Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17493

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.R. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento (per motivi solo formali della primigenia decisione) della 3^ Sezione della Corte di cassazione, pur accogliendo parzialmente il riesame quanto al sequestro probatorio di un furgone, lo ha per il resto respinto, relativamente al sequestro probatorio di un terreno, che si ipotizzava utilizzato per lo scarico abusivo di rifiuti, in relazione alla contestata violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, (abbandono incontrollato di rifiuti).

Il Tribunale riteneva soddisfacemente motivato il provvedimento di convalida del sequestro adottato dal PM, oggetto dell’impugnazione, in quanto redatto comunque in calce al decreto della polizia giudiziaria, che conteneva l’indicazione della norma asseritamente violata e la rappresentazione delle esigenze probatorie connesse all’accertamento di tale reato. In ogni caso, riteneva di potere "integrare" la motivazione esposta dal PM, chiarendo che il sequestro doveva ravvisarsi necessario per poter dimostrare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, avvenuto proprio sul terreno oggetto del vincolo cautelare.

Con il ricorso la difesa lamenta la carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato e l’illegittimità della determinazione assunta dal Tribunale di poter comunque integrare la esplicitazione delle esigenze probatorie poste alla base della misura, trattandosi di determinazione asseritamente in contrasto con i principi esposti dalle Sezioni unite, 28 gennaio 2004, Ferrazzi.

Il ricorso è infondato.

Va ricordato, in premessa, che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perchè solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (Sezioni unite, 29 maggio 2008, rv. 239692; nonchè, di recente, Sezione 4, 16 dicembre 2009, Minuti, inedita).

Qui, per le ragioni esplicitate dallo stesso Tribunale del riesame, non ricorre affatto quella carenza motivazionale assoluta del sequestro, tale da ingenerare incertezza assoluta sui presupposti e sulle ragioni della misura.

Mentre, legittimamente, il Tribunale ha provveduto ad "integrare" (meglio, a chiarire e spiegare) le esigenze probatorie alla base della misura cautelare, sviluppando la sintetica motivazione del PM (che, peraltro, non può ritenersi ex se illegittima, in quanto, come osservato dallo stesso Tribunale, deve considerarsi, al contrario, perfettamente legittimo il decreto di convalida del pubblico ministero motivato anche solo per relationem al contenuto del verbale di sequestro della polizia giudiziaria, allorchè quest’ultimo contenga tutti gli elementi idonei ad identificare l’ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo e, inoltre, rinvii con chiarezza all’atto della polizia giudiziaria, non lasciando dubbi circa l’adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti: Sezione 3, 12 ottobre 2007, Scarparo, inedita).

Nè tale modus operandi del Tribunale può ritenersi in contrasto con le indicazioni di principio della decisione delle Sezioni unite evocata nel ricorso.

Infatti, i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite 28 gennaio 2004, Ferrazzi, che ha ritenuto necessaria la motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato, disposto o convalidato dal pubblico ministero, ed ha escluso che la totale carenza motivazionale del decreto del pubblico ministero possa essere sanata-integrata dal tribunale del riesame, vanno interpretati alla luce del rilievo che il livello di specificità della motivazione deve essere maggiore o minore a seconda del grado di minore o maggiore "intrinsecità" giustificativa del sequestro stesso. Pertanto, quando, in correlazione con tale maggiore intrinsecità, anche una motivazione essenziale e lapidaria sia formalmente valida, nessuna preclusione sarà ravvisabile per un’opera di integrazione esplicatrice da parte del tribunale (cfr. Sezione 6, 3 ottobre 2007, Allegrucci ed altri, inedita).

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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