T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 661 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2004 S.M., impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto 30.10.2003 con il quale il Prefetto della Provincia di Brescia rigettava l’istanza intesa ad ottenere la legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra lo stesso ricorrente ed il cittadino extracomunitario B.B. in ragione del fatto che quest’ultimo era stato respinto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 286/98, in data 13.9.2002, perché allontanantosi dal T.N. nella vigenza della procedura di legalizzazione, senza alcuna autorizzazione e senza giustificato motivo.

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva:

1) Violazione dell’art.3 della legge 241/90, della legge n.189 del 30.7.2002 e del D.L. 195/2002, convertito nella legge 222 del 9.10.2002, in quanto il rigetto dell’istanza di regolarizzazione non rientrava in nessuna delle ipotesi -espulsione coattiva, segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen, commissione di un reato compreso negli artt. 380 e 381 c.p.p.- previste dall’art.1, co.8, della legge 222/2002.

2) Difetto di istruttoria in ordine all’accertamento dei motivi che avrebbero costituito un ostacolo alla legalizzazione del rapporto di lavoro con il sig. B.B..

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva l’Amministrazione dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, che, dopo aver ribattuto alle difese avversarie, concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese del giudizio.

Con ordinanza n. 232 del 13.2.2004 Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.

In data 11 dicembre 2007 si inseriva in modo informale il sig. B.B. con il patrocinio dell’avv. Antonio Furlan.

Con decreto di questo Tribunale n.3372/2010, pubblicato in data 1.9.2010, il presente ricorso era dichiarato perento ai sensi dell’art.9, c.2, della legge 205/200.

Si opponeva il cittadino extracomunitario B.B., il quale, in forza della misura cautelare sopra ricordata otteneva semestralmente permessi di soggiorno in pendenza di ricorso per motivi di giustizia.

Il Tribunale con decreto collegiale n.152 del 24 gennaio 2011 riconosceva la legittimazione del sig. B.B. a ricorrere avverso il provvedimento di perenzione sopra citato, conseguentemente disponendo la reiscrizione nel ruolo e la fissazione dell’udienza di merito alla data odierna.

All’odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso appare per un verso improcedibile e per altro verso irricevibile per tardività.

Come anticipato in linea di fatto il ricorso è stato proposto dal Sig. S.M., patrocinato dall’avv. Maurizio Sorrentino. In difetto di presentazione di nuova istanza di fissazione ai sensi dell’art.9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n.205, il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale 1.9.2010. Di qui la improcedibilità del ricorso medesimo intestato al ricorrente originario sig. S..

Soltanto in data 11 dicembre 2007, a distanza cioè di oltre tre anni dalla presentazione del ricorso da parte di S., il cittadino extracomunitario sig. B.B. ha rilasciato il mandato ad un suo difensore di fiducia, avv. Antonio Furlan, al fine di inserirsi nel giudizio innescato dal ricorso pendente che lo concerneva quale codestinatario del provvedimento impugnato e quindi in qualità di coricorrente.

E" vero che a quest’ultimo il provvedimento prefettizio impugnato non fu mai notificato, di talchè il termine di rito per ricorrere, in quanto portatore di interesse legittimo al buon esito della procedura di legalizzazione, non poteva decorrere se non dalla sua piena conoscenza, ma è anche vero che, come rammenta lo stesso B.B., egli ebbe ad usufruire, subito dopo la concessione della sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ad opera di questo Tribunale, di molteplici permessi di soggiorno di sei mesi per motivi di giustizia, reclamati autonomamente ad ogni scadenza. Il che comporta che la piena conoscenza da parte del lavoratore del provvedimento impugnato era stata avvertita già da anni, molto prima, cioè, della decisione di inserirsi nel giudizio in questione. Inserimento, peraltro, del tutto irrituale, attesa, tra l’altro, la mancata notifica alle parti in causa.

E" vero, altresì, che la mancata notifica da parte di questo TAR allo stesso lavoratore dell’avviso di perenzione del ricorso originario, ha comportato l’annullamento nei confronti dello stesso del decreto presidenziale di perenzione, è anche vero, tuttavia, che ciò non ha in alcun modo sanato nè la tardività dell’impugnazione del decreto prefettizio di rigetto della legalizzazione del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente originario né l’irritualità dell’inserimento nel giudizio di cui è causa.

In conclusione il ricorso per la parte concernente il ricorrente principale è improcedibile e per la parte concernente il coricorrente secondario è tardivo.

La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte irricevibile.

Condanna il ricorrente S.M. ed il coricorrente B.B. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 3.000,00, di cui euro 2000,00 a carico del primo ed euro 1000,00 a carico del secondo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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