Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17507 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so, rigetto dei motivi 1-2-3.
Svolgimento del processo

1.- Alle (OMISSIS) il sessantanovenne V.G., nel percorrere un tratto autostradale nei pressi di Lesina alla guida di un autoarticolato del peso complessivo di oltre trentasette tonnellate, morì a seguito della uscita di strada del mezzo, che in una curva destrorsa aveva proseguito la marcia senza svoltare, abbattendo il guard-rail e precipitando nella sottostante scarpata.

Con sentenza n. 366 di 2003 il tribunale di Piacenza rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla vedova ( A.A.) e dai tre figli ( G., L. e V.R.) nei confronti di S.R., A.F. e della s.n.c. Alberti e Santi & C, proprietaria del mezzo, che era stato affidato dai primi due convenuti al dipendente V. benchè quegli, in quanto ultrasessantacinquenne, non avrebbe potuto condurre un mezzo del peso complessivo eccedente le venti tonnellate ex art. 115 nuovo C.d.S., comma 2, lett. "a" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenne che l’incidente si fosse verificato per un colpo di sonno del conducente e che fosse stato per questo interrotto il nesso causale tra il fatto ascritto ai convenuti e l’evento mortale. Rigettò anche la domanda riconvenzionale dei convenuti relativa ai danni subiti dal mezzo.

2.- La domanda principale è stata invece accolta dalla corte d’appello di Bologna con sentenza n. 219 del 24.2.2009, che ha condannato solidalmente i convenuti al pagamento di Euro 70.000 alla vedova e di Euro 35.000 a ciascuno dei tre figli, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Ha rilevato la corte d’appello:

a) che la norma prevedente il divieto di guida di un mezzo di quel peso per chi abbia più di 65 anni "mira a salvaguardare la sicurezza della circolazione e quindi, prima di tutto, la sicurezza degli altri utenti e dello stesso conducente ultrasessantacinquenne. Vi è dunque tra tale norma e un qualsiasi fatto dannoso conseguente a inadeguata condotta di guida un rapporto di diretta funzionalità" (pagina 9 della sentenza);

b) che nessuna colpa poteva ravvisarsi nel comportamento del V. e che "andava per ciò solo esclusa ogni sua responsabilità per il danno subito dall’autoarticolato" (a pag. 11).

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, affidandosi a quattro motivi, cui resistono con controricorso i congiunti del V..
Motivi della decisione

1.- Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1123 cod. civ., artt. 40, 41 cod. pen., art. 115 C.d.S., comma 2, e nel quesito di diritto si chiede che la corte affermi che la violazione dell’ultima disposizione citata da parte dei ricorrenti, consistita nell’affidamento ad un ultraseessantacinquenne di un veicolo del peso complessivo di oltre 37 tonnellate, "non è stata causa efficiente dell’incidente stradale … non potendosi collegare l’evento dannoso, in rapporto di causa ad effetto, alla trasgressione della sopra citata norma del codice della strada". 1.1.- Se si potesse o no, posto che in astratto certamente si può, è questione di fatto, non di diritto.

Il quesito di diritto è dunque addirittura inesistente, sicchè il motivo è inammissibile per essere del tutto insoddisfatto il requisito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

2.- Col secondo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, sostenendosi che la sentenza non ha dato spiegazioni in ordine alle ragioni per le quali aveva ravvisato nesso causale fra l’affidamento del veicolo ad un ultra sessantacinquenne e l’evento.

2.1.- Il motivo è infondato.

Pacifico essendo che non la violazione di una norma del codice della strada può essere di per sè fonte di responsabilità in sede risarcitoria, ma il comportamento integrante la violazione, purchè abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso, la corte d’appello ha ritenuto che l’ovvia inadeguatezza della condotta di guida del conducente rendesse palese la sussistenza di nesso causale fra il vietato affidamento della guida ad un ultrasessantacinquenne (sanzionato dall’art. 115 C.d.S., comma 5, del 1992) e l’evento.

I ricorrenti affidano alla tesi del "colpo di sonno" come causa immediata dell’evento un effetto risolutivo, senza considerare che costituisce un nozione di comune esperienza (di cui il giudice deve tener conto in quanto integrante una regola di giudizio: Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022 e 7 giugno 2011, n. 12408), che il colpo di sonno dipende dalla stanchezza o dall’incapacità di rimanere vigili, la stanchezza dall’abbassamento della soglia di resistenza fisica, che tutte sono agevolate dall’avanzare dell’età e che, dunque, la relazione causale di cui si discute non ne sarebbe comunque esclusa.

Non spiegano, infatti, quale tipo di inadeguatezza di guida avrebbe, a loro avviso, consentito di porre l’evento in relazione causale con l’inosservanza della norma del codice della strada, che certamente è posta – come correttamente osservato dalla corte d’appello – al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e quindi, prima di tutto, la sicurezza degli altri utenti e dello stesso conducente ultrasessantacinquenne.

3.- Il terzo motivo investe la decisione mediante deduzione di violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, nonchè dell’art. 45 cod. pen., chiedendosi che la corte di cassazione affermi che l’affidamento non è stato causa efficiente dell’evento e che esso è invece dipeso da un colpo di sonno del conducente.

3.1.- Il motivo – che concerne un apprezzamento di merito insuscettibile di essere effettuato dalla corte di legittimità – è inammissibile per le stesse ragioni esposte sub 1.1. 4.- Col quarto motivo la sentenza è censurata per difetto di motivazione sulla mancata considerazione, nella determinazione delle somme che i ricorrenti erano stati condannati a pagare, dell’avvenuta erogazione da parte della Alberti & Santi s.n.c. di L. 60.000.000, versati ad A.A. con assegno n. (OMISSIS), tratto il 25 luglio 1994 sulla Banca Popolare di Cremona.

4.1.- Il motivo è manifestamente fondato. Alla questione non è fatto alcun cenno in sentenza, benchè essa fosse stata esplicitamente posta in sede di precisazione delle conclusioni, come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, dalla quinta alla settima riga.

La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, e, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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