T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 1192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Società Italiana per il Gas – I. s.p.a. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, l’infondatezza del ricorso avversario, chiedendone il rigetto.

All’udienza del giorno 02.03.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1) Con deliberazione datata 29 aprile 2008, n. ARG/gas 51/08, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora in poi A.E.E.G. o Autorità) ha introdotto modifiche ed integrazioni al "testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" approvato con la delibera n. 168/04, incidendo, tra l’altro, sulla disciplina della verifica dei gruppi di misura del gas effettuata su richiesta del cliente finale.

In particolare, la delibera n. 51/08 ha inserito, nel "testo integrato" di cui alla delibera n. 168/04, l’art. 43.12, ove si stabilisce che "Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente il distributore provvede alla ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il settore elettrico dagli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e la comunica al venditore entro 15 giorni lavorativi dall’invio del resoconto della verifica fatto salvo quanto di seguito indicato: a) in deroga a quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99, il distributore può procedere alla sostituzione del gruppo di misura anche prima della comunicazione della ricostruzione dei consumi, garantendo in tal caso la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito per i 90 giorni solari successivi alla data di invio del resoconto della verifica; b) con riferimento ai gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all’anno di richiesta della verifica, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, restano a carico del distributore di gas tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi".

Avverso la delibera n. 51/08 ed, in particolare, avverso la disciplina introdotta con l’art. 43.12 lett. b), la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

Con successiva deliberazione datata 07 agosto 2008, n. ARG/gas 120/08, l’A.E.E.G. ha approvato il "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (RQDG)".

Il punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 120/08 stabilisce che la parte prima del T.U. concerne la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG), entra in vigore il 1° gennaio 2009 e si riferisce al periodo di regolazione 2009 – 2012.

Viceversa, in relazione alla preesistente disciplina, il punto 2 del dispositivo prevede che "il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas per il periodo di regolazione 2005 – 2008, di cui all’Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni e integrazioni, continui ad essere applicato per quanto necessario all’attuazione delle disposizioni di cui alla RQDG e per la definizione delle partite di competenza dell’anno 2008 relative alla regolazione della sicurezza, ivi inclusi i meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza, alla regolazione della qualità commerciale della distribuzione e della vendita di gas e venga abrogato definitivamente dall’1 gennaio 2010".

Va, altresì, precisato che l’art. 41.11 lett. b) della delibera n. 120/08 ha sostanzialmente riprodotto il testo dell’art. 43.12 lett. b) della delibera n. 51/08, avverso il quale la società ricorrente ha sollevato le proprie doglianze, prevedendo che: "b) con riferimento ai gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all’anno di richiesta della verifica, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, restano a carico dell’impresa distributrice di gas tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi".

Infine, al punto 4 del dispositivo, la delibera dispone l’abrogazione dal 1° gennaio 2010 di una serie di precedenti deliberazioni, compresa la n. ARG/gas 51/08, "in quanto le disposizioni in esse contenute sono integrate nel Testo Unico approvato con la presente deliberazione".

2) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Avvocatura distrettuale, in quanto la società ricorrente ha omesso di impugnare tempestivamente la deliberazione n. 120/08, che ha abrogato la delibera n. 51/08, sostituendone la disciplina.

L’eccezione non merita condivisione.

Occorre, però, effettuare alcune precisazioni sul punto.

In primo luogo, va osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente in sede di memoria di replica, la delibera n. 120/08 non si è limitata a trasferire la disciplina censurata da un provvedimento all’altro, ossia dalla delibera n. 51/08, alla medesima delibera n. 120/08, secondo un meccanismo analogo ad una mera conferma della previgente disciplina, che escluderebbe la necessità della tempestiva impugnazione della sopravvenuta deliberazione n. 120/08.

Infatti, quest’ultima deliberazione si pone all’esito di una specifica attività di complessiva rivalutazione della disciplina della materia, effettuata sulla base di uno specifico contraddittorio e di un’autonoma istruttoria, sicché la mera sovrapponibilità tra una porzione della nuova disciplina e la corrispondente parte della previgente regolazione, non priva di autonomia la novella, che introduce un’autonoma regolazione la cui contestazione deve essere effettuata mediante una specifica e tempestiva impugnazione.

Ciò nonostante, la circostanza che la società ricorrente non abbia impugnato la delibera n. 120/08 non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto.

Invero, proprio la delibera n. 120/08 dispone – come già ricordato – che il Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, approvato con deliberazione n. 168/04 e modificato dalla deliberazione n. 51/08 (che ne ha introdotto l’art. 43.12 lett. b), in contestazione), continui ad essere applicato per la definizione delle partite di competenza dell’anno 2008 e ne dispone la definitiva abrogazione dal 1° gennaio 2010.

