuratore giusta quanto disposto dall’art. 85 c.p.c.

Ciò premesso, il Collegio può passare alla disamina del merito del gravame.

Il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro ex art. 22 D.Lgs. n. 286/98, presentata dal R. in data 6.3.2006, sulla base del "parere negativo della Direzione provinciale del Lavoro che ha ritenuto insussistente il requisito della capacità economica per sostenere i costi sia diretti che indiretti del lavoratore da assumere".

Il ricorrente, con l’unico motivo articolato, contesta la fondatezza del negativo giudizio espresso circa la capacità economica del richiedente il nulla osta, evidenziando che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’incremento costante del volume di affari e del reddito d’impresa risultante dalle dichiarazioni dei redditi relativi al bienni 2004/2005, che avrebbe giustificato la richiesta di un’ulteriore unità lavorativa.

Con l’istanza di prelievo del 6.3.2008 viene poi evidenziata che tale tendenza di crescita è proseguita nel 2006.

Il ricorso non risulta fondato.

Il D.Lgs. 25.7.98, n. 286, all’art. 22, comma 2, prescrive che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

A sua volta, l’art. 30bis (introdotto dall’art. 24 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334) del D.P.R. 31.8.1999 n. 394 (regolamento d’esecuzione), nel disciplinare la "Richiesta assunzione lavoratori stranieri", specifica che:

" 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l’impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 22, comma 2, del testo unico.

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l’acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d) l’impegno di cui all’articolo 8bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e) l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;

b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335….".

Alla luce delle suddette disposizioni va quindi affermato che:

a) il datore di lavoro assume la posizione di garante della possibilità che il lavoratore extracomunitario possa autonomamente mantenersi vivendo dei proventi della propria attività lavorativa: deve quindi sussistere uno stretto collegamento tra il reddito che l’aspirante datore di lavoro personalmente possegga e l’assunzione del lavoratore straniero;

b) la capacità reddituale dell’aspirante datore di lavoro deve essere attuale, ossia deve essere valutata positivamente con riferimento al momento in cui il nulla osta è rilasciato, al fine di poter garantire che, iniziando a lavorare a seguito del concesso nulla osta, il lavoratore straniero possa effettivamente mantenersi per il futuro;

c) la dimostrazione circa la sufficienza del reddito posseduto dal datore di lavoro, ai fini del soddisfacimento delle esigenze vitali di entrambi i contraenti, deve evincersi dai documenti a tal fine presentati dal richiedente, in capo al quale incombe il relativo onere probatorio affinché si possa stipulare legittimamente un contratto di lavoro subordinato.

Dalla documentazione acquisita in via istruttoria – a seguito dell’ord. n. 631/07 del 2.8.2007- emerge che la Direzione provinciale del Lavoro ha ritenuto la capacità economica del richiedente (reddito d’esercizio dichiarato per l’anno 2005 pari ad Euro 22.161) l’assunzione del lavoratore extracomunitario non sufficiente a sostenere i costi retributivi ed assicurativi in considerazione del fatto che nel medesimo anno (il 2006) era già stata assentita l’assunzione di un lavoratore ucraino.

Tale giudizio appare corretto, atteso che l’entità dei redditi dichiarati è tale da giustificare il rilascio di un solo nulla osta e non già dei due richiesti.

Gli incrementi di reddito evidenziati sono infatti di entità minima tali da non consentire affatto di sostenere ulteriori costi retributivi ed assicurativi.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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