Ne deriva che la deliberazione n. 51/08, in quanto modificativa, proprio per la parte in contestazione, della deliberazione n. 168/04, conserva un proprio margine temporale di efficacia, nonostante la sopravvenienza della delibera n. 120/08 e ciò evidenzia la permanenza dell’interesse della società ricorrente ad ottenerne la caducazione, con conseguente infondatezza dell’eccezione di cui si tratta.

3) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione della legge 1995 n. 481, in quanto la disciplina introdotta dalla delibera n. 51/08, mediante l’inserimento del già citato art. 43.12 lett. b) nel Testo integrato approvato con la delibera n. 168/04, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di garantire l’efficienza e la remuneratività delle imprese operanti nel settore del gas.

Inoltre, si ritiene che le conseguenze della ricostruzione dei consumi dovrebbero in ogni caso determinare effetti simmetrici; quindi, così come al pagamento di eccedenze corrisponde il diritto dell’utente di ottenere il rimborso, parimenti alla rettifica in aumento dei consumi dovrebbe corrispondere il pagamento da parte dell’utente dei relativi conguagli, anche con riferimento ai gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all’anno di richiesta della verifica.

In tal senso, la ricorrente considera che tale diversità di disciplina in base all’anno di fabbricazione del gruppo di misura non è prevista per il settore dell’energia elettrica dalla deliberazione A.E.E.G. n. 200/99, datata 28.12.1999.

Del resto, si sostiene che sia del tutto arbitrario il discrimine fondato sulla vetustà maggiore o minore di 25 anni del gruppo di misura.

Le censure non sono fondate.

In primo luogo, va osservato che la legge 1995 n. 481 (artt. 1 e 2) assegna all’Autorità il compito di perseguire "la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità", garantendo "adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi".

In tale contesto, l’A.E.E.G. deve non solo consentire agli operatori del settore di agire in condizioni di economicità e di redditività, ma anche assicurare la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, nel quadro di un sistema ispirato ai canoni della trasparenza e della certezza, mediante l’applicazione di criteri predefiniti.

Ne deriva, in primo luogo, che la salvaguardia della redditività delle imprese di settore e la remunerazione del capitale investito non integrano dei valori assoluti, contrariamente a quanto adombrato dalla società ricorrente, ma vanno temperate con le esigenze di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, in vista della promozione della concorrenza nel mercato di riferimento.

Promuovere la concorrenza, tutelando gli utilizzatori finali, significa porre regole all’azione degli operatori del settore, stabilendo conseguenze per il caso della loro violazione, al fine, tra l’altro, di riequilibrare il settore medesimo e di garantire i consumatori, nel rispetto della par condicio.

In tema di disciplina delle verifiche dei gruppi di misura, già l’art. 4.9 della delibera A.E.E.G. 2001 n. 311 – recante la "Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione – stabilisce che "le imprese esercenti l’attività distribuzione del gas naturale gestiscono, mantenendone la responsabilità, l’attività di misura del gas naturale per tutti i clienti collegati alla propria rete, con separazione amministrativa fra le due attività, fino a diversa disposizione dell’Autorità".

Inoltre, il punto 4.8 della delibera da ultimo citata specifica che, in generale, l’attività di misura del gas naturale comprende le operazioni tecniche e amministrative connesse alla proprietà e alla gestione dei contatori installati presso i clienti finali, precisando che in esse rientrano le operazioni di approvvigionamento delle apparecchiature, di esecuzione dei lavori di posa e sostituzione, di spostamento e rimozione, di manutenzione e di verifica.

La disciplina ora richiamata trova corrispondenza nell’art. 11.1 della già citata deliberazione n. 168/04, rubricato "Obblighi di servizio relativi alla sicurezza", ove si pone in capo al distributore l’obbligo di "dotare ogni punto di consegna di idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete in conformità delle norme tecniche vigenti in materia e garantirne il regolare funzionamento".

Le disposizioni citate obbligano le imprese di distribuzione a gestire l’attività di misura del gas, assicurando la manutenzione e la verifica delle apparecchiature di cui devono garantire il regolare funzionamento, al fine, evidentemente, di una corretta registrazione dei consumi, con conseguente esatta determinazione degli importi che gli utenti sono tenuti a corrispondere.

A fronte di precisi obblighi gravanti sulle imprese distributrici in ordine al regolare funzionamento degli strumenti di misura, si delinea un qualificato affidamento dei consumatori rispetto alla corrispondenza tra quanto consumato e quanto pagato; affidamento che deve essere tutelato in modo adeguato qualora il versamento di importi non corrispondenti ai consumi sia dipeso dal malfunzionamento delle apparecchiature di cui i soggetti distributori devono assicurare la manutenzione e la verifica.

Ecco, allora, che è del tutto ragionevole che la disciplina impugnata, da un lato, preveda il rimborso in favore degli utenti delle somme corrisposte in eccedenza rispetto ai consumi, dall’altro, introduca un temperamento all’obbligo degli utenti di corrispondere la differenza tra gli importi già pagati e i consumi effettivi.

Temperamento applicato in una specifica fattispecie, connotata dalla particolare vetustà dell’apparecchiatura, di cui il distributore deve garantire il regolare funzionamento anche mediante le tempestive sostituzioni e manutenzioni.

Difatti, la regola contestata stabilisce che restano a carico del distributore di gas tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi solo in presenza di gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all’anno di richiesta della verifica e, come è ovvio, sempre che siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito.

La disciplina ora citata, lungi dall’introdurre un’asimmetria nel sistema, pregiudicando la redditività delle imprese di distribuzione, integra un ragionevole contemperamento tra l’interesse degli operatori e quello dei consumatori, a fronte dell’affidamento attribuibile a costoro, rispetto alla corrispondenza tra pagamenti e consumi, in base al dato normativo che obbliga le imprese di distribuzione ad assicurare il regolare funzionamento degli apparecchi misuratori.

Diversamente opinando si scaricherebbero sui consumatori, in modo del tutto irragionevole, le conseguenze dell’inadempimento delle imprese distributrici all’obbligo di mantenere efficienti gli strumenti di misura.

Anzi, a ben vedere la norma, limitando la permanenza degli oneri in capo alle imprese solo in caso di particolare obsolescenza dei macchinari, detta una regola che esprime una scelta – non obbligata – di particolare favore per le imprese medesime, a tutela rafforzata della loro redditività, consentendo il recupero degli importi non percepiti in misura corrispondente ai consumi effettivi quando la differenza si correli al malfunzionamento di apparecchi non particolarmente datati, perché allora, evidentemente, viene valorizzato l’interesse delle imprese a poter contare sulla normale efficienza tecnica degli impianti.

In tale contesto, è del tutto irrilevante il richiamo alla diversa regola operante nel settore dell’energia elettrica, visto che si tratta di ambiti diversi di regolazione e che la disciplina contestata trova il proprio fondamento in specifici obblighi posti a carico delle imprese distributrici del settore del gas.

Sotto altro profilo non è condivisibile la tesi dell’arbitrarietà del discrimine fondato sull’ "età" dei gruppi di misura.

Il riferimento che la norma contestata fa alle apparecchiature che hanno almeno 25 anni, rispetto all’anno di richiesta della verifica, non è la conseguenza di un’arbitraria scelta dell’Autorità, ma trova fondamento in specifiche risultanze istruttorie.

Difatti, la delibera n. 51/08 specifica (pag. 7) che "sia le associazioni dei consumatori che le associazioni dei distributori di gas e singole imprese hanno segnalato che, in mancanza di riferimenti di legge, nella generalità dei casi la vita utile dei misuratori di gas è stata individuata in 25 anni; e che, peraltro, la vita utile prevista dall’attuale sistema tariffario per i misuratori (cioè il tempo entro il quale il ricavo tariffario permette di ristorare l’esposizione finanziaria per l’acquisto) è di 20 anni".

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la correlazione tra disciplina contestata e i gruppi di misura di produzione anteriore ai 25 anni è la conseguenza di ciò che sul piano tecnico le associazioni non solo dei consumatori, ma anche dei distributori di gas, hanno palesato all’Autorità in sede di istruttoria procedimentale; del resto, tali risultanze non sono state smentite sul piano tecnico dalla ricorrente, sicché anche per l’aspetto in esame la norma censurata è scevra da profili di irragionevolezza.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.

4) Parimenti è infondato il secondo motivo articolato nel ricorso, con il quale I. s.p.a. lamenta la perplessità della norma contestata nella parte in cui lascia a carico delle imprese di distribuzione gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi.

Invero, la norma, interpretata nel contesto sistematico in cui si colloca, preclude alle imprese di distribuzione, nel particolare caso considerato, di pretendere dai consumatori differenze di costo correlate all’inferiore, ma non corretta, registrazione dei consumi, ad opera degli strumenti di misura, rispetto alla reale quantità di gas erogata.

Ne deriva che ogni onere economico legato a tali accadimenti resta a carico delle imprese di distribuzione e non può essere trasferito sul consumatore.

Insomma, la regola ora descritta esprime un contenuto di immediata percezione e non presenta i profili di perplessità e di genericità lamentati dalla ricorrente, fermo restando – come è ovvio – che, qualora l’Autorità dovesse applicare la disposizione al di fuori del suo ambito di riferimento, le imprese interessate potranno reagire avverso gli atti applicativi, mediante gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura di cui si tratta.

5) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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